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Numero d'incarto:
80.2003.102
Data decisione, Autorità:
05.08.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.102
Lugano
8 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 1° luglio 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
__________ __________, __________, e la moglie __________, casalinga,
dichiaravano un reddito del lavoro di fr. 63'436 in media annua, cui si
aggiungevano proventi per fr. 2'500 in media annua, relativi all'attività
accessoria della moglie, consistente nella vendita di __________ e __________;
-
che,
nella dichiarazione fiscale 2001/2002, i coniugi __________ chiedevano pertanto
la deduzione di fr. 2'500 dal reddito d'attività lucrativa dei coniugi;
-
che,
notificando loro la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione del 14 maggio
2001, l'Ufficio di tassazione di __________ negava la deduzione in questione;
-
che un
reclamo dei contribuenti contro tale decisione veniva respinto dall'Ufficio di
tassazione, in data 16 giugno 2003, con la seguente motivazione:
La deduzione
per doppia attività dei coniugi non viene concessa in quanto il reddito da
attività indipendente della moglie è stato stabilito per valutazione ed esposto
al netto;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________
ripropongono la richiesta di poter dedurre dal reddito l'importo di fr. 2'500,
confermando che i proventi lordi dell'attività accessoria della moglie sono
stati, rispettivamente, di fr. 3'000 e 4'500 negli anni 1999 e 2000, sicché
l'importo netto dichiarato (rispettivamente, fr. 2'000 e fr. 3'000) è corretto;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che,
secondo gli articoli 33 cpv. 2 LIFD e 32 cpv. 2 LT, se i coniugi vivono in comunione
domestica, è concessa una deduzione di fr. 6'400.– per l'IFD e di fr. 4'400.–
per l'IC dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente
dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro;
-
che la
detrazione in questione è stata introdotta per compensare almeno in parte le
conseguenze dell'impossibilità di dedurre il maggiore costo di mantenimento
della famiglia causato dalla circostanza che entrambi i coniugi esercitano
un'attività lucrativa (Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 676);
-
che
l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha indirizzato agli uffici
di tassazione delle istruzioni per la concessione della deduzione in esame (Circolare n. 13 del 28 luglio 1994):
esse prevedono, in particolare, che se i coniugi svolgono un'attività
indipendente l'una dall'altra la deduzione è operata dal minore dei due redditi
del lavoro o, in caso di collaborazione, dal reddito lavorativo comune dei
coniugi;
-
che la
deduzione deve essere calcolata separatamente per ogni anno di calcolo, sicché,
nell’ambito del sistema praenumerando biennale, non ci si basa sul
reddito medio dei due anni determinanti, bensì sul reddito conseguito in ognuno
di essi;
-
che,
inoltre, se il minore dei redditi del lavoro è inferiore all'ammontare della
deduzione legale, è possibile dedurre solo questo importo inferiore;
-
che la
stessa circolare precisa ulteriormente che, se l'attività lucrativa comporta
una perdita, non è data alcuna deduzione, mentre non è possibile ridurre la
deduzione per il solo fatto che il coniuge che consegue il reddito minore
lavora solo durante una parte dell'anno o a tempo parziale (cfr. anche CDT n. ..__________
dell’11 ottobre 1996, in RDAT I-1997 n. 13t);
-
che,
venendo all'esame della fattispecie, non si vede per quale ragione possa essere
negata la deduzione invocata dai ricorrenti: il reddito dell'attività agricola
accessoria della moglie, dichiarato nella misura di fr. 2'000 nel 1999 e fr.
3'000 nel 2000, è stato ammesso dall'autorità di tassazione, senza alcuna
riserva in merito al suo calcolo rispetto ai proventi lordi;
-
che
pertanto, se l'autorità di tassazione riconosce che il reddito in questione è
stato dichiarato correttamente, non ha ragione di negare la deduzione dal
reddito d'attività lucrativa dei coniugi, prevista dagli articoli 33 cpv. 2
LIFD e 32 cpv. 2 LT;
-
che la
motivazione alla base della decisione impugnata, secondo cui la deduzione
sarebbe stata negata perché il reddito della moglie "è stato stabilito per
valutazione ed esposto al netto", è chiaramente in contrasto con la legge
applicabile e sembra voler introdurre un presupposto, per la deduzione in
questione, che né la lettera della normativa né la sua interpretazione
contenuta nella Circolare dell'AFC paiono giustificare;
-
che il
ricorso deve pertanto essere accolto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 16 giugno 2003 è riformata nel senso
che è ammessa la deduzione dal reddito d'attività dei coniugi, nella misura di
fr. 2'500.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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