AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2001.97
Data decisione, Autorità:
14.08.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00097
Lugano
14 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2001
in materia di: tassa d'iscrizione a
Registro fondiario
presentato da:
-__________ __________,
__________ __________,
rappr. da: __________
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Con
rogito n. __________ del notaio __________ del 2 marzo 2000 la __________ __________
-__________ __________, di __________
(in seguito: __________) acquistava le
part. n. __________ e __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 35'000'000.-.
A
seguito dell'iscrizione a Registro fondiario l'Ufficio dei registri di __________ notificava all'acquirente la
tassazione della tariffa per l'iscrizione a registro fondiario del trapasso in
questione. Il valore imponibile era stabilito in fr. 75'335'345.- (valore di
stima ufficiale) e l'imposta in fr. 828'689.-.
Il
reclamo presentato dalla __________
veniva respinto dall'Ufficio dei registri il 9 aprile 2001
1.2.
In
data 24 aprile 2001 la contribuente interponeva ricorso contro tale decisione
al Dipartimento delle istituzioni, riproponendo le argomentazioni già contenute
nel reclamo all'autorità di tassazione.
Il
Dipartimento respingeva il ricorso con decisione del 22 giugno 2001, osservando
tra l'altro come l'Ufficio dei registri sia vincolato dal valore di stima,
accertato con una procedura prevista dall'apposita legge.
- 2.1.
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ chiede nuovamente che la tariffa
per l'iscrizione a __________ sia
calcolata applicando non il valore di stima ufficiale bensì il valore
contrattuale. Rileva che il valore di stima ufficiale è un valore arbitrario
riferito a un oggetto immobiliare completamente fuori mercato e che il
Consiglio di Stato, secondo l'art. 42 LSt., ha la facoltà di procedere
d'ufficio a rettificare stime definitive che si rivelassero manifestamente
inattendibili. Chiede quindi che l'autorità giudicante abbia a interpretare
l'art. 5 DL TORF alla luce dell'art. 42 LSt.
2.2.
Il
Dipartimento si è astenuto dal presentare osservazioni, rinviando all'ampia
motivazione esposta nella decisione impugnata.
-
Va
rilevato preliminarmente che il presente litigio verte per espressa
affermazione della ricorrente unicamente sull'applicabilità o meno del valore
di stima al calcolo della tassa d'iscrizione a Registro fondiario. L'obbligo
d'imposizione, precedentemente contestato, non è più litigioso in questa sede
(cfr. ricorso, p. 2, cifra 3).
-
4.1.
L’art.
954 CCS lascia ai Cantoni il diritto di decidere se prelevare delle tasse per
le iscrizioni nel registro fondiario e se del caso di che ammontare. Si tratta
però di tasse in senso proprio: nella misura in cui la contribuzione richiesta
dal Cantone supera l’importo che, secondo i principi sopraccitati, è esigibile
quale controprestazione per una simile operazione, essa non può più fondarsi
sull’art. 954 CCS. Nondimeno, tale norma non limita la sovranità fiscale dei
Cantoni: non vieta dunque a quest’ultimi di prelevare un tributo misto,
risultante dalla combinazione di una tassa in senso proprio con un’imposta,
destinata ad aumentare le entrate dell’erario (DTF 72 I 391 pag. 394 con
rinvii).
Le
tasse previste dal decreto legislativo del Canton Ticino che stabilisce la
tariffa per le operazioni a registro fondiario sono calcolate in una
percentuale del valore dell’immobile e crescono, in modo progressivo, con
l’aumentare di quest’ultimo. Siccome gli introiti complessivi provenienti da
tale tributo superano notevolmente i costi generati dalla tenuta del registro
fondiario, la contribuzione in questione è un tributo misto: ha dunque
contemporaneamente il carattere di una tassa e di un’imposta (DTF 72 I
391 consid. 3; STF 13
aprile 1994 n. 2C.2/1992, in RDAT II-1994 n. 16t; v. anche Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 7).
4.2.
Nella
misura in cui il tributo in esame si presenta come tassa amministrativa, deve
rispettare il principio dell’equivalenza e quello della copertura dei costi.
Quest’ultimo vieta il prelievo di tasse il cui ammontare totale supera la spesa
complessiva causata allo Stato dall’insieme del servizio istituito per adempire
la funzione a motivo della quale la prestazione ha potuto essere domandata. Per
quanto concerne la tassa in esame va osservato che il Cantone Ticino è
legittimato a stabilire la propria tariffa in modo tale che gli introiti coprano
le spese connesse con il normale funzionamento del registro fondiario. Esso non
può invece calcolarle di guisa che esse coprano anche i costi derivanti
dall’impianto del registro: il legislatore ticinese ha in effetti previsto di
recuperare tali spese mediante gli emolumenti stabiliti nella legge sul
registro fondiario, del 2 febbraio 1933 (cfr. DTF 72 I 391 p. 396 e ss.
nonché art. 80 e 119 e seg. della legge citata). Entro certi limiti, il Cantone
è per contro libero di fissare delle tasse progressive, in modo tale che gli
emolumenti pagati per le operazioni più importanti compensino l’insufficienza
di quelli previsti per i casi in cui l’interesse in causa è minimo e così da
tenere conto della capacità economica del contribuente a favore del quale
avviene la prestazione (DTF 97 I 193 consid. 6 p. 204, 84 I 161 consid.
