AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.95
Data decisione, Autorità:
14.08.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00095
Lugano
14 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il 27 giugno 1997, __________
__________, domiciliata a __________, ha sposato __________ __________,
domiciliato a __________.
Inoltrando
la dichiarazione fiscale 1999/2000, in data 30 settembre 1999, i coniugi __________ comunicavano all'Ufficio di tassazione
di __________ -Campagna di avere
mantenuto il domicilio ciascuno nel proprio luogo di domicilio precedente il
matrimonio.
Con
decisione del 29 novembre 1999, l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________
la tassazione IC/IFD 1999/2000, nella quale commisurava il reddito imponibile
in fr. 158'573 per l'IC ed in fr. 159'557 per l'IFD e la sostanza imponibile in
fr. 336'065.
- I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 18 dicembre
1999, contestando la misura delle spese professionali ammesse in deduzione. A loro
avviso, essendo il loro domicilio restato uguale a quello precedente il
matrimonio, avrebbero dovuto essere riprese anche le stesse deduzioni, in
particolar modo quelle per le spese di trasporto e per la doppia economia domestica.
All'udienza
del 25 aprile 2001, __________ __________ chiedeva che fosse riconosciuto il
domicilio della moglie a __________ e
che fosse conseguentemente intrapresa una ripartizione intercomunale con
quest'ultimo comune. Per tener conto del fatto che, nei primi sei mesi del
1997, la moglie era ancora nubile, l'autorità fiscale acconsentiva ad elevare
le spese di trasporto a fr. 7'112, quelle per doppia economia domestica a fr.
6'400 e le altre spese professionali a fr. 4'200.
In
conseguenza di tale modifica, con decisione del 28 maggio 2001, l'Ufficio di tassazione
accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo il reddito imponibile a fr.
156'653 per l'IC e fr. 157'636 per l'IFD. Quanto al problema del domicilio
della moglie, l'autorità affermava quanto segue:
Dall'esame della documentazione, risulta
chiaramente che la moglie del contribuente ha il domicilio civile a __________ mentre luogo di residenza e il
centro degli affetti è situato a __________.
Per tale motivo, si ritiene di non aderire alla richiesta del reclamante e di
assegnare il dovuto d'imposta al comune di __________.
-
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i
coniugi __________ ribadiscono di avere
mantenuto il domicilio separato dopo il matrimonio, in considerazione del fatto
che ognuno di essi collabora all'attività di società sportive e culturali nel rispettivo
comune. La moglie, in particolare, è proprietaria di una abitazione primaria a __________, ove rientra ogni fine settimana.
Ad avviso dei ricorrenti, la decisione di assoggettare la moglie al domicilio
del marito comporta una discriminazione dei coniugi rispetto ai celibi, per il
fatto che, pur rimanendo nella stessa condizione, si riducono le deduzioni
delle spese professionali ed aumenta il moltiplicatore d'imposta (a __________ infatti ammonta al 95%, mentre a __________ è del 70%).
-
Ci
si potrebbe anzitutto interrogare sulla ricevibilità del presente ricorso.
Infatti, nella misura in cui i ricorrenti postulano un aumento delle deduzioni
per spese professionali, va rilevato che l'eventuale riconoscimento del
domicilio della moglie a __________
anziché a __________ non comporterebbe
l'automatica conseguenza di ammettere la detrazione dei costi per la trasferta
quotidiana da __________ (luogo del
preteso domicilio) a __________ (luogo
di lavoro), dal momento che i ricorrenti stessi dichiarano di risiedere,
durante la settimana, a __________. Di
conseguenza, l'eventuale accoglimento del ricorso quanto al domicilio potrebbe
tutt'al più comportare la concessione della deduzione per il rientro
settimanale a __________, con il mezzo
di trasporto pubblico.
Quanto
alla questione in sé del luogo di assoggettamento, ci si potrebbe pure porre
qualche interrogativo circa l'ammissibilità del ricorso. Infatti, un riparto
intercomunale, secondo la legge (art. 285 cpv. 1 LT) "è eseguito su
rivendicazione dei comuni interessati" e, nel caso in discussione, il
Comune di __________ non ha rivendicato
alcunché.
La
questione non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita, dovendo comunque
il ricorso essere respinto nel merito.
- Ciò che i ricorrenti contestano è sostanzialmente l'assoggettamento
illimitato della moglie nel Comune di __________,
ove è assoggettato il marito. Secondo loro, infatti, __________ __________ __________ continua ad essere assoggettata all'imposta
nel Comune ove era domiciliata prima del matrimonio e dove mantiene tuttora il
domicilio per il diritto civile.
