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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.187
Data decisione, Autorità:
19.12.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.187
Lugano
19 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2002
in materia di: IC 01/02
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che nella
tassazione di IC 2001-02 l'Ufficio di tassazione esponeva al contribuente un
reddito imponibile di fr. 586'830.- e una sostanza imponibile di fr.
4'701'166.-;
-
che nella
voce "altri attivi della sostanza" è incluso un importo di fr.
100'000.- per auto, ecc. (cfr. decisione su reclamo dell'11 novembre 2002);
-
che con
il presente tempestivo ricorso il contribuente rileva di essere stato proprietario
il 1° gennaio 2001 di sole due automobili, una __________ __________ e una
__________ __________, e non di tre, come pure per metà di un motoscafo
__________ del 1993, per un valore complessivo sensibilmente inferiore a quello
espostogli dall'Ufficio di tassazione;
-
che
secondo l'art. 41 cpv. 1 LT sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e
immobiliari;
-
che
secondo l'art. 42 cpv. 2, in combinazione con i successivi disposti di legge,
la sostanza mobiliare è valutata al suo valore venale;
-
che al 1°
gennaio 2001 il ricorrente era proprietario, come egli spiega nel ricorso, di
una __________ __________, immatricolata nell'agosto del 2000, del valore a nuovo
di ca. fr. 70'000.- e di una __________ __________, immatricolata nel maggio
del 2000, del valore a nuovo di ca. fr. 60'000.-, oltre che della metà di un
motoscafo per un valore di fr. 10'000.-;
-
che non
appena di consideri che nel primo anno le automobili subiscono un abbattimento
del valore a nuovo del 30%, le due automobili possedute dal ricorrente al 1°
gennaio 2001, entrambe immatricolate nel 2000, valevano senz'altro, a pochi
mesi dalla loro immatricolazione, fr. 90'000.-;
-
che a
tale importo va aggiunto il valore del motoscafo, indicato dal ricorrente in
fr. 10'000.-;
-
che in
simili condizioni la valutazione dell'Ufficio di tassazione appare ancora sostenibile,
anche in presenza di due sole automobili e non di tre.
Per questi motivi,
visti per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 230.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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