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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.27
Data decisione, Autorità:
06.05.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00027
Lugano
6 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2002
in materia di: IC 98 intermedia
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________,
__________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 15
gennaio 2001 l'Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ e
__________ __________ la tassazione IC 1997-98, a valere dal 1° gennaio al 31
dicembre 1998, per arrivo nel Cantone e conseguente passaggio dal precedente
assoggettamento limitato, in quanto proprietari di sostanza immobiliare nel
Cantone, all'assoggettamento illimitato.
Distanziandosi
dalla dichiarazione d'imposta, in cui venivano fatte valere spese di amministrazione
dei titoli per fr. 12'156.-, l'Ufficio di tassazione limitava la deduzione a
soli fr. 4'802.-.
1.2.
Il
reclamo presentato il 7 febbraio 2002 veniva respinto con decisione dell' 11 febbraio
successivo, argomentando che le spese di consulenza non possono essere
equiparate alle spese di amministrazione.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso i contribuenti chiedono nuovamente la deduzione
integrale delle spese da loro sopportate, se del caso diminuendo il reddito dei
titoli della differenza di fr. 7'354.-, vale a dire dell'importo delle
spese non considerate strettamente di amministrazione.
-
3.1.
Il
contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi di
amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non
possono essere né rimborsate né computate (art. 31 cpv. 1 LT; art. 32 cpv. 1
LIFD).
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:
a) le
spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le
spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;
b) le
spese di formazione professionale;
c) le
spese per l’ estinzione di debiti;
d) le
spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;
e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili
immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe
(art. 33 LT; art. 34 LIFD).
3.2.
Sono
costi di amministrazione del patrimonio privato i costi necessari per
realizzare il reddito della sostanza mobiliare privata.
Sono quindi deducibili unicamente i costi per l’ amministrazione da
parte di terzi (cfr. P. Locher, Kommentar zum DGB, I. Teil,
Therwil/Basel 2001, p. 780; B. Zwahlen, in M. Zweifel/ P. Athanas,
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2.a, DGB, ad art. 32, p. 383; P.
Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem
Einkommenssteuerrecht, Chur/Zürich, 1989, p. 172).
3.3.
In merito
ai costi di amministrazione, la giurisprudenza del Tribunale federale ha precisato
che sono deducibili soltanto i costi direttamente necessari al conseguimento
del reddito, quindi solo quei costi che denotano un nesso causale diretto (ASA
67 477, consid. 2c con riferimenti; inoltre Sammlung BGE n. 857).
Rientrano
in questa categoria - si veda al riguardo il dettagliato elenco contenuto in: Locher,
op. cit., p. 780 s. - le spese di deposito (costi di custodia in relazione al
valore depositato con un minimo fisso), commissioni d’incasso di coupons
(per titoli pagati all’estero), onorari per singole operazioni di gestione e
tasse d’amministrazione (forfetarie in percento del valore di deposito con un
minimo fisso), spese per le cassette di sicurezza e inoltre compensi per la
gestione da parte di autorità amministrative (tutori, curatori, esecutori
testamentari, ecc.). Entrano inoltre in considerazione le spese necessarie ad
assicurare il corso delle divise negli investimenti a termine e sul mercato
monetario, spese di chiusura di un conto e commissioni su interessi creditori
(cfr. Locher, loc. cit., con riferimento anche a Glaus, Die steuerliche
Abzugsfähigkeit der Verwaltungskosten von beweglichem Prrivatvermögen, in Schweizer
Treuhänder, 65 –1991- p. 374 ss.: inoltre; B.
Zwahlen, in M. Zweifel/ P. Athanas,
loc. cit.).
A questi
costi vanno inoltre aggiunte le spese straordinarie affrontate per scongiurare
una diminuzione del reddito della sostanza (cfr. Locher, loc. cit.; B. Zwahlen, in M. Zweifel / P. Athanas,
loc. cit.; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz – Kurzkommentar, 2.a ed, Zurigo 1997, p. 343;
Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher
Steuergesetz, Zurigo 1999, p. 383 s.). I costi per la consulenza in relazione
all'acquisto o la vendita di titoli costituiscono per contro spese per il
mantenimento personale o per l'acquisto di beni e non sono deducibili, come
pure i costi delle transazioni di capitali mobiliari, poiché gli incrementi o
le diminuzioni di sostanza che ne derivano non rientrano tra i redditi
imponibili (ASA 67 477, consid. 2e con riferimenti;
cfr. Locher, loc. cit.; Richner/ Frei/Weber/ Brütsch, loc. cit.; Richner/Frei/Kaufmann,
loc. cit.; B. Zwahlen, in M. Zweifel/ P. Athanas, op.
cit., p. 384).
