AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2002.132
Data decisione, Autorità:
12.11.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00132
Lugano
12 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 29 luglio 2002
in materia di: IC/IFD 93/94 - 95/96 -
97/98 - 99/00
presentato da:
dr. __________
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
, 1929, cittadino italiano e
domenicano, ha beneficiato a partire dal 18 agosto 1994 di un permesso di
dimora temporanea di tipo “ ”,
che gli consentiva di svolgere attività di consulente finanziario con una
retribuzione di mille franchi al giorno per 90 giorni all'anno per la __________ in __________.
Accanto
alla dimora luganese, __________ __________ aveva altre residenze, segnatamente
a __________ __________, stato del quale possiede pure la nazionalità, a __________ e in __________
a __________ e a __________.
A
dipendenza dell'attività (finanziaria e immobiliare) svolta nel __________ e in qualche modo riconducibile a __________ __________
__________, come pure ai legami
familiari (alloggio presso la figlia in __________
__________ a __________ dapprima, nella lussuosa __________ a __________
poi) e ad altre relazioni personali, l'Ufficio di tassazione si chiedeva se __________ __________
__________ non fosse di fatto domiciliato
in __________ e non fosse quindi soggetto
fiscale illimitatamente imponibile nel nostro __________.
Il
Ministero pubblico, dal canto suo, dava avvio a un procedimento penale per
diversi titoli di reato: violazione della Legge cantonale sui fiduciari, della
Legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, della Legge federale
sui fondi d'investimento e della Legge tributaria, che si concludeva il 30
giugno 1998 con un decreto di non luogo a procedere.
Tra
l'Autorità fiscale cantonale e il patrocinatore di __________ __________
intercorreva uno scambio di corrispondenza, nell'ambito del quale l'avv. __________, per conto del suo cliente, con
lettera del 14 dicembre 1999, comunicava che, a seguito della mutata normativa
fiscale italiana, __________ __________ __________
sarebbe verosimilmente stato considerato soggetto fiscale di quel __________ e chiedeva pertanto la sospensione
della procedura aperta dal fisco ticinese fino a definizione della situazione
fiscale in Italia, dando nel contempo atto che avrebbe rinunciato a prevalersi
dell'eccezione di prescrizione per i periodi fiscali 1995-96 e seguenti.
1.2.
Il 20
novembre 2000 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Città, dopo aver sentito l’avv.
__________, notificava a __________ __________
__________ le tassazioni IC/IFD 1993-94
(a valere dal 1° ottobre 1994), 1995-96, 1997-98 e 1999-2000, in cui stabiliva
il reddito imponibile in fr. 500'000.- e la sostanza imponibile in fr.
10'000'000.-.
1.3.
I reclami
presentati contro le suddette tassazioni venivano tutti respinti con decisioni
su reclamo del 13 agosto 2001 (IC/IFD 1999-200, risp. del 16 luglio ( IC/IFD
1997-98, 1995-96 e 1993-94). Dei motivi delle suddette decisioni verrà detto,
in seguito, per quanto necessario.
- 2.1.
Con
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ __________,
assistito __________. __________, contestava le suddette decisioni,
chiedendo in via principale l’annullamento delle stesse e in via subordinata
una riduzione degli importi esposti a titolo di reddito e sostanza imponibili
dall’Ufficio di tassazione.
Contestava
in particolare l’esistenza di un domicilio fiscale in Svizzera e avvertiva che
la rinuncia a sollevare l’eccezione era subordinata alla sospensione del procedimento
svizzero in attesa di conoscere l’esito di quello aperto in __________.
2.2.
Con
sentenza del 1° marzo 2002, questa Camera respingeva il ricorso in merito al
problema dell'assoggettamento, riconoscendo che il ricorrente è illimitatamente
imponibile nel Canton Ticino, avendovi domicilio o almeno dimora fiscale e non
essendo stato provato un legame più intenso con un altro luogo, nonostante il
contribuente sia proprietario di abitazioni in diversi luoghi di villeggiatura,
ove tuttavia non svolge alcuna attività.
La Camera
rinviava tuttavia gli atti all'Ufficio di tassazione, perché avviasse una vera
e propria procedura di tassazione, volta ad accertare con maggior precisione,
per quanto possibile, reddito e sostanza del contribuente da imporre con
l'imposta cantonale e l'imposta federale diretta.
- 3.1.
In data 7
marzo 2002, il contribuente inoltrava all'Ufficio di tassazione il formulario
per la dichiarazione fiscale in bianco, affermando, in una lettera allegata, di
risiedere, "come a voi noto", a __________
e di essere quindi illimitatamente assoggettato al fisco italiano.
3.2.
Convocato
in audizione dall'autorità fiscale, il 6 maggio 2002, il contribuente faceva le
seguenti dichiarazioni:
-
di
essersi spossessato di tutti i propri beni nel 1975 a favore della figlia __________ __________,
domiciliata a __________, a fronte di un
impegno a versargli un vitalizio di fr. 15'000 al mese;
-
di
non avere altri beni o conti bancari;
-
che
la tomba di famiglia al cimitero di __________
è stata interamente finanziata dalla figlia __________;
-
di
essere disposto a pagare imposte arretrate fino al 31 dicembre 1998 versando un
importo complessivo di fr. 200'000, pagabile in rate mensili di fr. 5'000 a
partire dal settembre 2003.
3.3.
Con
decisioni del 15 luglio 2002, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna emetteva
nuove decisioni su reclamo per i periodi fiscali 1993/94, 1995/96, 1997/98 e
1999/2000, commisurando il reddito imponibile in fr. 500'000 in media annua e
la sostanza imponibile in fr. 10'000'000.
La
motivazione allegata ad ognuna delle decisioni era la seguente:
In seguito
alla sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello no. __________ del 1.3.2002, che ha confermato il
fatto che il signor __________ __________ è illimitatamente imponibile nel
Cantone Ticino (in Svizzera per l'imposta federale diretta) a partire dal
1.10.1994, l'autorità di tassazione ha inviato al contribuente, in data 17
aprile 2002, la dichiarazione d'imposta (con i relativi allegati) con l'invito a
compilarla ed a presentarla all'audizione fissata per il 6 maggio 2002.
All'audizione
del 6 maggio 2002 il contribuente si è presentato senza aver compilato i
documenti richiesti. Si è giustificato affermando che nel 1995 si è spossessato
di tutti i suoi averi a favore della figlia __________
__________, domiciliata a __________, a fronte di un impegno della
stessa a corrispondergli un vitalizio di fr. 15'000 mensili. Questo vitalizio
gli viene ancora corrisposto, salvo qualche ritardo nell'ultimo anno per
problemi finanziari sorti a decorrere dal 1998. Ha poi aggiunto che non ha
nessun bene mobiliare o immobiliare, nessun conto bancario a lui intestato o
del quale è beneficiario economico; l'automobile da lui utilizzata è intestata
alla __________ __________ e, per l'uso della stessa, paga un leasing mensile di
fr. 1'000.– (vedi verbale di audizione del 6 maggio 2002).
Secondo gli
articoli 204 LT e 130 LIFD, l'autorità di tassazione esegue la tassazione
d'ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,
nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi
imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti
attendibili. L'autorità di tassazione può tener conto di coefficienti sperimentali,
dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Nel reclamo
contro una tassazione d'ufficio il contribuente deve dimostrare che la stessa è
manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali
mezzi di prova (vedi art. 206 cpv. 2 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).
Nella
fattispecie, visto quanto precede, si ritiene che il reclamante non abbia
dimostrato la manifesta inesattezza della tassazione d'ufficio. Dovendo procedere
in via valutativa, l'autorità di tassazione considera il contribuente come
l'usufruttuario della sostanza a suo tempo ceduta alla figlia. Sulla base degli
investimenti effettuati nelle varie società di cui quest'ultima è azionista,
tenuto conto inoltre del tenore di vita, si decide di confermare tutti gli
elementi della sostanza e del reddito, così come sono stati stabiliti d'ufficio
in sede di tassazione.
Il reclamo è
respinto.
- 4.1.
Con
scritto del 29 luglio 2002 alla Camera di diritto tributario, __________ __________
__________ dichiara di impugnare le
decisioni su reclamo, "confermando il verbale di audizione del 6 maggio
2002 presente il signor __________ __________ e signor __________ __________
", e ribadisce di essere disposto a versare un importo mensile di fr.
5'000 a partire da settembre 2003.
4.2.
Con
decreto del 14 agosto 2002, il vicepresidente della Camera ha attribuito al ricorrente
un termine di 10 giorni per produrre le decisioni impugnate, precisare le
conclusioni del ricorso, esporre la motivazione, produrre o indicare i mezzi di
prova e lo ha avvertito che, in caso di inadempienza, il ricorso sarebbe stato
dichiarato inammissibile.
4.3.
Il
ricorrente ha reagito al decreto in questione, con scritto del 21 agosto 2002,
precisando che il suo ricorso "ha unicamente lo scopo di
raggiungere una transazione in termini per me sopportabili, anche se gravosi, e
per il fisco svizzero in termini accettabili, anche se non pienamente
soddisfacenti" (sottolineatura del ricorrente).
Ribadisce
di essere assoggettato illimitatamente all'imposta anche in Italia e contesta
le conclusioni fondate sul suo tenore di vita, argomentando che l'affitto per
la casa in cui abita "quelle poche volte che sono a __________ " è sì elevato ma è pagato dalla
figlia e non da lui stesso.
Aggiunge
che la sua disponibilità a trattare con il fisco svizzero "nasce
unicamente dal desiderio di mantenere buoni rapporti con un paese che mi ha
accolto ed aiutato in momenti per me difficili e precisamente nel 1974 quando è
fallito il __________ di __________, di cui ero il direttore
generale".
Definisce
la proposta di versare complessivamente fr. 200'000 come "il massimo"
che gli consenta la sua attuale situazione finanziaria, considerate le
difficoltà economiche in cui si trova ora anche la figlia ed il fatto che anche
la __________ (ora __________) ha dovuto cessare l'attività e
licenziare tutti i collaboratori.
In
conclusione, asserisce che gli sembra evidente "che l'atteggiamento e le
decisioni delle autorità fiscali e del Tribunale nei miei riguardi siano stati
influenzati dal clima politico che si è vissuto in __________ negli ultimi anni", ma "considerato che il
clima politico si sta ora rasserenando", che egli ha "portato tanto
lavoro e tanti clienti italiani alle banche di __________
", e che ha fatto e continua a fare "del bene all'economia
ticinese", chiede una "decisione serena e obbiettiva, non influenzata
da fattori politici".
4.4.
All'udienza
del 10 ottobre 2002, le parti si sono riconfermate nelle proprie rispettive
posizioni.
- 5.1.
Secondo
l'art. 227 cpv. 2 LT e l'art. 140 cpv. 2 LIFD, se il ricorso non soddisfa i requisiti
stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare
le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre
i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, al ricorrente
è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria
dell'irricevibilità.
5.2.
Dalle
conclusioni deve potersi ricavare chiaramente che il ricorrente pretende l'annullamento
o la riforma della decisione su reclamo ed in quale misura o in quale direzione
ciò debba avvenire. Come minimo, dal contenuto complessivo del ricorso deve risultare
la volontà di contestare l'ammissibilità o l'esattezza sostanziale della
tassazione (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6a ediz.,
Zurigo 2002, § 34, p. 458; Cavelti, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, vol.
I, tomo 2b, art. 140 LIFD, n. 11, p. 363).
Imprescindibile
è comunque una motivazione del ricorso. Essa consiste nell'allegazione di quei
fatti che parlano per un accoglimento del petitum. Sul piano sostanziale,
deve confrontarsi con le questioni dell'assoggettamento, dell'imponibile, del
calcolo dell'imposta e dell'aliquota (Blumenstein/Locher, loc. cit.).
In
considerazione del principio, proprio del diritto tributario, secondo cui le
autorità fiscali hanno l'onere di provare i fatti che fondano l'obbligo
fiscale, mentre i contribuenti i fatti che escludono o diminuiscono
quest'ultimo, il contribuente ha l'obbligo di produrre i mezzi di prova per i
fatti su cui si fondano le conclusioni ricorsuali (Cavelti, op. cit.,
art. 140 LIFD, n. 12, p. 363).
