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Numero d'incarto:
80.2002.166
Data decisione, Autorità:
12.11.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00166
Lugano
12 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2002
in materia di: IC/IFD 99/00, 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1
Il 10
giugno 2002 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________
__________ la tassazione IC/IFD 1999-2000 e la successiva tassazione 2001-02,
in cui deduceva dai redditi le spese di gestione e manutenzione della sostanza
immobiliare, gli interessi passivi, i contributi AVS e i premi della cassa
malati, come richiesto dal contribuente.
1.2.
Il 9
luglio 2002 __________ __________ inviava all’Ufficio di tassazione di
__________ uno scritto in cui faceva presente la propria situazione familiare,
segnatamente lo scioglimento del matrimonio per divorzio nel 1984 e il
versamento degli alimenti per il mantenimento della figlia, che nel 1996
ammontavano a fr. 958,70 e che in quell’anno sarebbe stato costretto a
liquidare con un versamento unico di fr. 72'103.65. Nello scritto in questione
chiedeva in sostanza di poter beneficiare della deduzione relativa al
versamento della liquidazione e rivendicava inoltre una quota-parte della
deduzione per persone a carico.
1.3.
L’Ufficio
di tassazione di __________, su richiesta del contribuente, trasmetteva il
suddetto reclamo alla Camera di diritto tributario perché lo considerasse quale
ricorso ex art. 206 cpv. 2 LT e art. 132 cpv. 2 LIFD.
1.4.
Con
sentenza del 5 settembre 2002 questa Camera retrocedeva gli atti all’ Ufficio
di tassazione perché emettesse le decisioni motivate di sua competenza.
Infatti, secondo l'art. 206 cpv. 3 LT e l'art. 132 cpv. 2 LIFD, il reclamo
presentato può essere trasmesso come ricorso alla Camera di diritto tributario,
con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, soltanto se la notifica
di tassazione è già esaustivamente motivata.
1.5.
Con
decisione 30 settembre 2002 l’Ufficio di tassazione, senza aver sentito il contribuente,
respingeva il reclamo, argomentando:
Gli
alimenti versati all'ex coniuge sono deducibili in quanto onere permanente
periodico, che comporta, per il beneficiario, l'imposizione degli stessi come
reddito la liquidazione in capitale costituisce invece per colui che la versa,
una diminuzione di sostanza, che corrisponde ad un aumento della sostanza di
chi la riceve la stessa non è conseguentemente deducibile dal reddito.
Per
quanto attiene alla deduzione per figli e persone a carico a dipendenza della
partecipazione del reclamante alle spese per la figlia agli studi, a mente
delle vigenti norme, la stessa non può essere riconosciuta, non raggiungendo il
minimo previsto di Fr. 8'000.--, corrispondente all'entità della deduzione richiesta.
- Con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente rinnova la richiesta di poter
dedurre dalla sua partita fiscale gli alimenti dovuti alla figlia per gli
ultimi cinque anni e pagati in un’unica rata. Chiede inoltre di poter
beneficiare della deduzione per persone a carico, argomentando che la sua
partecipazione al sostentamento della figlia è superiore a fr. 8'000.-
all'anno.
L’Ufficio
di tassazione propone invece di respingere il ricorso: con il versamento degli
alimenti una tantum, nemmeno la deduzione per la figlia a carico può più essere
concessa.
- Deduzione
per versamento degli alimenti
3.1.
Secondo
l’art. 31 cpv. 1 lett. c LT, sono deducibili gli alimenti versati al coniuge divorziato
o separato durevolmente ai sensi dell'art. 10, cpv. 2, per sé e per i figli
sotto la sua autorità parentale. L'art. 23 lett. b LT prevede, d'altra parte,
che non sono soggette all'imposta sul reddito le prestazioni fondate sul
diritto di famiglia, ad eccezione degli alimenti di cui all'art. 21 lett. g LT. In altri termini, per quelli
che la legge tributaria chiama alimenti è stabilito che debbano essere imposti
al beneficiario, quali redditi di altra fonte, potendo peraltro essere dedotti
dall'imponibile di chi è obbligato a versarli.
Questa
Camera ha già avuto modo di decidere che la nozione di alimenti, di cui
all’art. 31 cpv. 1 lett. c LT, va riferita unicamente ai versamenti periodici
con caratteristica quindi di onere permanente e non può essere invece estesa ai
versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per
alimenti e altre (RTT 1982 p. 582 s.; CDT n. 280 del 29 agosto
1989 in re M.P.; STF del 24 agosto 1987 in re E.M.; STF dell’8
marzo 1990). In effetti, alla possibilità di dedurre dal reddito del debitore
l'onere permanente rappresentato dagli alimenti corrisponde un pari aumento dei
fattori di reddito imponibile del beneficiario degli stessi. La liquidazione in
capitale costituisce invece per colui che è gravato da tale onere una
diminuzione della propria sostanza, la quale corrisponde a un aumento di quella
del beneficiario della prestazione.
Anche il
versamento a rate di un importo prestabilito viene quindi trattato alla stessa
stregua del versamento unico in capitale, perché tocca la sostanza e non il
reddito (CDT n. 80.96.00228 del 31 luglio 1997 in re D.; CDT n.
