AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2002.183
Data decisione, Autorità:
08.02.2003, CDT
Incarto n.
80.2002.183
Lugano
8 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________, nato nel 1975, celibe, __________, domiciliato a , negli
anni 1999-2000 ha lavorato presso la ditta __________ - __________ a
__________ __________.
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-02 il contribuente chiedeva la deduzione
delle spese di trasporto per recarsi al lavoro per fr. 24'960.- di media annua
e di doppia economia domestica per fr. 2'800.-.
L’Ufficio
di tassazione, per contro, limitava la deduzione delle spese di trasporto a fr.
9’540.- di media annua, ammettendo invece quella per doppia economia domestica
di fr. 2'800.-.
1.2.
__________ presentava reclamo, rilevando di aver compilato la dichiarazione
d’imposta in base alle informazioni ricevute dallo stesso UT.
Con
decisione del 21 ottobre 2002 l’UT, dopo aver sentito il contribuente, riduceva
la deduzione per spese di trasporto a fr. 3'600.- di media annua,
elevando invece quella per doppia economia domestica a fr. 8'740.-.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede nuovamente che gli venga
concessa la deduzione per spese di trasporto nella misura chiesta con la
dichiarazione d’imposta, ribadendo di aver formulato la richiesta sulla base
delle informazioni ottenute dall’UT.
L’autorità
fiscale non si è determinata sul ricorso.
2.2.
In
occasione dell’udienza del 30 gennaio 2003 le parti si sono confermate nelle rispettive
posizioni.
- 3.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Fra gli
altri costi che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
Per le
spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
3.2.
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per
trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
Per l'uso
di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1
lett. a DE del 19 dicembre 2000). Per l'uso della bicicletta, di un
ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.–
l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE). Infine, per l'uso di una motocicletta
o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE). Eccezionalmente, se nessun
mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es.
per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,
ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di
cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv.
DE). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in
ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di
fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE).
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione
delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa
dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo
privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia
disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che
il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile).
La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è
limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3
2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3.
Sono
considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al
luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi
ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana (cfr.
art. 5 cpv. 1 DE).
Analoga
normativa è prevista dal diritto federale, segnatamente dall'Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività
lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta, del 10 febbraio
1993. L'art. 9 cpv. 3 prevede che per le spese supplementari causate
dall'alloggio possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente
alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.
3.4
Sono
considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.
La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’ attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE). La
deduzione
è stabilita come segue:
a) se il
contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato
fuori casa: fr. 13.- il giorno o fr. 2'800.- l’ anno se i pasti a mezzogiorno
sono consumati regolarmente fuori casa;
b) se il
contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma
rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni
pasto consumato fuori casa: fr. 13.-, vale a dire fr. 26.- il giorno o fr.
5'600.-- l’ anno se le medesime circostanze sussistono tutto l’ anno (cfr. art.
4 cpv. 2 DE).
- 4.1.
Nel caso
in esame il contribuente, che è celibe, chiede la deduzione a titolo di spese
professionali di un importo complessivo di fr. 29'860.-, di cui fr. 24'960.-
per spese di trasporto, fr. 2'800.- di doppia economia domestica e fr. 2'100.-
di altre spese professionali. Se si considera che a queste spese si
aggiungono fr. 2'600.- per la cassa malati, fr. 4'954.- di contributi
alle assicurazioni sociali e fr. 8'400.- quale partecipazione al pagamento
dell'affitto, al contribuente, che può contare sulla sola entrata costituita
dal reddito del lavoro di fr. 53'860.- di media annua, resta ben poco per
vivere e, meglio, poco più di ottomila franchi, per l'esattezza fr. 8'046.-,
che si riducono ulteriormente non appena si tenga conto dell'aumento della
sostanza dal 1° gennaio 1999 al 1° gennaio 2001, che da zero è passata a fr.
3'059.-.
Se si
aderisse quindi alla richiesta del ricorrente, occorrerebbe seriamente chiedersi
se non gli si debba aggiungere un reddito d'altra fonte, poiché una
disponibilità di poco più di fr. 500.- al mese si situa ampiamente al di sotto
del minimo vitale.
Di fronte
a una simile situazione, non ci si può non chiedere se le spese professionali
di cui chiede la deduzione, rientrino nel concetto di spese necessarie.
4.2.
Orbene,
se è vero che raggiungere __________ __________ partendo da __________ e farvi
rientro la sera con i mezzi pubblici è praticamente impossibile, è altrettanto
vero che il contribuente avrebbe potuto organizzarsi in modo ben più razionale
e meno dispendioso, per esempio prendendo in locazione una camera ammobiliata
nei pressi del luogo di lavoro e soggiornandovi durante la settimana.
In tal
caso al contribuente si dovrebbe concedere, come per prassi, la deduzione di
una camera sul luogo di lavoro per un costo annuo di fr. 6'000.- e in aggiunta
la deduzione per doppia economia domestica sia per il pranzo che per la cena,
per complessivi fr. 5'600.-. A ciò si devono aggiungere spese di trasferta per
il rientro settimanale con il mezzo pubblico in ragione di fr. 3'600.-
pari al costo dell'abbonamento generale, come pure le altre spese professionali
di fr. 2'100.-. Si ottiene così una deduzione complessiva di fr. 17'300.-, che
appare senz'altro compatibile nell'ambito del raffronto delle entrate e delle
uscite, poiché al ricorrente rimane una disponibilità chiaramente superiore al
minimo vitale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 21 ottobre 2002 è riformata nel senso
che la deduzione complessiva per spese professionali dei dipendenti (trasporto,
doppia economia domestica, altre spese professionali) viene elevata
a fr. 17'300.- di media annua.
§§ Gli
atti sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di
nuovi conteggi.
- Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente in ragione di metà.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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