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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.123
Data decisione, Autorità:
08.09.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.123
Lugano
8 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2003
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ _RICO0
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, non
avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2003 A entro il
termine stabilito, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ gli notificava
dapprima un richiamo (15 maggio 2003) e quindi una diffida per raccomandata (12
giugno 2002);
-
che, in
seguito, l'Ufficio di tassazione gli notificava, con decisione del 17 luglio 2003,
una multa disciplinare di fr. 50;
-
che il
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 21 luglio 2003,
adducendo di non essere in grado di pagare l'importo richiesto, a causa della
sua situazione economica;
-
che
l'autorità di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 25 luglio
2003, nella quale osservava che la multa era stata intimata lo stesso giorno in
cui il contribuente aveva inoltrato la dichiarazione, circostanza che non
permetteva di annullare la sanzione;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
postula nuovamente l'annullamento della multa, in considerazione della sua
situazione finanziaria "disastrosa";
-
che,
conformemente all'art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che chiunque,
nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli
incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di
queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,
non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,
viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di
inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.- al massimo e, in casi gravi o
di recidiva, di fr. 10'000.- al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
-
che,
perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere
realizzate due distinte condizioni:
Ø l'una soggettiva,
che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o
omissione intenzionale o per semplice negligenza:
Ø e l'altra oggettiva,
vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente
invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,
Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi
sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer,
Zurigo, 1995, p. 472);
-
che il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura
da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione
ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
-
che, nel
caso in esame, entrambe le condizioni richieste dalla legge sono manifestamente
adempiute: il contribuente è stato regolarmente diffidato con decisione del 12
giugno 2003 ed ha inoltrato la dichiarazione fiscale solo il 17 luglio 2003,
quindi dopo la scadenza del termine attribuitogli con la diffida stessa;
-
che la
decisione impugnata sfugge pertanto ad ogni censura, anche per quanto concerne
la misura della sanzione, commisurata alla capacità contributiva del
ricorrente;
-
che
d'altronde il ricorrente si limita a lamentare una situazione economica
"disastrosa", a causa della mancanza di redditi e dell'esistenza di
debiti;
-
che
simili argomenti non sono in grado di influenzare la decisione in merito alla
multa, ma paiono tutt'al più idonei a motivare un'istanza di condono, in base
all'art. 246 cpv. 1 LT, che consente al contribuente caduto nel bisogno, per il
quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni
tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli
importi dovuti;
-
che,
secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata
dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente,
vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere
del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;
-
che, di
conseguenza, non essendo questa Camera competente per la riscossione e neppure
per il condono della multa, la decisione impugnata non può che essere confermata;
-
che
questo giudice rinuncia comunque a porre a carico del contribuente ogni tassa
di giustizia o spesa processuale, proprio alla luce della situazione economica
lamentata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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