5.1.
La
delimitazione della sovranità fiscale all'interno di un Cantone, fra i vari
enti territoriali autonomi, compete al diritto cantonale, non essendo
applicabile l'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. 1874 (ora art. 127 cpv. 3 Cost. fed.).
Tuttavia, i cantoni che hanno introdotto norme giuridiche a tale proposito si
sono fondati sulla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia
imposizione intercantonale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts,
5a ediz., Zurigo 1995, § 7, n. IV, p. 83).
Si
ritiene che ciò debba valere anche per il Canton Ticino. Infatti, l'art. 275 LT
stabilisce che "in mancanza di norme particolari sono applicabili per
analogia le disposizioni della presente legge in materia di imposte
cantonali". Anche le nozioni di "assoggettamento" e di
"domicilio" devono quindi essere interpretate in base alle nozioni
vigenti in materia di imposta cantonale (cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 192, n. 6, p.
1227).
5.2.
Le
persone fisiche sono soggette all'imposta a motivo della loro appartenenza personale
quando hanno il domicilio o la dimora fiscale nel Cantone (cfr. art. 2 cpv. 1
LT; art. 3 cpv. 1 LAID). Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi
risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale
ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (cfr. art. 2 cpv. 2 LT; art. 3
cpv. 2 LAID; inoltre: artt. 23 - 26 CC).
5.3.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione, una
persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione di
rimanervi stabilmente.
Occorrono
dunque cumulativamente i due seguenti elementi:
l'effettiva residenza in un certo luogo (cfr. Locher, Das interkantonale
Doppelbesteuerungsrecht, parte III, vol. I, § 3, IA, 2b, n. 12);
l'intenzione di rimanervi in modo duraturo (Locher, Doppelbesteuerungsrecht,
parte III, vol. I, § 3, IA, 1, n. 16 s.). A tal fine, non è determinate la
dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Perché
il risiedere in un dato luogo possa definirsi duraturo non occorre che taluno
intenda rimanervi fino alla morte; tale requisito è dato anche qualora una
persona intenda rimanere in quel luogo, p. es., per tutta la durata di un
rapporto di lavoro (cfr. Locher, Doppelbesteuerungsrecht, parte III,
vol. I, §3, IA, 2b, n. 8).
5.4.
Di regola
il domicilio fiscale coincide con quello civile.
In
particolare, nella determinazione del domicilio fiscale, si attribuisce in
determinate situazioni maggior peso alle relazioni economiche con un
determinato luogo, che non ai rapporti familiari. Conseguentemente, può
accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso
rispetto al domicilio di diritto civile, fondato sui legami familiari.
Se i presupposti
del domicilio sono integrati contemporaneamente in più luoghi, vale il
principio che il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le
relazioni più intense (cfr. Locher, Einführung in das interkantonale
Steuerrecht, Berna 1999, p. 46; Höhn/Athanas, Interkantonales
Steuerrecht, Bern 1983, p. 105). Il domicilio si trova laddove una persona ha
il centro delle proprie relazioni vitali (Lebensverhältnisse), di carattere sia ideale sia materiale (Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, Berna 1999, p. 47).
Può
dunque accadere che taluno abbia dei legami ideali ad un determinato luogo e
delle relazioni materiali con un posto diverso; in particolare, può esservi una
separazione fra luogo di lavoro e luogo in cui vive la famiglia. La
giurisprudenza del TF ha stabilito che, in simili casi, domicilio civile e
domicilio fiscale possono non coincidere (cfr. Locher, Einführung, pp.
47 ss.; Locher, § 3, IB, 3, n. 15; Höhn/Athanas, op. cit., p. 106).
5.5.
Il
domicilio fiscale di un lavoratore dipendente si trova in linea di principio al
luogo di abitazione che gli serve da base per l'esercizio di tale attività.
Se il
lavoratore dipendente non occupa una posizione dirigenziale, il domicilio può
trovarsi in un altro luogo che non sia quello di lavoro, dove rientra
regolarmente e dove ha legami familiari o relazioni personali o sociali
particolarmente strette.