..__________ del 27 ottobre 1995 in re B.; CDT n. 49
del 19 aprile 1991 in re F.; Patrick Holtz, Steurrechtliche Folgen der
Ehescheidung, Bern-Stuttgart: Haupt 1989, pag. 169).
3.2
Va
altresì rilevato che le parti hanno la facoltà di scegliere tra rendita
periodica e liquidazione una tantum. Quando scelgono il pagamento in capitale
invece di una pensione sono libere di fissarne l'importo tenendo conto delle
conseguenze fiscali che questa scelta comporta per l'uno e per l'altro ex
coniuge, non diversamente da quanto avviene in occasione della fissazione dell'importo
della rendita (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 3c).
3.3
La
soluzione adottata dal Legislatore ticinese corrisponde d’ altronde a quella di
numerosi altri cantoni (RF 49 -1994 - p. 599 s.), quali p. es. Zurigo,
Berna, San Gallo, Argovia, Vaud e Ginevra, che ammettono la deduzione dal
reddito soltanto delle prestazioni a carattere periodico, cioè rendite,
pensioni e sussidi per il mantenimento, non invece delle prestazioni in
capitale versate per il mantenimento dell' ex-coniuge e dei figli di cui ha la
custodia, neppure se sono versate sulla base dell' art. 152 CCS (RDAF 46
- 1990 - pp. 467 ss., consid. 3d, con ampi riferimenti a dottrina e
giurisprudenza) Il Tribunale federale, nel 1999, ha inoltre deciso che, anche
per l'IFD, la deducibilità degli alimenti versati sotto forma di prestazioni
periodiche non deve essere estesa alle liquidazioni di alimenti in capitale (DTF
125 II 183 = RF 1999 p. 408 = Sammlung BGE n. 834 = StE
1999 B 27.2 n. 22 = ASA 68 p. 715). La giurisprudenza svittese, a sua
volta, ha avuto modo di precisare che le prestazioni in capitale versate al
posto degli alimenti non sono deducibili nemmeno se in base alla sentenza di
divorzio sono pagate in rate annuali (StE 1999 B 27.2 n. 21).
3.4
L'autorità
fiscale, nello stabilire la natura e il carattere di una liquidazione in
capitale versata all' ex coniuge, si atterrà, di regola, al testo della
sentenza del giudice civile o della convenzione omologata. Se del caso, le
interpreterà alla luce degli ulteriori mezzi di prova prodotti dalle parti. Ciò
vale, a maggior ragione, quando le parti, senza più dover ricorrere al giudice
civile, hanno modificato di comune accordo la regolamentazione degli effetti
patrimoniali del divorzio stabilita dal giudice (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss.,
consid. 4b; supra consid. 3.1).
3.5.
Il
ricorrente rileva nel proprio ricorso di essere stato costretto per ragioni di
natura ereditaria a liquidare gli ultimi cinque anni di alimenti dovuti alla
figlia fino al compimento del 18° anno, che sino ad allora erano stati versati
mensilmente e, a suo dire, nemmeno dedotti nella sua partita fiscale, mediante
un versamento unico di fr. 75'000.-.
Quali
siano le ragioni, che hanno indotto il ricorrente a effettuare il versamento
unico di fr. 75'000.- per alimenti dovuti alla figlia, non importa. La
modalità, liberamente scelta dagli ex coniugi a modifica della precedente
convenzione e a definitiva liquidazione dei reciproci rapporti, configura
fiscalmente per il coniuge che la versa una diminuzione patrimoniale e per
quello che la riceve un incremento patrimoniale, che non influiscono sui
rispettivi redditi (cfr. anche RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 5 e
6). Determinante è invece il versamento stesso che non può più essere considerato
come una prestazione periodica, ma deve invece essere qualificato, proprio
perché effettuato globalmente, alla stregua di una liquidazione una tantum, non
più deducibile a titolo di alimenti.
È appena
il caso di rilevare che questa Camera, in un caso analogo, aveva negato
carattere periodico a un versamento di fr. 34'000.- corrispondente in quel caso
a diciotto mensilità (CDT n. ..__________ del 27
ottobre 1995 in re B.).
Ne viene
pertanto che la richiesta ricorsuale principale del ricorrente non può essere
accolta.
- Deduzione
per persone bisognose
4.1.
Gli
articoli 35 cpv. 1 LIFD e 34 cpv. 1 LT prevedono per il periodo fiscale
1999-2000 la deducibilità dal reddito netto di un importo di 5'100 franchi per
l'IFD e di 6'200 franchi per l'imposta cantonale e per il periodo successivo di
fr. 5'100.- risp. di fr. 8'000.-, per ogni persona totalmente o parzialmente
incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente
provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione.
4.2.
Anche
questa richiesta del ricorrente deve venire disattesa.
Come si è
visto, la liquidazione in capitale costituisce giuridicamente per colui che è
gravato da tale onere una diminuzione della propria sostanza. Con questo versamento
il contribuente estingue il proprio debito, cosicché non è più possibile o quanto
meno risulterebbe giuridicamente improprio continuare ad ammettere l'esistenza
di un obbligo di mantenimento atto a giustificare una deduzione per persona bisognosa
a carico.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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