AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.61
Data decisione, Autorità:
08.05.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00061
Lugano
8 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 aprile 2001
in materia di: IC/IFD 97/98
intermedia, IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che l' 11
dicembre 2000 l'Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti una tassazione
intermedia 1997-98, a valere dal 20 aprile 1998 al 31 dicembre 1998, per inizio
dell'attività lucrativa del marito;
-
che il
medesimo giorno l'Ufficio di tassazione notificava loro anche la tassazione ordinaria
IC/IFD 1999-2000;
-
che il
reclamo presentato dai contribuenti contro le suddette notifiche di tassazione
(intermedia 1997-98 e ordinaria 1999-2000), veniva respinto con due distinte
decisioni del 12 marzo 2001;
-
che nella
motivazione della decisione su reclamo in materia di tassazione intermedia si
rileva "che a far tempo dal 20 aprile 1998 il contribuente ha iniziato
un'attività lucrativa" e che "per la determinazione del reddito
tassabile si è considerato il guadagno conseguito dal 20 aprile 1998 al 31 dicembre
1998 riportato a dodici mesi";
-
che
sempre nella motivazione di detta decisione di rileva che "una tassazione
intermedia per cessazione dell'attività della moglie non può essere presa in
considerazione in quanto il periodo di inattività è durato soltanto sette
mesi" e che di detto periodo di inattività si sarebbe tenuto conto nella
tassazione ordinaria 1999-2000;
-
che nella
motivazione della decisione su reclamo relativa alla tassazione ordinaria
1999-2000 si rileva che, in base alle disposizioni vigenti, il reddito esposto
al contribuente nella tassazione intermedia deve essere ripreso anche nella
successiva tassazione ordinaria;
-
che i
coniugi __________ interpongono
tempestivo ricorso a questa Camera motivando testualmente:
Con la presente inoltriamo il Reclamo per
le suddette Notifiche. Siamo convinti che il __________
__________ non abbia capito esattamente
quello che le è stato spiegato. Disponendo di tutta la documentazione,
chiediamo di poter rivedere con Voi le nostre Notifiche.
-
che con
lettera raccomandata del 17 aprile 2001 questa Camera assegnava ai ricorrenti
un termine fino al 30 aprile 2001 per motivare almeno succintamente il ricorso
con un breve esposto dei fatti, la produzione, risp. l'indicazione e
precisazione delle richieste, con l'avvertenza che, scaduto infruttuoso il
termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
-
che il
termine è malauguratamente decorso senza esito;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
secondo l'art. 227 cpv. 1 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti
dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le
conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i
documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al
ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria
dell'irricevibilità;
-
che lo
stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art.
140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale e che pare
applicabile alla fattispecie per effetto dell'art. 221 cpv. 2 LIFD;
-
che, come
si è visto, nella fattispecie il giudice ha attribuito ai ricorrenti, con raccomandata
del 17 aprile 2001, un termine scadente il 30 aprile 2001 per motivare il
gravame, sia per l'IC sia per l'IFD, avvertendoli che la scadenza infruttuosa
di tale termine avrebbe comportato il rifiuto di entrare nel merito dello
stesso (CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re R.);
-
che entro
il termine impartito (e nemmeno a tutt'oggi) non è pervenuta la motivazione del
ricorso, e che quindi questo giudice non può far altro che constatare
l'irricevibilità del gravame;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 230.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster