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Numero d'incarto:
80.2001.87
Data decisione, Autorità:
13.03.2002, CDT
Incarto n.
80.2001.00087
Lugano
13 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________
__________, __________.
__________,
rappr. da: __________
__________ __________ __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- I coniugi __________ e __________ __________
sono proprietari di un immobile abitativo a __________
__________ __________,
il cui valore di stima, escluso il giardino circostante, è di fr. 410'000.-.
Nella
notifica di tassazione del 20 novembre 2000 l'Ufficio di tassazione esponeva
loro un valore locativo di fr. 26'000.-, calcolato sulla base del valore di
stima, a fronte di quello dichiarato di fr. 16'800.-.
-
Il
reclamo presentato dai contribuenti, che ritenevano sproporzionato il valore
locativo esposto loro dall'Ufficio di tassazione, veniva respinto con decisione
del 14 maggio 2001.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso i contribuenti, assistiti dalla __________ __________,
chiedono nuovamente la riduzione del valore di stima, argomentando che esso
deve essere stabilito nel 60% del valore di mercato, che sarebbe di ca. fr.
duemila mensili.
-
All'udienza
del 5 marzo 2002, dopo aver sentito le spiegazioni del perito e aver
ulteriormente approfondito la situazione relativa all’immobile abitato dai
contribuenti, vista la particolarità del caso si è convenuto, fermo restando
che in linea di principio il valore locativo venga stabilito applicando al
valore di stima ufficiale i parametri stabiliti dall’autorità fiscale, di
stabilire nel caso di specie il valore locativo in fr. 21'000.- di media annua.
-
Il
presente ricorso viene pertanto evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della
legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il
14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere
nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono
questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 14 maggio 2001 è riformata nel senso
che il valore locativo viene stabilito in fr. 21'000.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento vengono retrocessi all’Ufficio di tassazione per
l’emissione di nuovi conteggi
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripertibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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