AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.20
Data decisione, Autorità:
15.03.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00020
80.2001.00021
Lugano
15 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sui ricorsi dell'8 e 9 febbraio 2001
in materia di: tassa d'iscrizione a RF
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________ __________ __________,
__________, via __________
__________, __________ __________
rappr. da avv. __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Con
sentenza del 9 luglio 1993 il Pretore della giurisdizione di __________
-__________ dichiarava sciolto per divorzio il matrimonio tra __________
__________ e __________ __________ __________ e omologava la convenzione del 2
aprile 1993 sulle conseguenze accessorie. Nell'ambito dell'assegnazione dei
diversi immobili all'uno o all'altro degli ex coniugi, la quota parte di un
mezzo sulla part. n. __________ di __________ toccava a __________ __________.
1.2.
Successivamente,
il 13 febbraio 1997 davanti al notaio __________ __________, __________
__________ e __________ __________ __________ stipulavano un atto di modifica
della convenzione di divorzio, con cui __________ __________ cedeva la quota di
un mezzo sulla part. n. __________ di __________ alla ex moglie, la quale in
contropartita assumeva solidalmente con l'altro comproprietario, __________
__________, il debito di fr. 5'402'600.- verso la banca creditrice e il debito
di fr. 39'524.05 verso l'ente pubblico per contributi di canalizzazione e personalmente
altri debiti ipotecari gravanti altri mappali in territorio di __________ e di
__________.
1.3.
Il 13
gennaio 1999 __________ __________ __________ inviava all'Ufficio dei registri
di __________ una "istanza di derelizione" della sua quota di
comproprietà di un mezzo sulla part. n.__________ di __________.
Il 4
febbraio successivo l'UR comunicava a __________ __________ l'avvenuta derelizione
e la conseguente iscrizione a Registro fondiario della mutazione per effetto
della quale egli diventava proprietario esclusivo della part. n. __________ di
__________.
Il 15
febbraio poi l'Ufficio dei registri inviava a __________ __________ __________
in rappresentanza di __________ __________ / __________, la tassa d'iscrizione
a Registro fondiario di fr. 42'517.-, pari all' 11 per mille del valore di
stima di fr. 3'862'500.-.
1.4.
__________ __________ contestava il 19 febbraio 1999 la tassa d'iscrizione,
argomentando testualmente:
In
data 13 febbraio 1997 mi fu sottoposta a firma la comproprietà della part. __________
nel territorio di __________, dopo un esame condotto dalla Immobiliare
__________ di __________, della validità e del rendimento di questo oggetto e
con l'opzione d'annullazione qualora non si avverassero dei redditi. Questo
oggetto è gravato da ipoteche della Banca __________, che però non mi ha
accettata quale debitrice, di conseguenza non ne sono la proprietaria.
Dopo ca. 1 anno
dalla firma ho dovuto constatare che i bilanci inizialmente a me sottoposti non
erano per niente in attivo, bensì più che passivi. Dal momento che questo
contratto avrebbe dovuto aiutarmi a mettere a posto una situazione, ma
purtroppo non si è rivelato tale ed inoltre la banca __________ non mi ha
voluto vedere quale 1/2 proprietaria, è di mio diritto rinunciare alla 1/2 proprietà.
Prima di
intraprendere questo passo mi è stato assicurato che non avrei dovuto sostenere
alcuna spesa nella rinuncia. Arrivati dunque a questo punto ho consultato
ulteriormente il mio Avvocato, la Sig.ra Dr. Avv. __________ __________, la quale
mi ha confermato che non ci sarebbero state spese e quindi di conseguenza ho
rinunciato ad avere sul registro fondiario il mio nome su una proprietà che non
è stata riconosciuta mia.
Con
atto del 26 febbraio 1999 __________ __________ __________, assistita dall'avv.ta
__________ chiedeva formalmente l'annullamento della tassa d'iscrizione a suo
carico, rilevando che ha rinunciato con atto unilaterale alla sua quota di comproprietà
e che quindi nel suo caso si è in presenza non di un atto di iscrizione bensì
di una cancellazione.
1.5.
1.5.1. Nel
frattempo __________ __________, che - come si è visto - era divenuto
proprietario esclusivo della part. n. __________, insorgeva anch’egli contro
l’iscrizione con tempestivo reclamo del 23 febbraio 1999 davanti all’Ufficio
dei registri.
1.5.2. Sempre
il 23 febbraio 1999 contro l’ accoglimento dell’istanza d’iscrizione della
rinuncia alla quota di comproprietà da parte di __________ __________
__________ insorgeva anche davanti al Dipartimento delle Istituzioni, Sezione
del registro fondiario e di commercio, quale autorità di vigilanza. Il reclamo
veniva respinto con decisione del 23 aprile 1999.
1.5.3. Il
successivo ricorso presentato il 25 maggio 1999 alla I.a Camera civile del
Tribunale di appello veniva a sua volta dichiarato irricevibile con sentenza
del 17 maggio 2000.
