-
che,
nella dichiarazione fiscale 2001/2002, i coniugi __________
e __________ __________ chiedevano la deduzione di fr. 12'000 (fr. 7'650 per
l'IFD) per figli a carico e di fr. 4'650 per figli agli studi, in
considerazione del fatto che i tre figli __________,
__________ e __________ frequentavano istituti scolastici a __________ e __________;
-
che,
notificando loro, con decisione del 15 luglio 2002, la tassazione IC/IFD
2001/2002, l'Ufficio di tassazione di Biasca concedeva una deduzione di soli
fr. 8'000 (fr. 5'100 per l'IFD) per figli a carico e di fr. 800 per figli agli
studi;
-
che i
contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 5 agosto 2002,
chiedendo, in primo luogo, l'aumento della deduzione per il figlio minore __________ a fr. 3'100, e, in secondo luogo,
il riconoscimento delle deduzioni anche per le figlie __________ e __________,
per le quali aveva percepito degli assegni regolarmente assoggettati
all'imposta;
-
che
l'Ufficio di tassazione accoglieva in parte il reclamo, con decisione del 9 settembre
2002, concedendo la deduzione di fr. 3'100 per il figlio __________, in considerazione del fatto che
egli non rientrava giornalmente al proprio domicilio dalla __________ __________
di __________ di __________;
-
che,
invece, quanto alle altre due figlie, rilevato come per la concessione delle
deduzioni per figli a carico e per figli agli studi faccia stato la situazione
all'inizio del periodo fiscale, negava le detrazioni richieste, per il fatto
che __________ e __________ avevano concluso gli studi durante il periodo di
computo e non studiavano quindi più al 1° gennaio 2001;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ ripropongono la richiesta di
beneficiare delle deduzioni per figli a carico e per figli agli studi e
lamentano, a tale riguardo, una "inesatta o incompleta formulazione di due
dispositivi di legge", per effetto della quale sarebbero stati imposti gli
assegni per figli percepiti negli anni 1999 e 2000 mentre non si sarebbero
considerate le spese avute nello stesso periodo per le figlie agli studi;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che gli
articoli 35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT prevedono
la deducibilità dal reddito netto di un importo di 5'100 franchi per l'IFD e di
8'000 franchi per l'imposta cantonale, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o
agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente
provvede;
-
che,
inoltre, per la sola imposta cantonale, ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. c
LT, «sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al venticinquesimo
anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza
beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di
formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 5’600.– franchi
secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto
dei costi supplementari sopportati»;
-
che gli
articoli 35 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT precisano che tali deduzioni sono stabilite
«secondo la situazione all'inizio del periodo fiscale»;
-
che,
cioè, per decidere sulla concessione della deduzione per figli agli studi, è determinante
la situazione all'inizio del periodo fiscale, sia per quanto concerne la frequenza
della scuola o dei corsi che danno diritto alla deduzione sia per quanto concerne
il versamento del sussidio;
-
che tale
principio discende dalla circostanza che la situazione personale-economica si
riferisce al soggetto d'imposta e non al suo oggetto (Känzig, Direkte
Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 6 ad art. 8 DIFD, p. 120);
-
che, di
conseguenza, se i presupposti per ottenere la deduzione subentrano dopo
l'inizio del periodo fiscale, essi non possono più essere presi in
considerazione, e, viceversa, se vengono meno dopo l'inizio del periodo
fiscale, la deduzione non viene meno (Känzig, op. cit. n. 1 ad art. 25
DIFD, p. 707 s.);
-
che, con
il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una
schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell'applicazione del diritto
(Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im
schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum
DGB, vol. I, Therwil/Basilea 2001, art. 35 LIFD, n. 69, p. 885);
-
che tale
principio presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto
che nel caso singolo può essere avvantaggiato o svantaggiato un contribuente;
-
che,
tuttavia, se non è possibile conseguire un'imposizione assolutamente corretta
secondo il principio di capacità contributiva, secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale è sufficiente che una disciplina legale non comporti
ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 111, con
riferimento a DTF 120 Ia 337);
-
che, nel
caso del principio in discussione, una simile discriminazione generale di una
certa categoria di contribuenti non si produce, per il fatto che una deduzione
sociale vantaggiosa viene concessa a tutti i contribuenti anche se la modifica
nella situazione personale si è verificata solo per breve tempo (Bosshard/Bosshard/Lüdin,
loc. cit.);
-
che tali
considerazioni spingono la dottrina a considerare il principio del giorno determinante
come un principio assoluto, che non può essere modificato in un singolo caso a
favore di un contribuente (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 112);
-
che anche
questa Camera ha avuto modo di decidere che la particolarità per cui, a seconda
dell’anno di nascita del figlio, se pari o se dispari, il numero delle
deduzioni per figli passa da dodici periodi fiscali a tredici, non costituisce
una disparità di trattamento incostituzionale, a vantaggio dei figli nati in
anni pari che protraggono i loro studi oltre il 24° anno di età (CDT n. __________ del 24 luglio 1998 in re M.L.);
-
che,
dalla motivazione della decisione impugnata, si evince che la ragione per cui
l’autorità ha negato la deduzione per figli a carico e per figli agli studi è
costituita dal fatto che il 1° gennaio 2001 __________
e __________ avevano cessato la frequenza
delle rispettive scuole cui erano ancora iscritte nel 1999;
-
che, come
visto, si tratta di una conseguenza logica del sistema che il legislatore ha
voluto, prevedendo il principio del giorno determinante: come vi sono
contribuenti che sono avvantaggiati, per effetto della semplificazione di cui
si tratta, così ve ne sono altri che ne sono svantaggiati;
-
che una
correzione, caso per caso, degli effetti di tale semplificazione non è auspicabile,
perché finirebbe per vanificare gli scopi perseguiti dal legislatore con la
schematizzazione;
-
che, alla
luce di tali considerazioni, appare irrilevante anche la circostanza che fra i
redditi dichiarati nel periodo fiscale in questione rientrino gli assegni
familiari percepiti nei primi mesi del 1999 per le figlie che allora ancora
studiavano;
-
che,
infatti, ciò dipende semplicemente dal fatto che il periodo di computo è rappresentato
dai due anni che precedono il periodo fiscale, mentre la situazione personale
del contribuente viene rilevata all'inizio del periodo fiscale stesso;
-
che questa
è tuttavia una precisa scelta del legislatore e non una "inesatta o incompleta
formulazione" della legge;
-
che ben
si comprende come una simile spiegazione non possa recare grande conforto ai
ricorrenti, ma lo svantaggio che essi patiscono è compensato dal vantaggio di
cui godono per esempio i genitori i cui figli studiavano ancora al 1° gennaio
2002 ma avrebbero terminato di farlo nelle settimane o nei mesi successivi;
-
che, per
le ragioni che precedono, questa Camera non può fare altro che respingere il
ricorso.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico dei ricorrenti.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).