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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.102
Data decisione, Autorità:
02.07.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00102
Lugano
2 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-02 __________
__________, nato nel 1951, beneficiario
di una rendita AI, dichiarava d'aver conseguito nel 2000 un guadagno accessorio
di fr. 800.-;
-
che
l'Ufficio di tassazione esponeva al contribuente, oltre alla rendita
d'invalidità e al reddito della sostanza, un reddito aziendale di fr. 3'000.-
di media annua, poiché la sua attività quale posatore di lapidi sarebbe
continuata seppur in misura molto ridotta e compatibilmente con lo stato di
salute (cfr. decisione su reclamo del 17 maggio 2002);
-
che con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta l'esposizione di un
reddito aziendale di fr. 3'000.- di media annua, argomentando di non aver più
alcuna azienda e di dover far capo a terzi per eseguire i piccoli lavoretti che
gli vengono commissionati;
-
che il
ricorrente lamenta inoltre che sua moglie avrebbe pagato imposte alla fonte non
dovute e che la sua richiesta di restituzione non avrebbe ancora ottenuto risposta;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che la
questione della mancata restituzione di imposte alla fonte asseritamente pagate
a torto è questione che, almeno per il momento, sfugge al potere di cognizione
di questa Camera, mancando ancora una qualsiasi decisione impugnabile al riguardo
da parte del competente Ufficio;
-
che sia
l’art. 130 cpv. 2 LIFD sia l'art. 204 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente
non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non
possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
-
che la
tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente
accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece
su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel,
Die
Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989,
p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
-
che nell'incarto
è contenuta una fattura per un importo non trascurabile, di alcune migliaia di
franchi, per la posa di una lapide funeraria;
-
che ciò
sta a indicare che il ricorrente è in grado di compiere ancora lavori in proprio,
anche se saltuariamente e verosimilmente in misura compatibile con il proprio
stato di salute;
-
che alla
luce della documentazione agli atti l'Ufficio di tassazione era senz'altro legittimato
a ritenere l'esistenza di una certa qual attività accessoria;
-
che
valutando il relativo reddito in fr. 3'000.- di media annua questo giudice non
ritiene che l'autorità fiscale abbia oltrepassato il proprio potere
d'apprezzamento;
-
che
pertanto il ricorso non può essere accolto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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