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RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2002.182
Data decisione, Autorità:
19.12.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.182
Lugano
19 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2002
in materia di: IC 97, IC 98
presentato da:
__________ __________ __________,
rappr. da: __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1
l' 1
luglio 2002 l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche notificava a
__________ __________ in __________, ora in liquidazione, le notifiche di tassazione
degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000. Nelle due ultime tassazioni il valore di
stima degli immobili veniva stabilito in fr. 30'278'274.--; in quelle del
1997 e del 1998, invece, in fr. 36'996'527.-- risp. fr.
38'611'367.--. La differenza è dovuta al valore di stima degli immobili situati
a __________, le cui stime sono state ridotte dal 1° gennaio 1999.
1.2.
Il
reclamo presentato da __________ __________ veniva respinto dall'UTPG con due
distinte decisioni su reclamo del 17 ottobre 2002, argomentando che l'entrata
in vigore della modifica dell'art. 48 cpv. 2 LT è stata fissata al 1° gennaio
1999 dal Consiglio di Stato con Ordinanza del 3 marzo 1999.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente la
riduzione del 30% delle stime degli immobili siti a __________ anche per le tassazioni
1997 e 1998. Fa innanzi tutto presente che, davanti alla situazione patrimoniale
e reddituale esistente, l'assemblea generale ha deciso di mettere in liquidazione
la società. Rileva poi che la riduzione delle stime del 30% si giustifica
perché la notifica delle tassazioni 1997 e 1998 è avvenuta soltanto l'11 luglio
2002, posteriormente quindi all'entrata in vigore della riduzione dei valori di
stima, con la conseguenza che i valori di stima modificati si applicherebbero a
tutte le decisioni successive al 1° gennaio 1999. Rileva infine che il caso in
esame sarebbe differente da quelli già giudicati dalla Camera di diritto
tributario (RDAT I-2001 n. 12t; RDAT I-2000 n. 2t; RDAT II-1999 n. 8t). Degli
argomenti ricorsuali in dettaglio si dirà ulteriormente, per quanto necessario.
2.2.
L'UTPG
con osservazioni del 22 novembre 2002 si conferma nelle proprie decisioni.
- 3.1.
Le
persone giuridiche devono pagare un’ imposta immobiliare sugli immobili di loro
proprietà all’ inizio dell’ anno civile. L’ imposta immobiliare non è
commisurata alla durata dell’ assoggettamento (art. 95 LT).
L’
imposta immobiliare è calcolata sul valore di stima ufficiale all’ inizio dell’
anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti (art. 97 cpv. 1 LT; cfr. anche
per le persone fisiche art. 42 LT e art. 54 LT).
3.2.
L'art. 47
della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre
1996 (Lst), così come modificato dalla legge 7 febbraio 1999, in vigore dal 1°
gennaio 1999, stabilisce che:
Le stime
delle revisioni generali esistenti al momento dell'entrata in vigore
della presente legge sono, ai fini di tutte le loro utilizzazioni, considerate
nella misura seguente:
-
in
modo invariato nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il
1.1.1977, il 1.1.1979, il 1.1.1981, il 1.1.1983, il 1.1.1985, il 1.1.1987 e il
1.1.1989,
-
con
una diminuzione del 30% nei comuni la cui revisione generale è entrata in
vigore il 1.1.1991, 1.1.1993, 1.1.1995 e 1.1.1997.
L'art. 48
della stessa legge, sempre nella versione in vigore dal 1° gennaio 1999,
prevede poi che:
1Le
stime dei fabbricati nuovi o riattati dopo le revisioni generali ed
esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono, ai fini
di tutte le loro utilizzazioni, considerate nella misura seguente:
-
in
modo invariato nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il
1.1.1977, il 1.1.1979, il 1.1.1981, il 1.1.1983, il 1.1.1985, il 1.1.1987 e il
1.1.1989,
-
con
una diminuzione del 30% nei comuni la cui revisione generale è entrata in
vigore il 1.1.1991, 1.1.1993, 1.1.1995 e 1.1.1997.
2Nei
Comuni la cui revisione generale è entrata in vigore prima del 1.1.1991, i proprietari
interessati possono chiedere all'Ufficio delle stime, entro 30 giorni dalla
pubblicazione della presente modifica nel Bollettino ufficiale delle leggi e
degli atti esecutivi del Cantone Ticino, una diminuzione del 30% della
variazione della stima dei fabbricati nuovi o riattati la cui stima è entrata
in vigore dal 1.1.1991 in poi.
3.3.
La
questione sollevata con il presente ricorso ha già formato oggetto di una
decisione di principio di questa Camera (CDT n. 80.99.00051 del 15 marzo
1999 in re C., in RDAT I-1999 8t), di cui si ripropone la
motivazione:
(...)
4.2.
Negli
ultimi anni la normativa in materia di stima ufficiale della sostanza
immobiliare ha subìto diverse modifiche, in seguito ad interventi legislativi e
giurisprudenziali:
• il
1° gennaio 1997 è entrata in vigore la legge sulla stima ufficiale della sostanza
immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst), che ha abrogato la legge sulla stima
ufficiale della sostanza immobiliare del Cantone del 25 novembre 1936;
• il
20 marzo 1998, il Tribunale federale ha dichiarato incostituzionale l’art. 45
Lst, che non entrerà pertanto mai in vigore (DTF 124 I 159);
• con
effetto retroattivo al 1° gennaio 1999, la legge del 7 febbraio 1999 ha modificato
gli articoli 47 e 48 Lst.