Nel caso
di lavoratori celibi o lavoratrici nubili, conviene soppesare i legami con l'uno
o l'altro di tali luoghi per determinare quale sia preponderante. Per
determinare il centro degli interessi vitali entrano in considerazione, in
particolare, l'età della persona, la durata del suo impiego, le circostanze che
lo concernono nel luogo di lavoro e nel luogo del rientro settimanale, l'
intensità dei rapporti con tale luogo (Sentenza del Tribunale federale del 2
settembre 1997 in RDAF 54 / 1998 p. 67).
Così un
contribuente trentacinquenne celibe, che ha un'abitazione propria nel luogo in
cui lavora, vi ha anche il domicilio, malgrado che rientri ogni fine settimana
dai genitori e svolga in quel luogo un'attività sportiva (StE 1995 A
24.21 n. 10; Sentenza del Tribunale federale del 24 marzo 1998 in re X., inc.
2P.170/1996). Il Tribunale amministrativo di __________
ha invece considerato domiciliata nel __________
una contribuente vallesana nubile di 23 anni, impiegata dell' amministrazione
delle dogane a __________, dove risiede
durante la settimana, in virtù degli stretti legami con il suo cantone
d'origine, perché l'interessata non solo rientrava settimanalmente in __________, dove aveva conservato legami
stretti con la famiglia e gli amici, ma anche perché era alla ricerca di un
posto nel suo cantone di origine (RF 52 / 1997 p. 46).
Si può
dunque concludere, che nel caso dei lavoratori, che durante la settimana dimorano
nel luogo di lavoro (Wochenaufenthalter), il luogo di lavoro vale quale domicilio fiscale in assenza di
particolari relazioni famigliari nel luogo di soggiorno durante la fine della
settimana (DTF 125 I 54, consid. 3b; RDAF 55/1999 p. 179; ZStP
1999 p. 23).
La più
recente giurisprudenza del Tribunale federale accentua dunque, nel caso dei
c.d. singles, il legame d'ordine economico, materiale con il luogo di
lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher,
Einführung, p. 48 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7 ; RF 49/1994 p. 580; ASA
63 p. 836 consid. 2a con riferimenti; Sentenza del Tribunale federale del 24
marzo 1998 in re X., inc. 2P.170/1996, consid. 1d).
5.6.
Nel caso
di contribuenti che esercitano attività dirigenziale l'attaccamento al luogo di
lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta che non nel caso dei singles.
Così un
contribuente che dimora in Ticino, dove dirige un'azienda, è stato considerato
fiscalmente domiciliato in Ticino, malgrado si recasse settimanalmente a
trovare la madre anziana in un altro cantone (CDT n. 149 del 28 luglio
1993 in re F. B. in RDAT 1993 II pp. 346 ss., n. 2t).
Il che
non impedisce che, in determinati casi, il domicilio di un contribuente con attività
dirigenziale possa nondimeno non trovarsi nel luogo di lavoro, quando i
rapporti con tale luogo appaiano meno importanti e meno stretti di quelli con
l'altro luogo di soggiorno (Sentenza del Tribunale amministrativo del Canton
Neuchâtel, 10 maggio 1995 in RDAF 51 / 1995 p. 336).
5.7.
Maggiormente
delicato è il caso di coniugi o conviventi che si recano insieme nella località
in cui lavorano e dimorano durante la settimana e che rientrano ogni fine settimana
nel luogo in cui trascorrono il tempo libero.
Quando
entrambi soggiornano durante la settimana nella località in cui lavorano, di
regola, equivalendosi sostanzialmente le relazioni materiali e quelle ideali,
il luogo di dimora sarà considerato anche il luogo di domicilio (Locher,
Einführung, p. 49 s.). Non così quando i coniugi o i conviventi possiedono sul
luogo di lavoro soltanto un pied-à-terre o si spostano separatamente in
luoghi diversi (Locher, Einführung, p. 50; Sentenza del Tribunale federale
del 24 marzo 1998 in re X., inc. 2P.170/1996, consid. 1d). Il luogo di dimora
durante la settimana lavorativa prevale nuovamente quale luogo del domicilio
fiscale quando il contribuente detiene una posizione dirigenziale, poiché in
simili casi l'esercizio della professione coinvolge la personalità del
contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti
gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, famigliari (Locher,
Einführung, p. 50).
5.8.
Non
sembra potersi mettere in dubbio, nella fattispecie, che __________ __________
__________ sia domiciliata a __________, ove è pacificamente assoggettato
all'imposta il marito ed ove gli stessi ricorrenti riconoscono di trascorrere
il tempo libero durante la settimana lavorativa.
