Appeal inadmissible for late translation into Italian

80.2002.108Other CourtAug 6, 2002Dismissed

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Omnilex summary

The Ticino Administrative Tax Chamber dismissed as inadmissible an appeal filed by Zurich-domiciled taxpayers against a Locarno tax office decision. The appeal had been lodged in German. The court informed the appellants that Italian is the cantonal official language and granted 15 days to submit a translation, warning that failure would lead to inadmissibility. The translation was filed only after the deadline. The court held that, although it must first set a translation deadline to avoid excessive formalism, non-compliance justifies inadmissibility. Costs of CHF 100 were charged to the appellants.

Omnilex headnote

Art. 8 LPAmm; language of proceedings before cantonal authorities and admissibility of appeals filed in a non-official language. Appeals to cantonal authorities must be drafted in the cantonal official language. Under the territorial principle, a filing in another national language may be rejected without violating federal law if no translation is provided. However, to avoid excessive formalism, the authority must first draw attention to the defect and set a deadline for remedy; only failure to comply within that deadline permits a declaration of inadmissibility (consid. 1).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.2002.108

Data decisione, Autorità: 06.08.2002, CDT

Incarto n. 80.2002.00108

Lugano 6 agosto 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2002

in materia di: IC 01/02

presentato da:

__________ u. __________ __________ -____________________

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, in data 24 giugno 2002, i coniugi __________ e __________ __________ -Britschgi, domiciliati a Zurigo ma limitatamente imponibili nel Canton Ticino quali proprietari di sostanza immobiliare a __________, hanno interposto ricorso, in lingua tedesca, contro la decisione su reclamo del 10 giugno 2001 dell'Ufficio di tassazione di Locarno;

  • che, con scritto del 2 luglio 2002, questa Camera ha informato i ricorrenti che la lingua ufficiale del Cantone è l'italiano ed ha pertanto attribuito loro un termine di 15 giorni per tradurre il gravame, avvertendoli che, in caso di mancata osservanza dell'invito in questione, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

  • che i ricorrenti non hanno dato seguito al suddetto invito;

  • che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • che, affinché un’istanza di ricorso possa pronunciarsi occorre che essa sia competente e che il gravame sia ricevibile: tali eccezioni devono essere esaminate d’ufficio (Knapp, Précis de droit administratif, 2ème éd., nr. 933-934);

  • che, per quanto attiene alla ricevibilità, la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

  • che, secondo l'art. 8 LPAmm, applicabile sussidiariamente nel campo del diritto tributario, tutti i ricorsi rivolti ad autorità del nostro Cantone devono essere redatti nella lingua ufficiale: l'italiano (cfr.; DTF __________ Ia __________, cons. 1; CDT n. __________ del 9 marzo 1990 in re V.M.; CDT n. __________ del 26 settembre 1983);

  • che il riconoscimento di tutte le lingue ufficiali nazionali vale unicamente se opposto alle autorità federali, non a quelle cantonali;

  • che conseguenza del principio della territorialità delle lingue (DTF 108 V 208, cons. 1) è che i ricorsi redatti in una lingua diversa da quella ufficiale del Cantone e non corredati da traduzione possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 83 III 57 s. CDT n. 454 del 2 novembre 1983 in re W. R.);

  • che l'autorità non può tuttavia limitarsi a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone: al fine di non incorrere in un eccesso di formalismo, e quindi in un diniego di giustizia, essa deve segnalare tale vizio al contribuente e attribuirgli contestualmente un termine per la traduzione (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);

  • che, nella fattispecie, in seguito allo scritto di questa Camera del 2 luglio 2002 (recapitato l'indomani), dove veniva attribuito ai ricorrenti un termine di quindici giorni per ovviare al difetto, sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso, la traduzione in italiano è stata inviata solo il 25 luglio 2002, quindi ben oltre il termine loro attribuito;

  • che pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per vizio di forma e, meglio, a causa della mancata traduzione in lingua italiana.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia e le spese di cancelleria, di complessivi fr. 100.–, sono a carico dei ricorrenti.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

inadmissibilityofficial languagetranslation deadlineterritorial principletax appealformal requirementsexcessive formalismcourt costs

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Key legal question

Whether the German-language appeal was admissible without timely translation into Italian

Extracted holding

No. Because the appeal was not translated into the cantonal official language within the set deadline, it had to be declared inadmissible.

Extracted reasoning

Under the territorial principle and the cantonal language rule, appeals to cantonal authorities must be filed in Italian. To avoid excessive formalism, the court must first warn the party and set a translation deadline; here that was done, but the translation was submitted only after the deadline expired.

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