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Numero d'incarto:
80.2001.78
Data decisione, Autorità:
14.08.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00078
Lugano
14 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
-
__________, __________.
__________ __________,
2. __________ __________
__________,
entrambi rappresentati __________.
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, moglie dell'avv. __________ __________,
è stata procuratore pubblico del Canton Ticino dal 1° gennaio 1993 al 31
dicembre 1997. Dal 1° gennaio 1998 ha intrapreso l'attività indipendente di avvocato.
Per la mancata conferma del suo mandato in magistratura, il Consiglio di Stato
del Canton Ticino le ha riconosciuto, con risoluzione 13 gennaio 1998, una indennità
d'uscita di fr. 71'087.25.
- 2.1.
Con
decisione dell'8 maggio 2000, l'Ufficio di tassazione di Lugano Città
notificava ai coniugi __________ una
tassazione intermedia IC/IFD per mutamento della professione della moglie,
valida per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998. La decisione
passava in giudicato, non essendo stata impugnata.
2.2.
La
tassazione IC/IFD 1999/2000 veniva notificata loro con decisione del 9 ottobre
2000. Il reddito imponibile era commisurato in fr. 150'220 in media annua e comprendeva,
fra gli altri, il reddito di fr. 71'087, versato a __________ __________ __________ in seguito alla mancata conferma in
magistratura.
I
contribuenti impugnavano quest'ultima decisione con reclamo del 7 novembre
2000, contestando l'imposizione di un reddito accessorio del marito e
dell'indennità percepita dalla moglie. Quest'ultimo importo avrebbe dovuto,
infatti, a loro avviso, essere attribuito all'attività dipendente cessata nel
1997 e cadere pertanto insieme ai rimanenti redditi del lavoro, in seguito alla
tassazione intermedia.
2.3.
Il
reclamo veniva accolto in parte, limitatamente al reddito accessorio del
marito, con decisione del 23 aprile 2001. Quanto all'indennità di uscita della
moglie, l'autorità fiscale argomentava per contro che, non avendo la stessa
carattere previdenziale ed assumendo una connotazione di "premio di
fedeltà o di bonus differito versato dallo Stato ai magistrati dell'ordine
giudiziario come ringraziamento per l'attività svolta in favore della
giustizia", doveva essere tassato insieme agli altri redditi, in media annua.
- Con ricorso del 25 maggio 2001, i coniugi __________ __________
postulano nuovamente lo stralcio del reddito versato alla moglie dallo Stato,
adducendo che si tratterebbe di un reddito connesso con la cessata attività
dipendente.
Nelle sue
osservazioni del 28 giugno 2001, l'Amministrazione federale delle contribuzioni
propone di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all'Ufficio
di tassazione per l'allestimento di una tassazione speciale in caso di
tassazione intermedia.
- 4.1.
Nel caso
in esame, non è contestata l’esistenza del motivo di intermedia, rappresentato
dal mutamento di professione di __________
__________ __________,
che ha cessato l’attività alle dipendenze del Canton Ticino il 31 dicembre 1997
ed ha intrapreso l'attività indipendente di avvocato il successivo 1° gennaio.
Unico
punto in discussione è quello dell’imposizione della "indennità di uscita
per mancata conferma", elargita alla ricorrente secondo l'art. 10a cpv. 2
della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973. L’autorità
fiscale, infatti, ritenendola non connessa con l’attività dipendente cessata,
l'ha inclusa nel reddito della tassazione ordinaria 1999/2000. I ricorrenti ne
chiedono invece lo stralcio, considerandole parte integrante del salario venuto
meno.
4.2.
All’inizio
dell’assoggettamento, come pure in caso di tassazione intermedia limitatamente
però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (art. 46
cpv. 2 e 3 LIFD; art. 56 cpv. 2 e 3 LT), il reddito è determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l’imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall’inizio
dell’assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi
(art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per
l’imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall’inizio
dell’assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art.
53 cpv. 1 lett. a LT).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
4.3.
Quanto al
calcolo del reddito e della sostanza, in caso di tassazione intermedia, il
Tribunale federale ha avuto modo di affermare che «la nozione di “elementi del
reddito colpiti dalla modifica” deve essere interpretata in senso largo e
comprende tutte le modificazioni della situazione del reddito del contribuente
che sono direttamente o indirettamente in relazione col motivo della tassazione
intermedia»; su tale base è stato deciso che la soppressione di una rendita AVS
d’orfano dev’essere presa in considerazione nella tassazione intermedia per
inizio di attività lucrativa, quale fattore che comporta una diminuzione del
reddito (ASA 57 p. 152).
La Camera
di diritto tributario ha poi stabilito che la soppressione della rendita
completiva AVS/AI per figli dev’essere presa in considerazione persino nella
tassazione ordinaria del genitore, nel caso in cui essa fosse precedentemente
imposta nella partita fiscale di quest’ultimo e non in quella del figlio
beneficiario (sentenza CDT n. 30 del 25 marzo 1993 in re R.N.).
Sempre
questa Camera ha stabilito che, nella tassazione intermedia per mutamento della
professione di un contribuente che ha cessato l'attività alle dipendenze di una
società anonima ed ha intrapreso un rapporto di consulenza da indipendente con
la stessa società, devono essere stralciati non solo il reddito del lavoro ma
anche le gratifiche concesse dall'assemblea degli azionisti, che erano sempre
imposte come reddito da attività dipendente (CDT n. ..__________ del 5 dicembre 1997, in RDAT
I-1998 n. 19t).
Ancor più
recentemente, la Camera ha avuto modo di decidere che nella tassazione
intermedia per cessazione dell'attività lucrativa, deve essere stralciato non
solo il reddito del lavoro ma anche il bonus versato dal datore di
lavoro ad integrazione dello stipendio dell'ultimo anno (CDT n. ..__________ del 30 gennaio 2001 in re G.F.).
4.4.
Sebbene
l'indennità di uscita per mancata conferma sia stata versata nel mese di
gennaio del 1998, quindi dopo la cessazione dell'attività lucrativa dipendente
di __________ __________ __________,
non può essere negata la connessione di tale indennità con l'attività cessata.
L'art.
10a della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 (RL 2.5.3.5)
prevede infatti quanto segue:
1In caso di mancata rielezione,
il magistrato ha diritto a un’indennità di uscita.
2L'indennità corrisponde a tante
volte l’ultimo onorario mensile, compresa l’indennità per economia domestica,
quanti sono gli anni interi di funzione prestata.
3Se la durata in carica è di
almeno 15 anni e il magistrato ha compiuto 45 anni, anziché alle prestazioni
del precedente capoverso, questi ha diritto ad una rendita corrispondente al 2%
dell’onorario assicurato alla Cassa pensioni per ogni anno di funzione
prestata, ritenuto un massimo del 60%. La rendita è aumentata di un importo
uguale a quello previsto dagli artt. 25 cpv. 2 e 27 cpv. 2 LCP e viene versata
fino al compimento di 60 anni.
Si
tratta pertanto di un compenso versato in relazione con la cessazione
dell'attività di magistrato, che è anche calcolato in base alla durata della
funzione ed all'importo del salario percepito.
Ne
consegue che esso rientra fra gli "elementi del
reddito colpiti dalla modifica",
che devono essere stralciati nell'ambito della tassazione intermedia per
cambiamento di professione.
4.5.
L'Ufficio
di tassazione dovrà piuttosto verificare se non entri in considerazione l'applicazione
degli articoli 57 cpv. 1 LT e 47 cpv. 1 LIFD, secondo i quali, alla fine dell'assoggettamento
o in caso di tassazione intermedia, gli utili in capitale, le liquidazioni in capitale
e gli indennizzi per cessazione o mancato esercizio di un'attività o per
mancato esercizio di un diritto, conseguiti durante il periodo di computo e
quello fiscale e che non possono più essere imposti come reddito per un periodo
fiscale intero, soggiacciono complessivamente ad un'imposta annua intera con
l'aliquota applicabile unicamente a questi redditi.
La
questione non può però essere risolta in questa sede, dato che l'eventuale tassazione
speciale annua sarebbe oggetto di una decisione indipendente, suscettibile di
reclamo e di ricorso.
- Ne consegue che il ricorso è accolto. Non si prelevano pertanto
né tassa di giustizia né spese processuali. Ai ricorrenti è riconosciuta
un'indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 23 aprile 2001 è riformata nel senso
che è stralciato il reddito del lavoro di fr. 35'533 in media annua.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Ai
ricorrenti è riconosciuta un'indennità di fr. 800.– per ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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