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Numero d'incarto:
80.2001.50
Data decisione, Autorità:
06.04.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00050
Lugano
6 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2001
in materia di: multe disciplinari
presentato da:
__________ __________,
____________________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 14
febbraio 2001 l’Ufficio di tassazione notificava alla Immobiliare __________ __________
__________ quattro distinte multe
disciplinari di fr. 100.- cadauna, perché la contribuente, malgrado un richiamo
e una diffida per lettera raccomandata, non aveva consegnato la dichiarazione
d’imposta sugli utili immobiliari relativa all’alienazione della part. n. __________ di __________;
-
che la __________ __________
presentava reclamo in tempo utile, chiedendo l’esonero dal pagamento delle
multe, rilevando che, come già spiegato verbalmente, il ritardo nella
presentazione delle dichiarazioni era dovuto al fatto che non era in possesso
di tutti i documenti necessari;
-
che il
reclamo è stato respinto con quattro distinte decisioni del 9 marzo 2001, rilevando
che nell’impossibilità di rispettare i termini stabiliti dalla diffida
raccomandata dell’ 11 luglio 2000, in seguito prorogati, gli organi della
società dovevano chiedere, se del caso, un’ulteriore proroga;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso la __________
__________ chiede nuovamente
l’annullamento delle decisioni di multa disciplinare, argomentando di aver
ritenuto implicita nel reclamo del 20 febbraio 2001 una richiesta di proroga;
che l’Ufficio di tassazione propone invece di respingere
il ricorso, rilevando che la proroga doveva essere chiesta prima della decisione
di multa;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un
obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in
applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione
d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni,
informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o
terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al
massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257
LT e 174 LIFD);
-
perché
l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate
due distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in
una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve
rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le
norme penali della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.
483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
-
che il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura
da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione
ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
-
che nel
caso in esame l’Ufficio di tassazione ha concesso alla __________ __________ __________ __________
diverse proroghe per l’inoltro della dichiarazioni d’imposta sugli utili immobiliari
relative alla compravendita di diverse quote di PPP avvenute tra la fine del
1997 e il 1999;
-
che
l’ultima proroga in ordine di tempo è stata concessa il 12 dicembre 2001 fino
al 30 gennaio 2001;
-
che la
stessa è scaduta infruttuosa;
-
che l’ __________ __________
ha reagito soltanto il 20 febbraio 2001, dopo aver ricevuto le diverse multe
disciplinari,
-
che in
simili condizioni appare del tutto pacifica la violazione degli obblighi procedurali
da parte della ricorrente, la quale avrebbe semmai dovuto farsi parte diligente
e chiedere, malgrado le numerose proroghe già ottenute, un’ulteriore proroga di
pochi giorni e non attendere la decisione di multa disciplinare per assolvere i
propri obblighi procedurali;
-
che non
va per altro dimenticato che le prime compravendite risalivano ormai a tre anni
prima;
-
che in
simili condizioni questo giudice non può che confermare le diverse decisioni su
reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 230.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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