Conformemente
ai disposti dell'art. 206, cpv. 2, LT e con il consenso delle parti si conviene
di trasmettere il reclamo quale ricorso alla Camera di diritto tributario;
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che
l'Ufficio trasmetteva pertanto il reclamo alla Camera di diritto tributario;
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che, con
sentenza del 2 luglio 2002, questa Camera rinviava gli atti all'Ufficio di tassazione,
perché emettesse una decisione su reclamo motivata, in quanto la decisione di
tassazione impugnata dal reclamante non era «esaustivamente motivata», come
richiesto dall'art. 206 cpv. 2 LT;
-
che, con
decisione del 23 settembre 2002, l'Ufficio di tassazione ha parzialmente
accolto il reclamo, elevando la deduzione per spese di trasporto da fr. 7'920 a
fr. 8'976, mentre ha confermato per il resto la decisione precedente,
osservando che la legge tributaria, conformemente all'art. 17 LAID, ha
soppresso la tassazione intermedia per matrimonio, cosa che impedisce nella fattispecie
il riconoscimento delle spese per il mantenimento della ex moglie e dei figli;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
__________ chiede l'emissione di una tassazione intermedia, per il periodo dal
9 aprile 1999 (data del matrimonio) al 1° maggio 2000 (data della separazione),
in modo tale che si possa tenere conto del fatto che nel periodo 1999/2000 egli
è stato sposato ed ha avuto figli a carico;
-
che il
periodo fiscale comprende due anni civili consecutivi e inizia il primo giorno
degli anni dispari (art. 50 cpv. 2 LT; art. 40 cpv. 2 LIFD);
-
che il
reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del periodo di computo
(art. 51 cpv. 1 LT; art. 43 cpv. 1 LIFD) e che il periodo di computo comprende
i due anni civili precedenti il periodo fiscale (art. 50 cpv. 2 LT; art. 43
cpv. 1 LIFD);
-
che se
subentrano delle modifiche essenziali dopo l'inizio del periodo fiscale si procede
a una tassazione intermedia;
-
che i
motivi di tassazione intermedia sono previsti in modo esaustivo sia dall'art.
55 LT sia dall'art. 45 LIFD;
-
che tale
norme non prevede più, a differenza dell'art. 99 cpv. 1 lett. a LT 1976, ma in
sintonia con l'art. 17 LAID (Legge federale sull'armonizzazione fiscale, del 14
dicembre 1990), la tassazione intermedia per matrimonio;
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che lo
stralcio dell'intermedia per matrimonio dalla LT del 1994 in sintonia con quanto
previsto dal diritto federale non è frutto di un'omissione o di una svista, ma
risponde alla precisa volontà del Legislatore;
-
che il
Messaggio del 13 ottobre 1993 afferma testualmente che
"Il
contribuente che si sposa durante il biennio rimane quindi, dal profilo
fiscale, celibe o nubile fino alla fine del biennio. Diversamente da quanto
avviene attualmente nel nostro Cantone (dove il matrimonio è motivo
d'intermedia), i contribuenti coniugati saranno quindi anche come tali tassati
solo a partire dal biennio fiscale successivo a quello nel corso del quale
hanno contratto matrimonio";
-
che tale
soluzione è per altro stata voluta dal Legislatore federale e imposta per via
della LAID anche al Legislatore cantonale;
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che essa
non riscuote l'unanimità da parte della dottrina, soprattutto della più recente
(Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleichheit im schweizerischen
Steuerrecht, Basilea, 1993, pp. 70 s., 112 s., 161 s e 170);
-
che
tuttavia, per effetto dell'entrata in vigore della LAID, i cantoni non
dispongono praticamente più di margini di manovra nel campo delle basi
temporali della tassazione, se non nella misura in cui è consentito loro di
optare per la tassazione (annuale) sul presente (postnumerando) al posto
di quella sul passato (praenumerando);
-
che i
Cantoni, fintanto che mantengono la tassazione sul passato, devono adeguarsi alla
LAID e sono con ciò tenuti a riprendere i motivi di tassazione intermedia
previsti in modo esaustivo dall'art. 17 LAID;
-
che la
celebrazione del matrimonio durante il periodo fiscale è quindi del tutto irrilevante;
-
che il
matrimonio diviene fiscalmente rilevante soltanto all'inizio del periodo
fiscale successivo, a partire dal quale le partite vengono congiunte e imposte
con l'aliquota per coniugati (CDT n.
