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Numero d'incarto:
80.2001.85
Data decisione, Autorità:
14.09.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00085
Lugano
14 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2001
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________,
rappr. da: __________
__________ e __________ __________
di __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il
rappresentante dei contribuenti __________
e __________ __________ chiedeva ripetutamente all’Ufficio di tassazione di
concedergli delle proroghe per la presentazione della dichiarazione d’imposta
IC/IFD 1999-2000. L’ultima, concessa il 10 novembre 2000, scadeva alla fine del
mese di novembre.
Essendo
scaduto senza esito il termine, il 14 dicembre 2000 l’Ufficio di tassazione
inviava al rappresentante dei contribuenti una diffida per lettera
raccomandata, con cui gli veniva assegnato un ultimo termine di dieci giorni
per presentare la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000.
Il 9
gennaio 2001 il rappresentante dei contribuenti presentava la dichiarazione
d’imposta in bianco, allegando una lettera accompagnatoria in cui precisava che
non appena possibile avrebbe inviato i dati e i documenti inerenti i redditi
conseguiti negli anni 1997-98 e i fattori della sostanza posseduti al 1°
gennaio 1999.
Il 10
gennaio l’Ufficio di tassazione retrocedeva al rappresentante dei contribuenti
la dichiarazione fiscale presentata in bianco, unitamente a due altre di due
altri contribuenti, con l’invito a ritornarla completata entro breve.
Il giorno
successivo, 11 gennaio 2001, l’Ufficio di tassazione infliggeva ai contribuenti
una multa disciplinare di fr. 800.-.
- L’
8 febbraio 2001 i contribuenti presentavano reclamo, chiedendo l’annullamento
della multa disciplinare. Argomentavano d’aver presentato la dichiarazione,
seppur incompleta, il 9 gennaio 2001 e lamentavano che l’Ufficio di tassazione
non aveva dato loro alcuna possibilità di emendarla.
Dopo aver
sentito il rappresentante dei contribuenti l’Ufficio di tassazione con decisione
dell’ 8 maggio 2001, respingeva il reclamo.
- Con
il presente, tempestivo ricorso il rappresentante dei contribuenti chiede nuovamente
l’annullamento della multa disciplinare.
Dei
motivi ricorsuali, come pure degli argomenti della decisione su reclamo verrà
detto in seguito, per quanto necessario.
All’udienza
del 4 settembre 2001 le parti si sono mantenute sulle rispettive posizioni.
- 4.1.
Chiunque,
nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli
incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di
queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli
allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,
viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di
inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o
di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD).
Perché
l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate
due distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali
della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista
trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le
norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.
483; Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer,
Zurigo, 1995, p. 472).
4.2.
Il
Tribunale federale ha recentemente precisato che la multa per violazione di
obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo
coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il
contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità
solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE
1997 B 101.1 n. 9).
4.3.
Questa
Camera ha così avuto modo di decidere che è legittimo infliggere una multa
disciplinare ad un contribuente che ha omesso di inoltrare la dichiarazione
fiscale, argomentando che non era ancora stata definita la tassazione dei
periodi fiscali precedenti (CDT n. ..__________
dell' 8 ottobre 1997 in re G. D.).
In altra
fattispecie questa Camera ha deciso che un contribuente cui è stata inflitta
una multa disciplinare per non avere inoltrato la dichiarazione fiscale non può
contestare la sanzione adducendo di avere inoltrato un’istanza di proroga,
senza avere ricevuto alcuna risposta dall' autorità fiscale. La domanda in sé
non produce infatti alcun effetto sulla decorrenza di un termine stabilito
dalla legge né l’autorità fiscale ha l’obbligo di prolungare i termini
conformemente ai desideri o ai bisogni dei contribuenti. CDT n. ..__________ del 23 luglio 1997 in re F. e I,.
St.).
- 5.1.
Dagli
atti dell'incarto risulta che al contribuente sono state concesse proroghe a diverse
riprese. Il 12 ottobre 2000 poi gli è stato inviato un richiamo e quasi un mese
dopo e, meglio, il 10 novembre 2000, gli è stata concessa un'ultima proroga
fino al 30 novembre. Scaduto infruttuoso anche questo termine, l'Ufficio di
tassazione il 14 dicembre 2000 ha diffidato il contribuente, assegnandogli un
ultimo termine di dieci giorni per la presentazione della dichiarazione.
Essendo
scaduto senza esito anche questo termine, il Centro cantonale d'informatica per
conto dell'Ufficio di tassazione ha provveduto a notificare al contribuente
l'11 gennaio 2001 la multa disciplinare.
In data 9
gennaio 2001 il rappresentante del contribuente inviava la dichiarazione
d'imposta in bianco, che gli veniva ritornata a giro di posta dall'Ufficio di
tassazione con l'invito a compilarla.
5.2.
Non v'è
quindi dubbio che, nel caso di specie, al più tardi alla fine di dicembre del
2000 si siano realizzati gli estremi dell'infrazione d'ordine.
A nulla
vale argomentare d'aver prodotto una dichiarazione in bianco il 9 gennaio 2001,
riservandosi di completarla non appena possibile, poiché a quella data l'infrazione
era già perfezionata, non diversamente - anzi, a maggior ragione - dal caso
di chi, confidando in una proroga che non gli viene concessa, omette l'atto
procedurale dovuto.
5.3.
Pretendere
poi che l'Ufficio di tassazione avrebbe dovuto annullare la sanzione disciplinare
e concedere un termine di grazia, secondo gli artt. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3
LIFD, per completare la dichiarazione in bianco, costituisce senza la benché
minima ombra di dubbio un inammissibile abuso di diritto spiegabile solo
attraverso una interpretazione speciosa della normativa invocata.
5.4.
Altrettanto
specioso appare l'argomento tratto dalla lettera del 10 gennaio 2001 con cui
l'Ufficio di tassazione di __________ ha
invitato il rappresentante del contribuente a ritornare la dichiarazione
compilata in modo completo.
Non solo
tale scritto non ha alcuna relazione con l'infrazione d'ordine, che risulta essere
stata pacificamente compiuta omettendo d'inoltrare una dichiarazione completa
entro il termine di grazia concesso il 14 dicembre 2000, ma rientra nei doveri
dell'Ufficio di tassazione, tant'è che anche il dispositivo 3 della decisione
di multa disciplinare contiene l'invito a emendare la situazione entro 10
giorni, pena la tassazione d'ufficio.
5.5.
Il
rappresentante dei ricorrenti ha altresì ventilato una pretesa disparità di
trattamento, di cui sarebbe vittima. Orbene, per quanto risulta a questa
Camera, la decisione dell'Ufficio di tassazione è perfettamente aderente a
prassi e a giurisprudenza. Il precedente invocato, relativo a una persona
giuridica, costituisce invero un caso del tutto particolare, se non unico, in
cui le difficoltà nel compilare compiutamente la dichiarazione d'imposta dipendevano
da una delicata e laboriosa inchiesta giudiziaria, con quanto mai probabile
secretazione di determinati atti per necessità inchiesta. Non si tratta quindi di
un caso, per altro dipendente da un'altra autorità di tassazione (Ufficio
tassazione persone giuridiche), del tutto particolare, che non presenta
analogie di sorta con quello qui in esame.
5.6.
Di nessun
rilievo per il presente giudizio sono poi le considerazioni de lege ferenda
sviluppate dal rappresentante dei ricorrenti.
- Si
rileva infine che l'importo della multa in quanto tale non è contestato. Esso
risponde comunque alla tariffa applicata per parità di trattamento in casi
simili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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