È del
tutto evidente, in simili circostanze, che il domicilio fiscale dei coniugi è
situato a __________, ove hanno la
comune abitazione. Del resto, i pretesi legami prevalenti con il Comune di __________ consisterebbero, a detta degli
stessi ricorrenti, nella proprietà di una casa e nella partecipazione a non
meglio precisate associazioni sportive e culturali.
Ora, la
proprietà di un immobile costituisce senza dubbio un presupposto di assoggettamento,
non però illimitato ma solo limitato. Un'eventuale ripartizione intercantonale
avrebbe per oggetto pertanto solo la sostanza immobiliare ed il relativo
reddito. Ma, nel presente caso, __________
è semplicemente nuda proprietaria della casa di __________,
per il fatto che i genitori, quando gliela hanno donata, se ne sono riservati
l'usufrutto. Di conseguenza, la sostanza immobiliare ed il reddito della stessa
sono assoggettati all'imposta presso gli usufruttuari (art. 40 cpv. 2 LT)
Tale
circostanza permette anche di escludere che i legami personali della ricorrente
con il comune di __________ siano prevalenti
rispetto a quelli con il comune di __________.
Ella non dispone infatti di un'abitazione primaria a __________, come afferma nel ricorso, ma è semplicemente la
proprietaria della casa in cui abitano i genitori.
- I
ricorrenti si richiamano, tuttavia, alla circostanza che il diritto civile
ammette che i coniugi possano avere domicilio separato, per concludere che
anche il diritto fiscale dovrebbe riconoscere tale situazione.
6.1.
Di
solito, i coniugi hanno un domicilio fiscale comune. Secondo il vecchio diritto
civile, la moglie aveva solo in casi eccezionali un domicilio proprio, comunque
normalmente derivato da quello del marito (art. 25 cpv. 1 vCC). Dopo l'entrata
in vigore del nuovo diritto matrimoniale, nel 1988, il domicilio viene
accertato separatamente per ciascun coniuge in base agli articoli 23 ss. CC (DTF
115 II 120 p. 121). Di conseguenza, nel diritto della doppia imposizione
intercantonale, non vi è ragione di non riconoscere il domicilio indipendente
di un coniuge, quando un coniuge ha il proprio domicilio nel luogo di lavoro,
mentre l'altro lo ha nel luogo in cui risiede la famiglia (DTF 121 I 14
p. 18; cfr. anche Yersin, Le nouveau droit matrimonial et ses conséquences
fiscales, in RDAF 43/1987 p. 325).
6.2.
Il fatto
che il diritto civile in vigore dal 1988 ammetta che la moglie possa avere un
domicilio separato da quello del marito non comporta certo che sia ora ammesso
che i coniugi stabiliscano il proprio domicilio fiscale in modo arbitrario nel
luogo in cui preferiscono pagare l'imposta comunale.
Al
contrario, anche per lo stesso diritto matrimoniale, dove si trovi il domicilio
di un coniuge è una questione che si stabilisce in base ai criteri degli
articoli 23 ss. CC, ma vale pur sempre la regola che il centro delle relazioni
vitali di entrambi i coniugi continua ad essere situato laddove si trova
l'abitazione coniugale (DTF 115 II 120 p. 121, con riferimento a
Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 6 all'art. 25/162 ZGB).
Come si è
detto, la possibilità, per i coniugi, di costituire domicili fiscali separati è
data soprattutto o quando interviene una vera e propria separazione di fatto,
che fa venir meno ogni comunità di tetto e di mezzi di sostentamento – nel qual
caso, viene meno anche il cumulo dei fattori imponibili, ma si intraprende una
vera e propria tassazione separata dei coniugi (cfr. CDT n. ..__________ del 4 giugno 1997, in RDAT
II-1997 29t) – oppure quando un coniuge costituisce un domicilio fiscale nel
luogo di lavoro, senza che ciò comporti una separazione di fatto durevole dei
coniugi, i quali al contrario si ricongiungono periodicamente, la fine settimana
e durante le ferie.
In base
alle affermazioni degli stessi ricorrenti, nessuna delle due ipotesi si
verifica. Essi hanno da poco contratto matrimonio ed hanno costituito
l'abitazione coniugale a __________. La
moglie non svolge un'attività di carattere dirigenziale in un altro luogo, ove
esiste la possibilità che sorga un domicilio fiscale separato. Le eventuali
relazioni d'amicizia e, soprattutto, i vincoli dipendenti dalla partecipazione
ad associazioni non bastano certamente a creare un domicilio a __________.
- Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a carico
dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster