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Numero d'incarto:
80.2001.83
Data decisione, Autorità:
27.06.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00083
Lugano
27 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2001
in materia di: IC/IFD 97/98 intermedia
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________,
rappr. __________.
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 24
marzo 1999 __________ __________ chiedeva l’emissione di una
tassazione intermedia in materia di IC e di IFD 1997-98 per riduzione dello
stipendio a decorrere dal 1° novembre 1997. L’Ufficio di tassazione con
decisione del 10 gennaio 2001 respingeva la domanda;
1.2.
Il
contribuente presentava reclamo il 7 febbraio successivo, rilevando che la
drastica riduzione dello stipendio era dovuta al cambiamento delle funzioni
all’interno della ditta, che si limiterebbero ora alla semplice consulenza.
L’Ufficio di tassazione, dopo audizione del contribuente, respingeva il reclamo
con decisione dell’11 aprile 2001.
1.3.
Il 24
aprile 2001 il __________. __________ chiedeva all’Ufficio di tassazione
una proroga per l’inoltro della dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-2002, “come
pure per il termine di ricorso sulla decisione su reclamo relativa alla
tassazione intermedia (decisione 11.04.01).
L’Ufficio
di tassazione il 2 maggio 2001 concedeva la proroga per la presentazione della
dichiarazione fiscale 2001-2002.
- Il
5 giugno 2001 i coniugi Corsi, assistiti dal __________.
__________, presentavano ricorso alla
Camera di diritto tributario contro la decisione in materia di tassazione
intermedia dell’11 aprile 2001.
La Camera
di diritto tributario con lettera del 7 giugno 2001 rendeva attento il __________. __________
che il ricorso appariva manifestamente tardivo, ritenuto che i termini
stabiliti dalla legge sono perentori e non possono essere prorogati, tanto meno
dall’autorità fiscale.
Con
scritto dell’11 giugno 2001 il __________
__________ ribadisce che la proroga del
termine di ricorso gli sarebbe stata concessa a due riprese dall’Ufficio di tassazione,
una prima volta telefonicamente e una seconda allo sportello e che la lettera
del 24 aprile 2001 all’Ufficio di tassazione, con cui chiedeva anche la proroga
del termine di ricorso, deve essere interpretata, secondo l’art. 192 cpv. 4 LT,
quale ricorso tempestivo presentato a un’autorità incompetente.
- 3.1.
Secondo
gli articoli 140 cpv. 1 LIFD e 227 cpv. 1 LT, il contribuente può impugnare con
ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro
trenta giorni dalla notificazione, davanti alla Camera di diritto tributario.
Il
ricorrente deve indicare, nell’ atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui
quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere
allegati o designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti,
al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la
comminatoria dell’ irricevibilità (cfr. art. 227 cpv. 2 LT; art. 140 cpv. 2
LIFD).
In altre
parole, il ricorso deve indicare in quale misura e per quali motivi la tassazione
impugnata deve essere modificata (STF del 19 maggio 1978 in Sammlung
BGE n. 558). Questa Camera ha così avuto modo di considerare
insufficiente un reclamo, risp. un ricorso con il quale il contribuente si è
limitato ad affermare che la tassazione impugnata "era spaventosamente non
conforme alla realtà" (CDT n. 7/91 del 22 febbraio 1991 in re Ga.).
Questa Camera ha inoltre già avuto modo di chiarire che limitarsi in un reclamo
a invocare il diritto di essere sentito non soddisfa l'obbligo di motivazione (CDT
no 358/86 del 6 ottobre 1986 in re M.S.).
Analogamente,
un reclamo presentato sotto condizione ("eine bedingt erhobene
Einsprache"), quindi, come usa dire, cautelativamente è irricevibile,
se la condizione non viene sciolta entro il termine legale di reclamo (Zweifel/Athanas,
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Basilea-Francoforte 1997, p. 539).
Se la
volontà di reclamare non è chiaramente riconoscibile, l'autorità fiscale dovrà
fissare al contribuente un termine per precisare le sue intenzioni, con la
comminatoria d'irricevibilità. In assenza di una chiara manifestazione di
volontà nel termine impartitogli, il reclamo sarà dichiarato irricevibile (Rivier,
Droit fiscal suisse, Losanna 1998, p. 176; Zweifel/Athanas, loc. cit.; Richner/
Frei/Kaufmann, loc. cit.).
3.2.
Va inoltre
rilevato che un atto presentato a un ufficio incompetente deve essere trasmesso
senza indugio all'autorità fiscale competente (cfr. art. 192 cpv. 2 LT).
I termini
stabiliti dalla legge sono perentori (art. 192 cpv. 1 LT ) e una deroga è prevista
solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3
LIFD).
Il
termine di presentazione dell'atto è reputato osservato se quest'ultimo è
giunto all'ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il
giorno della scadenza.
- 4.1.
Nel caso
in esame il ricorso a questa Camera appare manifestamente tardivo.
Contro la
decisione su reclamo dell'11 aprile 2001 il rappresentante dei ricorrenti non
ha mai manifestato, nemmeno a titolo cautelativo, la volontà di ricorrere,
tanto meno davanti all'autorità giudiziaria competente, vale a dire la Camera
di diritto tributario. Egli si è infatti limitato a rivolgersi all'Ufficio di
tassazione per chiedere una proroga per la presentazione della dichiarazione
d'imposta, per altro ottenuta, "come pure per il termine di ricorso sulla
decisione di reclamo relativa alla tassazione intermedia (decisione del
11.04.01) per l'esame degli atti, dipendenti tra l'altro da tassazione del
biennio precedente, ancora in corso".
Nella sua
risposta del 2 maggio 2001, quando il termine di trenta giorni per la presentazione
di un eventuale ricorso in materia di tassazione intermedia non era ancora
scaduto, l'Ufficio di tassazione concedeva una proroga per la presentazione
della dichiarazione d'imposta, ma non prendeva minimamente posizione sulla
richiesta di proroga del termine di ricorso.
Di fronte
a questo silenzio, il rappresentante dei ricorrenti avrebbe quanto meno dovuto
reagire per iscritto, manifestando all'autorità competente, vale a dire alla
Camera di diritto tributario, l'inequivoca volontà di ricorrere, riservandosi o
chiedendo un termine per motivare ulteriormente il ricorso, qualora gli fosse
stata preclusa la consultazione di documenti non più in possesso, nemmeno in
copia, degli interessati. Non può invero essere dimenticato che il
rappresentante dei ricorrenti esercita la professione di fiduciario e che
quindi, in quanto persona cognita della legislazione tributaria, non gli doveva
né gli poteva sfuggire che i termini previsti dalla legge, a differenza di
quelli assegnati dall'amministrazione, non sono prorogabili.
4.2.
Non deve
d’altronde essere dimenticato che una richiesta di proroga, quand’anche
consentita dalla legge, è un diritto, non equivale cioè ad un prolungamento
automatico del termine. Al contrario, in assenza di risposta, il termine
continua a decorrere ed è quindi compito del richiedente salvaguardarlo,
qualora la risposta non fosse affermativa o non giungesse per tempo o
consistesse in una mera assicurazione verbale, magari da parte di un funzionario
non competente.
4.3.
Per
quanto precede il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto
tardivo, senza che questa Camera abbia ad esprimersi nel merito dell’eventuale
diritto del ricorrente a una tassazione intermedia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 330.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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