Nel
caso qui in discussione, che si riferisce alle imposte sulla sostanza dei
periodi fiscali 1995/96 e 1997/98, deve pertanto essere anzitutto risolta la
questione del diritto applicabile, anche in considerazione delle censure dei
ricorrenti, in merito all’ applicazione della nuova legge nel tempo.
4.3.
Come
accennato, la legge sulla stima del 1996 è entrata in vigore solo il 1° gennaio
1997 (cfr. Ordinanza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 1996). Essa si
applicherà pertanto ai soli periodi fiscali successivi alla sua entrata in
vigore. L’imposta sulla sostanza 1995/96 dipende quindi ancora dalle stime
intraprese conformemente alla legge del 1936.
Quanto
alle modifiche recentemente approvate dal popolo con votazione del 7 febbraio
1999, la loro entrata in vigore è stata stabilita a partire dal 1° gennaio 1999
(cfr. ordinanza del Consiglio di Stato del 3 marzo 1999), sicché ne è esclusa
un’ applicazione retroattiva ai periodi fiscali precedenti il 1999.
Si
deve infatti ricordare che, per la legge tributaria, la sostanza imponibile è
calcolata sulla consistenza patrimoniale all’inizio del periodo fiscale o
dell’imponibilità (art. 54 LT); per evidenti ragioni di parità di trattamento
fra i contribuenti è pertanto necessario che a tutti siano applicate le
disposizioni sulla stima immobiliare che vigono al momento determinante, cioè
al 1° gennaio del primo anno del periodo fiscale. I ricorrenti non possono
infatti invocare una disciplina della stima immobiliare a loro più favorevole,
che sia entrata in vigore in un momento successivo a tale data ma prima che la
loro tassazione fosse passata in giudicato.
Per
rispondere al quesito quale sia il diritto applicabile in caso di una modifica
della base legale, vige infatti il principio che sono determinanti quelle
disposizioni che valgono per l’adempimento della fattispecie da disciplinare
giuridicamente o che comportano conseguenze giuridiche. Modifiche sopravvenute
in seguito devono essere lasciate inosservate (StE 1995 B 110 n. 5; DTF 119 Ib
110 consid. 5 e giurisprudenza citata).
4.4.
Dalle
premesse descritte discende la conseguenza che alla tassazione dell’imposta
sulla sostanza del periodo 1995/96 si applica la legge sulla stima del 1936
mentre a quella relativa al periodo 1997/98 si applica la nuova legge del 1996,
nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1997 (cfr. anche RDAT II-1997 n.
28t). La modifica del 7 febbraio 1999 non è infatti applicabile alle tassazioni
di periodi fiscali precedenti, le cui decisioni non siano ancora definitive,
proprio perché il “fatto” di rilevanza giuridica su cui si fonda il prelievo
dell’imposta sulla sostanza è la proprietà dell’immobile al momento
determinante (rispettivamente, 1° gennaio 1995 e 1997).
3.4.
Quanto
rilevato nel citato giudizio relativo a una persona fisica vale pari pari anche
per le persone giuridiche in considerazione della perfetta identità della
normativa (cfr. artt. 95 e 97 cpv. 1 LT per le persone giuridiche e artt. 42 LT
e 54 LT per le persone fisiche).
Non può
quindi essere rimproverato all’UTPG di aver determinato la sostanza immobiliare
della ricorrente in contrasto con i disposti di legge applicabili al 1° gennaio
1997, risp. al 1° gennaio 1998.
Bastano
queste considerazioni per dichiarare infondato il ricorso.
3.5.
Mal si
comprende, sia rilevato a titolo puramente abbondanziale, in che cosa la fattispecie
in esame diverga da quella già giudicata da questa Camera in materia di
imposizione della sostanza immobiliare delle persone giuridiche.
Le
argomentazioni sollevate dalla ricorrente (cfr. ricorso p. 4 in fine e 5)
appaiono del tutto speciose. Non si capisce infatti per quale recondito motivo
il giorno determinate per stabilire l’ imposizione della sostanza immobiliare
debba valere solo per stabilire la sussistenza dei presupposti dell’imposizione
e non debba invece valere per il calcolo del suo ammontare, quando è proprio la
legge stessa a prevedere che "l’imposta immobiliare è calcolata sul valore
di stima ufficiale all’ inizio dell’ anno civile".
Né
maggiormente concludente appare l’argomento per il quale, nel caso già giudicato
da questa Camera, si sarebbe trattato dell’applicazione dell’art. 48 cpv. 1 Lst
e non dell’art. 48 cpv. 2 Lst, non appena si consideri che la ricorrente
nemmeno pretende d’aver fatto uso nel termine di legge della facoltà
conferitagli da quella norma e, meglio, della facoltà che consente appunto ai
proprietari di fabbricati nuovi o riattati, che sorgono in comuni la cui
revisione generale è entrata in vigore prima del 1.1.1991, di chiedere una
diminuzione del 30% della stima (CDT n. ..__________
del 4 novembre 1999 in re B., in RDAT I-2000 n. 2t).
Né si
vede infine ragione per ritenere che la sentenza di questa Camera del 10 agosto
2000 in re M. (cfr. CDT n. ..__________ del 10 agosto
2000 in re M., in RDAT I-2001 n. 12 t) possa in qualche modo
indurre, nel caso in esame, a giungere a una diversa conclusione. Anche in quel
caso era infatti stato affermato il divieto di applicazione retroattiva al
momento dell’apertura della successione, avvenuta nel 1994, delle stime
ufficiali più recenti, entrate in vigore solo posteriormente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 1’080.–
sono a carico
della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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