5.3.
Come
ricordato in narrativa, lo scritto del 29 luglio 2002, indirizzato all'Ufficio
di tassazione e da quest'ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario,
contiene esclusivamente la dichiarazione di impugnare le decisioni su reclamo,
"confermando il verbale di audizione del 6 maggio 2002 presente il signor __________ __________
e signor __________ __________ ", cui si affianca
l'affermazione del contribuente di essere disposto a versare un importo mensile
di fr. 5'000 a partire da settembre 2003.
Ritenendo
non adempiuti i requisiti degli articoli 227 cpv. 2 LT e 140 cpv. 2 LIFD, con
decreto del 14 agosto 2002, il vicepresidente della Camera ha attribuito al
ricorrente un termine di grazia di 10 giorni, conformemente agli articoli
citati.
Nello
scritto del successivo 21 agosto 2002, il contribuente non ha tuttavia adempiuto
i requisiti menzionati, non entrando nel merito della definizione degli
elementi imponibili o del calcolo dell'imposta, ma affermando anzi
espressamente che il suo ricorso "ha unicamente lo scopo di
raggiungere una transazione in termini per me sopportabili, anche se gravosi, e
per il fisco svizzero in termini accettabili, anche se non pienamente soddisfacenti"
(sottolineatura del ricorrente).
A ben
vedere, la sola censura vera e propria concerne l'assoggettamento illimitato
nel Canton __________, che contesta adducendo
di essere soggetto fiscale italiano. Si tratta tuttavia dell'unico aspetto che
non può più essere censurato, essendo stato definitivamente affrontato da
questa stessa Camera, nella sentenza del 1° marzo 2002, passata in giudicato.
Per il
resto, si limita a considerazioni poco pertinenti in merito alle ragioni per
cui sarebbe disposto a trattare in vista di una transazione con il fisco
svizzero. E certo non si può considerare una motivazione la sua affermazione
conclusiva, secondo cui sarebbe "evidente che l'atteggiamento e le
decisioni delle autorità fiscali e del Tribunale nei miei riguardi siano stati
influenzati dal clima politico che si è vissuto in __________ negli ultimi anni".
5.4.
Ne
consegue che il ricorso è irricevibile, in quanto non adempie i presupposti di
cui agli articoli 227 cpv. 2 LT e 140 cpv. 2 LIFD.
- Comunque, se anche la motivazione del ricorso a questa Camera
fosse stata considerata sufficiente, alla luce dei requisiti legali, ad un suo
esame nel merito si sarebbe opposta già la circostanza stessa che la
tassazione, contro cui il ricorso è indirizzato, è una tassazione per
apprezzamento. Gli articoli 227 cpv. 1 LT e 140 cpv. 1 LIFD riservano infatti
espressamente gli articoli 206 cpv. 2 LT e 132 cpv. 2 LIFD.
6.1.
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio, in base ad una «valutazione
coscienziosa», se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi
obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede, l'autorità può
tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del
tenore di vita del contribuente.
La
tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un
esauriente accertamento dei fatti; la valutazione cui procede l’autorità
fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile
vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im
Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD,
p. 163).
6.2.
Per gli
articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD, il contribuente può impugnare la tassazione
operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il
reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
Tali
requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione
della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame,
in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (Tribunale
federale, 21 novembre 1997 [2A.49/1997], in DTF 123 II 552 = ASA
67 p. 66 = RDAF 54/1998 p. 455).
6.3.
Il
Tribunale federale ha peraltro precisato che, siccome la necessità di motivare
il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro
tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di
tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD e le
conseguenze in caso di inottemperanza; vi è infatti il rischio che il contribuente
non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa,
provocandone l’inammissibilità.
In
mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi
giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque
rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando
quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132
cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF
123 II 552 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54/1998 p. 455, consid. 4f).
6.4.
