Ø la
misura della deduzione per spese di malattia, ammessa dall'Ufficio di
tassazione;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che la
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata;
-
che,
secondo gli articoli 140 cpv. 1 LIFD e 227 cpv. 1 LT, il contribuente può
impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti alla Camera di
diritto tributario;
-
che i
termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 192 cpv. 1 LT ) e una deroga
è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art.
133 cpv. 3 LIFD);
-
che,
secondo giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine, la
malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente
intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante
contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza
citata);
-
che, se
la malattia si protrae per un tempo lungo, si nominerà un tutore o un curatore
che intraprenda gli atti necessari, mentre, se il contribuente non è in grado
di adempiere i propri obblighi a causa di impedimenti fisici o psichici, è
obbligato a nominare un rappresentante, se ne ha la possibilità (ibidem);
-
che,
analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento
a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi
dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate così da impedire di agire
o di dare disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194);
-
che,
nella fattispecie, dal certificato medico prodotto dalla ricorrente risulta che
ella avrebbe subito un incidente della circolazione il 25 gennaio 2002,
riportando "contusioni multiple, escoriazioni e contusione patellare
destra, contusione con mialgie anca destra, artralgie spalle, contusione
distorsione polso sinistro, contusione toracolombare";
-
che tali
danni, provocati dall'incidente, non costituiscono evidentemente un particolare
impedimento nell'adempimento degli obblighi fiscali, tanto più che la decisione
su reclamo è stata notificata alla ricorrente ben un mese dopo l'infortunio;
-
che, del
resto, se anche si volesse ammettere che ella non fosse in grado di redigere
personalmente il reclamo, nulla le avrebbe impedito di nominare un
rappresentante contrattuale, che si occupasse della gestione della sua
situazione fiscale;
-
che il
ricorso si rivela pertanto tardivo e come tale irricevibile;
-
che a
mero titolo abbondanziale si sottolinea che comunque il ricorso dovrebbe con
ogni verosimiglianza essere respinto anche nel merito, dal momento che gli
argomenti ricorsuali appaiono chiaramente destituiti di fondamento;
-
che,
infatti, la richiesta di beneficiare dell'aliquota "A" è del tutto
inammissibile, dal momento che la ricorrente è vedova e suo figlio, maggiorenne,
beneficia dell'assistenza pubblica, mentre l'art. 35 cpv. 2 stabilisce che
l'aliquota più favorevole è prevista "per i coniugi viventi in comunione
domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto,
divorziati, nubili e celibi, che da soli vivono in comunione domestica con
figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25° anno di età al
cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento
provvedono in modo essenziale";
-
che ancor
meno comprensibile è la richiesta di beneficiare della deduzione, prevista
dagli articoli 32 cpv. 2 LT e 33 cpv. 2 LIFD, per i coniugi che vivono in
comunione domestica, per compensare le spese suppletive d'economia domestica
abitualmente provocate dallo svolgimento di un'attività lavorativa da parte di
entrambi i coniugi;
-
che,
infine, le spese di malattia sono già state ammesse in larga misura
dall'autorità di tassazione, che ha persino aumentato l'importo della relativa
deduzione nella decisione su reclamo;
-
che, in
via eccezionale, nonostante l'esito del ricorso, si rinuncia a porre la tassa
di giustizia e le spese a carico della ricorrente.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).