__________. del 4 novembre 1999 in re C.; CDT
n. .. dell'8 maggio 2001 in re M.);
-
che,
nella fattispecie, ciò che ha reso fiscalmente irrilevante il matrimonio del
ricorrente è la circostanza che esso è durato circa un anno, all'interno di un
periodo fiscale: poiché infatti sia all'inizio del periodo fiscale 1999/2000
sia all'inizio del successivo periodo 2001/2002 lo stato civile del
contribuente era di separato, ai fini fiscali è come se non fosse mai stato
sposato;
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che tale
situazione comporta, in particolar modo, l'impossibilità di riconoscere al ricorrente
le deduzioni per figli a carico, per tener conto del fatto che durante il matrimonio
è nato un figlio e che la ex moglie aveva già una figlia di primo letto;
-
che, per
quanto attiene al riconoscimento delle deduzioni per figli a carico, trovano
applicazione gli articoli 35 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT, secondo cui le
deduzioni sociali sono stabilite «secondo la situazione all'inizio del periodo
fiscale (art. 50 LT e art. 40 LIFD) o all’inizio dell’assoggettamento»;
-
che, per
questa ragione, la tassazione del periodo 2001/2002 non può tener conto di
eventuali obblighi di mantenimento di figli a carico, non avendo avuto il
ricorrente simili oneri al 1° gennaio 2001;
-
che, con
il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una
schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell'applicazione del diritto
(Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im
schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum
DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, art. 35 LIFD, n. 69, p. 885);
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che tale
principio presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto
che nel caso singolo può essere avvantaggiato o svantaggiato un contribuente;
-
che,
tuttavia, se non è possibile conseguire un'imposizione assolutamente corretta
secondo il principio di capacità contributiva, secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale è sufficiente che una disciplina legale non comporti
ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 111, con
riferimento a DTF 120 Ia 337);
-
che, nel
caso del principio in discussione, una simile discriminazione generale di una
certa categoria di contribuenti non si produce, per il fatto che una deduzione
sociale vantaggiosa viene concessa a tutti i contribuenti anche se la modifica
nella situazione personale si è verificata solo per breve tempo (Bosshard/Bosshard/Lüdin,
loc. cit.);
-
che tali
considerazioni spingono la dottrina a considerare il principio del giorno determinante
come un principio assoluto, che non può essere modificato in un singolo caso a
favore di un contribuente (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 112);
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che anche
questa Camera ha avuto modo di decidere che la particolarità per cui, a seconda
dell'anno di nascita del figlio, se pari o se dispari, il numero delle
deduzioni per figli passa da dodici periodi fiscali a tredici, non costituisce
una disparità di trattamento incostituzionale, a vantaggio dei figli nati in
anni pari che protraggono i loro studi oltre il 24° anno di età (CDT n.
..__________ del 24 luglio 1998 in re M.L.);
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che, in
una sentenza ancora più recente, questa Camera ha applicato la stessa regola a
dei genitori che lamentavano di avere perso il diritto alle deduzioni per
figli, a causa della intervenuta cessazione degli studi, ed ha considerato
irrilevante la circostanza che tuttavia fra i redditi dichiarati nel periodo
fiscale rientrassero gli assegni familiari percepiti durante il periodo di
computo: ciò dipende semplicemente dal fatto che il periodo di computo è
rappresentato dai due anni che precedono il periodo fiscale, mentre la
situazione personale del contribuente viene rilevata all'inizio del periodo
fiscale stesso (CDT n. 80.2002.00150 del 24 settembre 2002 in re G.);
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che
considerazioni simili possono essere estese alla fattispecie del ricorrente: né
il 1° gennaio 1999 né il 1° gennaio 2001 egli aveva figli a carico, anche se
per circa un anno fra tali due date ha avuto in casa i figli dell'allora
moglie;
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che, a quest'ultimo
proposito, è peraltro lecito porsi qualche interrogativo in merito agli effetti
che avrebbe avuto, sul calcolo dell'imposta del ricorrente, l'eventuale considerazione
della situazione economica in cui egli si è venuto a trovare nell'anno in cui è
stato sposato: la concessione della deduzione per figli a carico presuppone infatti
che sia chiesta "per ogni figlio minorenne… al cui sostentamento il
contribuente provvede";
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che,
infatti, almeno uno dei minori per i quali il ricorrente fa valere la
detrazione, cioè la piccola __________, non solo è dubbio che rientri nella
nozione di "figlio", dal momento che è chiaramente figlia solo della
ex moglie, ma non sottostava neppure al sostentamento del ricorrente,
beneficiando di un contributo alimentare del padre naturale;
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che,
dunque, se anche vi fossero state le premesse per una considerazione della
situazione familiare presentatasi nell'anno fra l'aprile del 1999 e l'aprile
del 2000, è assai probabile che il vantaggio nel calcolo dell'imposta non raggiungerebbe
la misura auspicata dal ricorrente;
-
che il
ricorso appare pertanto privo di fondamento, ma questa Camera rinuncia tuttavia
eccezionalmente, in considerazione della particolare situazione economica del
ricorrente, a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).