Nel caso
in esame, il contribuente non ha mai collaborato con l'autorità di tassazione,
nell'intento di definire gli elementi imponibili e, di conseguenza, le imposte
a suo carico. Per questa ragione, già la tassazione impugnata con il primo
ricorso a questa Camera costituiva una tassazione per apprezzamento. Ritenendo
che si giustificasse comunque il riconoscimento di una nuova possibilità, per
il contribuente, di riprendere la collaborazione, una volta risolta in modo
definitivo la questione dell'assoggettamento illimitato, questa Camera aveva
annullato la decisione su reclamo ed invitato l'autorità fiscale ad emetterne
una nuova, dopo avere concesso al ricorrente la possibilità di partecipare all'accertamento
dei fattori imponibili, presentando una dichiarazione completa con gli allegati
necessari. Subito dopo la riapertura della procedura di reclamo, l'Ufficio di
tassazione ha inviato al contribuente il formulario per la dichiarazione
fiscale, invitandolo a compilarlo ed a presentarlo in occasione dell'audizione
prevista per il 6 maggio 2002. Ma il contribuente si è limitato a comparire
senza alcun documento, affermando di essersi spossessato di tutti i beni fin
dal 1975, contro un vitalizio di fr. 15'000 al mese.
Come è
evidente, il ricorrente ha così continuato a rifiutare ogni collaborazione con
l'autorità fiscale, limitandosi a pretendere una sorta di tassazione "su
misura", nei limiti della sua personale disponibilità a pagare.
Dunque,
alla luce degli articoli 206 cpv. 2 LT e 132 cpv. 2 LIFD, il ricorso appare ancor
meno ricevibile di quanto non accada in base agli articoli articoli 227 LT e
140 LIFD.
- Si
può ancora aggiungere che, sebbene l'inammissibilità del ricorso non consenta a
questa Camera di entrare nel merito del calcolo, quest'ultimo appare comunque rispettoso
dei presupposti di cui agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD. Considerata
la totale assenza di collaborazione all'accertamento da parte del ricorrente,
la commisurazione del reddito e della sostanza imponibili, definiti per
apprezzamento dall'autorità fiscale, è infatti senza dubbio verosimile, non
appena si consideri il tenore di vita del ricorrente negli anni che
costituiscono basi di calcolo per i periodi fiscali in discussione e
soprattutto alla luce delle ingenti spese sostenute dall'ingresso in Svizzera.
Come
affermato nella stessa decisione impugnata, il contribuente può essere considerato
come usufruttuario della sostanza a suo tempo donata alla figlia. Nello stesso
senso parlano anche le risultanze della revisione fatta dall'Ispettorato
fiscale della Divisione delle contribuzioni presso la __________ __________ il
25 ottore 2001. Vi si afferma infatti che, dopo la morte della madre del
ricorrente, avvenuta nel 1988, tutto il patrimonio è stato trasferito alla
figlia del ricorrente, "probabilmente per motivi fiscali".
Non va
inoltre dimenticato quanto emerge dagli accertamenti intrapresi dal Ministero
pubblico, nell'ambito delle informazioni preliminari assunte d'ufficio a carico
del ricorrente nel 1998, sfociate nel decreto di non luogo a procedere del 30
giugno 1998. Ebbene, la __________ ha
accertato, in tale occasione, che "prima dell'autunno 1994, data in cui la
è divenuta operativa, __________ __________ ha gestito patrimoni di terzi per
un ammontare complessivo rilevante (circa 3/4 Mio a suo dire, rispettivamente
circa 10 Mio a detta dei testi)"; poi, a partire dal 1994, ha iniziato a
gestire capitali di terzi a titolo professionale (portafoglio complessivo di circa
80 milioni nel 1998) tramite la __________
__________, colla collaborazione di un
dipendente e di un fiduciario. Fra l'altro, a partire dal 1994, il ricorrente,
tramite la __________ __________, ha percepito dalla __________ commissioni in qualità di gestore
esterno.
Ne
consegue che, se anche il ricorso fosse ricevibile, con ogni verosimiglianza avrebbe
dovuto essere respinto nel merito.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 3'000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 3'100.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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