3 p. 165, 72 I 391 p. 395 e ss.). Nondimeno, il principio dell’equivalenza
impone che vi sia un rapporto ragionevole tra la tassa richiesta e il valore
della prestazione che, nel singolo caso, è fornita al contribuente (DTF
109 Ia 308 consid. 5b p. 314,
101 Ib 462 consid. 3b p. 468; RDAT II-1994 n. 16t).
In una sentenza del 1994, il Tribunale
federale ha commisurato nel 12,5% la parte del tributo prelevato per
l’iscrizione a registro fondiario nel Canton Ticino, che si presenta come vera
e propria tassa amministrativa (RDAT II-1994 n. 16t p. 409).
4.3.
Come
detto, per la parte che eccede la tassa amministrativa, il tributo disciplinato
dal DLTRF si configura invece come imposta indiretta, il cui oggetto è
rappresentato dal trasferimento di un fondo.
Esso
rientra dunque nella categoria delle imposte sui trasferimenti giuridici e si
distingue pertanto dall’imposta sugli utili immobiliari, la quale è invece
un’imposta speciale sul reddito; l’oggetto di quest’ultima non è infatti il
trasferimento immobiliare in quanto tale bensì l’utile conseguito in tale
occasione, cioè la differenza fra il prezzo conseguito con la vendita e le
spese fatte per l’acquisto e il miglioramento del fondo (Blumenstein/Locher,
op. cit., p. 180).
Quale
imposta di carattere reale, non tiene conto della complessiva capacità
economica personale del contribuente; tuttavia, si fonda sul presupposto che un
trasferimento immobiliare sia indice di capacità contributiva sia del
compratore sia del venditore (Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher
Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, n. 1a ad §§
178-184, p. 1045; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten
Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, n. 2 ad §§ 227-233, p. 1512).
4.4.
Mentre
il diritto del Cantone di prelevare una tassa per l’iscrizione a RF si fonda su
di una riserva a favore del diritto cantonale che è contenuta nel diritto
civile federale (art. 954 cpv. 1 CC), il diritto di prelevare un’imposta sul
trasferimento giuridico trova il suo fondamento nella potestà originaria del
Cantone di legiferare in materia di diritto pubblico (art. 6 CC; cfr. Ruf,
Handänderungsabgaberecht – Kommentar zu den Artikeln 1-10 des bernischen
Gesetzes betreffend die Handänderungs- und Pfandrechtsabgaben, Muri-Berna 1985,
p. 262).
- La
ricorrente sostiene che, nel caso concreto, la tassa debba essere prelevata non
sul valore ufficiale di stima, bensì sul valore, di gran lunga inferiore, della
contrattazione, che corrisponderebbe per altro al valore venale degli immobili
alienati.
5.1.
Le
tasse per le operazioni nel registro fondiario sono proporzionali e fisse. La
tassa proporzionale si applica a tutte le operazioni portanti somme determinate
o determinabili. La tassa fissa si applica alle operazioni non portanti somme
determinate o determinabili, salvo le eccezioni previste dalla presente legge
(art. 3 DLTRF).
Quanto
al calcolo dell’imponibile, l’art. 5 DLTRF dispone quanto segue:
La tassa
proporzionale è calcolata in base al valore della contrattazione di cui è
chiesta l’iscrizione.
Nel
caso di iscrizioni di trapasso a titolo oneroso, di successione, di legato o di
donazione, il valore tassabile non sarà mai inferiore al valore ufficiale di
stima degli immobili trasferiti.
Se
al momento della domanda d’iscrizione è pendente un’istanza di revisione del valore
ufficiale di stima, farà stato il valore che sarà fissato nella decisione su
detta istanza. In questo caso, l’istante è tenuto a versare quanto richiesto
dall’ufficio, riservata la rifusione dell’eventuale differenza risultante dal
giudizio definitivo sulla stima.
Alla
tassa proporzionale sono pure soggetti gli accessori.
5.2.
Il
Tribunale federale ha precisato che il fatto che il cpv. 1 dell’art. 5 si
riferisca al «valore della contrattazione» non implica che determinante
sia il prezzo indicato nel contratto, giacché «valore di contrattazione» non
significa «prezzo di vendita», ma attiene al valore dell’oggetto del
contratto. Inoltre ha espressamente escluso che il calcolo della tassa secondo
il valore commerciale sia arbitrario (sentenza del 18 ottobre 1963, in DTF
89 I 527 = ASA 33 p. 294). Non occorre pertanto provare l’esistenza di
una simulazione di prezzo, per potersi fondare sul valore di stima ufficiale
superiore (Ruf, op. cit., p. 183 s.).