Non essendo sempre agevole distinguere in che misura i costi
occasionati dalla gestione del patrimonio da parte di terzi comprendano anche
attività che eccedono la mera gestione patrimoniale, la prassi consolidata del
Canton Zurigo, ripetutamente confermata dalla giurisprudenza di quel cantone,
concede una deduzione forfetaria del 3 ‰ del valore dei titoli, a condizione
che gli importi pagati per spese e onorari ammonti comprovatamente almeno a
tale importo forfetario (cfr. Richner/Frei/Kauf-mann, op. cit., p. 385; Locher,
op. cit., p. 781).
3.4.
Questa
Camera considera che la consolidata prassi seguita nel Canton Zurigo possa
essere applicata anche a casi come il presente, poiché agevola e rende più sicura
l’applicazione della legge da parte dell’autorità fiscale, evitando che occorra
analizzare caso per caso se spese e onorari pagati dal contribuente per la
gestione del proprio patrimonio mobiliare non includano anche e in quale misura
spese e onorari per la consulenza fiscale, finanziaria e in materia di
investimenti.
Ciò
appare d’altronde sostanzialmente in linea con la prassi dell’autorità fiscale
cantonale, che così sono riassunti nelle Istruzioni per la compilazione
della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche:
16b Spese di
amministrazione titoli:
Sono
deducibili
le spese effettive di amministrazione dei titoli. Si tratta in particolare
delle spese di custodia e gerenza ordinaria di titoli in depositi aperti (spese
di deposito) e delle spese di locazione di cassette di sicurezza, comprese le
spese necessarie per conseguire il reddito di titoli come spese d’incasso, ecc.
Non
è ammesso
il computo di un compenso per l’incomodo avuto dal contribuente o la deduzione
di spese che non concernono l’amministrazione propriamente detta dei titoli
(esempio: commissioni e spese d’acquisto o vendita di titoli, spese per
consulti in materia di investimenti della sostanza, in materia d’imposte, per
la compilazione di dichiarazioni d’imposta, ecc.).
Le
autorità fiscali si riservano il diritto di esigere i documenti giustificativi.
Dall’esame
dell’elenco titoli appare che la sostanza mobiliare dei ricorrenti, che ammonta
complessivamente a ca. fr. 1'770'000.-, consta in parte di obbligazioni e altri
titoli a reddito fisso emessi da istituti diversi, come pure di azioni di
diverse società, che comportano sicuramente costi di gestione e amministrazione
non indifferenti, ma occasionano anche, in considerazione della diversificazione
degli investimenti, numerose altre operazioni legate alla vendita di azioni e
al rinnovo degli investimenti in campo azionario, come pure all’acquisto di
nuove obbligazioni in sostituzione di quelle giunte a scadenza. Tutte queste
operazioni si svolgono attraverso due istituti bancari e sono coordinate da una
fiduciaria zurighese.
Complessivamente,
nel 1997, i ricorrenti hanno speso per tutte queste attività fr. 12'156.-,
parte dei quali e, meglio, fr. 4'802.- sono stati versati alle banche e il
resto alla fiduciaria e, meglio, fr. 7'354.- (pari al 4 ‰ del valore del
patrimonio gestito).
Per
quanto precede, questa Camera, nell’impossibilità di stabilire in quale misura
gli importi versati alle banche e quelli versati alla fiduciaria siano da
qualificare quale spese di amministrazione deducibili e in quale misura invece
costituiscano spese di consulenza (da considerare quali spese per il
mantenimento personale) o spese per l' acquisto di beni, ritiene di poter
ammettere una deduzione massima pari al 3 ‰ del patrimonio mobiliare privato,
che ammontava a fr. 1'770'618.-, vale a dire pari a fr. 5'312.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell’ 11 febbraio 2002 è riformata nel
senso che la deduzione per spese di amministrazione del patrimonio mobiliare
privato è elevata da fr. 4'802.- a fr. 5'312.-. Per il resto è confermata.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per
l’emissione di nuovi conteggi.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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