__________, __________
__________,
rappr. da: __________
__________, __________ __________,
-
che,
nonostante un richiamo ed una diffida__________
__________, con sede a __________, non ha inoltrato la dichiarazione
fiscale 2000;
-
che di
conseguenza, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG), con decisione
dell'11 giugno 2002, le notificava la tassazione d'ufficio IC/IFD 2000, commisurando
l'utile imponibile in fr. 150'000 e il capitale imponibile in fr. 770'000;
-
che la
contribuente interponeva reclamo contro la suddetta decisione, in data 10 luglio
2002, precisando che documenti a sostegno del gravame sarebbero stati inviati
nei giorni successivi;
-
che
l'UTPG si rivolgeva alla reclamante, con scritto del 16 luglio 2002,
attribuendole un termine fino al 30 luglio 2002 per inoltrare la dichiarazione
fiscale con bilancio, conto economico e allegato, ed avvertendola che,
trascorso infruttuoso tale termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato
irricevibile;
-
che
l'autorità fiscale dichiarava irricevibile il gravame, con decisione dell'8
agosto 2002, rilevando l'inosservanza del termine attribuito per l'invio della
documentazione necessaria;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________
__________ invia la dichiarazione fiscale
2000 con gli allegati necessari e, precisato di non contestare le motivazioni
della decisione impugnata, chiede una riconsiderazione della tassazione alla
luce della documentazione inviata;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio, in base ad una «valutazione coscienziosa»,
se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili;
-
che, in
tale sede, l'autorità può tener conto di coefficienti sperimentali,
dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;
-
che la
tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente
accertamento dei fatti: la valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece
su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel,
Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120
ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea
1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
-
che, per
gli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD, il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente
inesatta; il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova;
-
che tali
requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la
rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità
del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel
merito (Tribunale federale, 21 novembre 1997 [2A.49/1997], in DTF 123 II
552 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54/1998 p. 455);
-
che il
Tribunale federale ha peraltro precisato che, siccome la necessità di motivare
il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro
tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di
tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze
in caso di inottemperanza: vi è infatti il rischio che il contribuente non
cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa,
provocandone l’inammissibilità;
-
che, in
mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi
giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque
rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando
quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132
cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF
123 II 552 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54/1998 p. 455, consid. 4f);
-
che, nel
caso in esame, notificando al contribuente la tassazione d’ufficio, l’autorità
fiscale non ha indicato l’esistenza dei requisiti degli articoli 206 cpv. 3 LT
e 132 cpv. 3 LIFD ma, ricevuto il reclamo privo di motivazione, ha attribuito
al contribuente un congruo termine per sanarlo, avvertendolo delle conseguenze
dell’inadempimento;
-
che il
termine attribuito alla contribuente scadeva il 30 luglio 2002, mentre la documentazione
è stata inviata all'UTPG solo il 9 agosto 2002, come risulta dal timbro postale
impresso sulla busta;
-
che
l'affermazione della ricorrente, che avrebbe inviato la dichiarazione già il 31
luglio 2002 (comunque, un giorno in ritardo, giacché il termine scadeva il 30
luglio!), appare destituita di fondamento;
-
che,
comunque, se anche fosse vero che l'invio fosse stato consegnato alla __________ il 31 luglio 2002 ma consegnato in
ritardo a causa di un disguido postale, le conseguenze di tale inconveniente
non potrebbero essere messe a carico dell'autorità fiscale, per il fatto che,
inoltrando i documenti l'ultimo giorno utile, la ricorrente avrebbe potuto optare
per un invio raccomandato, in modo tale da disporre di una prova del rispetto
del termine;
-
che, in
simili circostanze, la ripresa della collaborazione della contribuente appare
irrimediabilmente tardiva;
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che
pertanto questa Camera non può che respingere il gravame con seguito di tassa e
spese giudiziarie.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico della ricorrente.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).