5.3.
Le
considerazioni che precedono basterebbero a giustificare il fondamento della
decisione impugnata. La legge prevede infatti tassativamente all’art. 5 cpv. 2
DLTFR che, nel caso di iscrizioni di trapasso a titolo oneroso, di successione,
di legato o di donazione, il valore tassabile non sarà mai inferiore al valore
ufficiale di stima degli immobili trasferiti.
Questa
Camera, dal canto suo, ha avuto modo di stabilire che tale norma si applica anche
nei casi di aggiudicazione di immobili all’incanto, ancorché la norma non ne
faccia espressa menzione (cfr. CDT n. ..__________
del 10 agosto 2000 in re Banca Y.).
- Nel
caso in esame vi è una enorme discrepanza tra il valore dell’alienazione e il
valore ufficiale di stima, che, secondo la ricorrente, sarebbe da addebitare
all’assenza di un vero e proprio mercato in considerazione della natura del
tutto particolare dell’oggetto.
6.1.
Il
valore venale è il prezzo presunto che l'immobile può raggiungere in caso di un
trasferimento ordinario, cioè il suo valore oggettivo indipendente da
circostanze particolari suscettibili di influenzare il prezzo, come la
situazione di costrizione del venditore o prezzi speculativi o di favore (Rüegg-Peduzzi,
Die Handänderungssteuer in der Schweiz, Zurigo 1989, p. 143 ss.; Thomas,
Les droits de mutation, Zurigo 1991, p. 221).
È
però altrettanto vero che, proprio nel caso di immobili particolari,
difficilmente commerciabili, il valore dell’alienazione può essere influenzato
da fattori e considerazioni di diversa natura, che possono soltanto essere
ipotizzati, per cui, proprio in questi casi, analogamente ad esempio a casi di
aggiudicazione (CDT ..__________
del 10 agosto 2000 in re Banca Y.), il riferimento a un valore quale è il
valore ufficiale di stima può addirittura acquistare connotazioni di
obiettività accresciuta, al punto da potersi concludere che il calcolo della
tassa di iscrizione in base al valore di stima sia del tutto conforme allo
scopo della disposizione, perché meglio riflette il "valore della
contrattazione" che funge da fondamento della tassazione.
6.2.
Comunque,
anche o proprio per tener conto della particolarità di talune fattispecie, sia
il DLTRF sia la LSt prevedono dei correttivi.
Basti
leggere in parallelo il testo dell’art. 5 cpv. 3 DLTRF con quello dell’art. 42
LSt.
Se,
da un lato, l’art. 5 cpv. 3 DLTRF, prevede espressamente che, quando, al
momento della domanda d’ iscrizione è pendente un’istanza di revisione del
valore ufficiale di stima, farà stato il valore che sarà fissato nella decisione
su detta istanza (ritenuto che l’istante sarà tenuto a versare quanto richiesto
dall’ufficio, riservata la rifusione dell’eventuale differenza risultante dal
giudizio definitivo sulla stima), dall’altro, secondo l’art. 42 cpv. 1 LSt, il
Consiglio di Stato può fare procedere, su
istanza di parte o d' ufficio, a rettificare stime definitive che si
rivelassero manifestamente inattendibili, ritenuto che, secondo l’art. 42 cpv.
2 LSt la nuova stima esplica i suoi effetti a partire dalla richiesta di rettifica,
rispettivamente dalla notifica della decisione nel caso di rettifica d'ufficio.
6.3.
In
altre parole, i combinati disposti appena evocati disciplinano l’istituto
giuridico che consente agli interessati, in particolare all’acquirente, di
cautelarsi nel caso in cui ritenesse il valore ufficiale di stima
manifestamente sproporzionato.
Verificandosi
una simile evenienza, l’interessato non ha altro che da presentare un’istanza
al Consiglio di Stato chiedendo la revisione della stima ufficiale. Il nuovo
valore che dovesse venire accertato al termine dell’iter procedurale, compresa
la garanzia dei rimedi giuridici, varrà per la tassa d’iscrizione e l’eventuale
importo versato in eccesso verrà restituito.
6.4.
Nel
caso concreto la ricorrente non ha fatto uso della possibilità di revisione del
valore ufficiale di stima garantitagli dalla legge. Le sarebbe stato
sufficiente presentare un’istanza di revisione prima di chiedere l'iscrizione a
RF dell’atto pubblico di compravendita. Non può quindi invocare in questa sede
quanto avrebbe potuto nella competente sede, pretendendo con ciò di fatto di
surrogare questa Camera nelle competenze che la legge riserva al Consiglio di
Stato e all’autorità giudiziaria competente in materia di estimo.
- Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art.
231 LT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 2’080.–
sono
a carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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