La I.a
Camera civile rilevava innanzi tutto che nei casi di rinuncia a una quota di
comproprietà non può essere questione di derelizione, bensì piuttosto di
rinuncia alla quota, che, se libera da oneri, va ad accrescere
proporzionalmente le altre quote e, se invece gravata da oneri, continua a
sussistere come tale in comproprietà tra gli altri titolari delle quote
proporzionalmente alle loro quote. Rilevava poi che contro una decisione di
iscrizione dell'Ufficiale dei registri, differentemente dai casi di rifiuto dell’
iscrizione, non è dato ricorso all’autorità di vigilanza e che una modifica
dell’iscrizione può essere ottenuta unicamente seguendo la via della rettifica
del Registro fondiario.
1.6.
Il 2
ottobre 2000 l’Ufficio dei registri di __________ respingeva sia il reclamo di
__________ __________ __________ sia il reclamo di __________ __________,
rilevando che dalla configurazione giuridica attribuita alla fattispecie dalla I.a
Camera civile del Tribunale d’appello era giocoforza dedurre che ci si trovava
di fronte a un trapasso di quota di comproprietà secondo l’art. 13 DL TORF e
non di una semplice derelizione o cancellazione. Veniva pertanto confermata la
tassazione dell’iscrizione effettuata il 15 febbraio 1999 e la relativa
bolletta.
- 2.1.
Il 16
ottobre 2000 __________ __________ __________, assistita dall’avv.ta
__________, presentava ricorso al Dipartimento delle istituzioni, Divisione
delle giustizia, chiedendo che la tassa d’iscrizione a Registro fondiario
venisse annullata e al suo posto prelevata una tassa di fr. 5.-. Ribadiva che
ci si trova di fronte a un atto unilaterale di rinuncia alla proprietà e che
quindi, nel suo caso, non si tratta di un'iscrizione a Registro fondiario
secondo l'art. 13 DL TORF, ma di una cancellazione secondo l'art. 21 lett. b DL
TORF, avvertendo che l'iscrizione della sua quota all'altro comproprietario
altro non è che la conseguenza indiretta della sua rinuncia e non di un atto di
"trasmissione" della stessa.
In via
del tutto subordinata chiedeva che la tassa d'iscrizione, qualora la sua
rinuncia alla quota di comproprietà venisse interpretata per denegata ipotesi
come un'operazione di acquisto, venga posta a carico di __________ __________.
2.2.
A sua
volta, __________ __________, assistito dall'avv. __________, si opponeva al
pagamento della tassa d'iscrizione, affermando che non ci si trova in presenza
di un atto di acquisizione che giustifica l'applicazione della tassa relativa
ai trapassi di proprietà prevista dall'art. 11 DL TORF. Avvertiva inoltre che
gli artt. 11 e 13 DLTORF riguardano i trapassi di proprietà a titolo oneroso,
contestando che tale ipotesi si realizzi nel caso in esame.
2.3.
Con
osservazioni del 3 novembre 2000 l'Ufficio dei registri proponeva la reiezione
dei ricorsi, rilevando in particolare che non trattandosi di derelizione con
conseguente perdita assoluta della proprietà, ma di rinuncia, ci si trova in
presenza non di una mera cancellazione ma di una vera e propria acquisizione.
2.4.
Il
Dipartimento delle istituzioni, Sezione del registro fondiario e di commercio,
con due distinte decisioni, del 23 gennaio 2001 respingeva entrambi i ricorsi,
confermando il prelievo della tassa d'iscrizione decisa dall'Ufficio dei
registri in solido tra __________ __________ __________ e __________
__________.
Dell'ampia
motivazione della decisione si dirà in seguito, per quanto necessario.
- 3.1.
Con
tempestivo ricorso dell' 8 febbraio 2001 __________ __________ __________
chiede l'annullamento della tassa d'iscrizione e la sua sostituzione con una
tassa di fr. 5.-.
Dei
motivi ricorsuali sarà detto in seguito, per quanto necessario.
3.2.
Anche
__________ __________, con tempestivo ricorso del 9 febbraio 2001, propone
l'annullamento del vincolo di solidarietà e il riconoscimento di __________
__________ __________ quale debitrice unica della tassa d'iscrizione.
Dei
motivi ricorsuali sarà detto in seguito, per quanto necessario.
- 4.1.
4.1.1. L'art.
954 cpv. 1 CC, che conferisce ai Cantoni il diritto di prelevare delle tasse
per le iscrizioni a registro fondiario e per le relative operazioni
geometriche, lascia loro ampia libertà nel prevedere gli emolumenti (tasse di
cancelleria, tasse amministrative) da prelevare e non limita la loro sovranità
in materia fiscale, al punto che sono liberi di prevedere in questo ambito il
prelievo di un tributo misto ("Gemengsteuer") risultante dalla
combinazione di una tassa in senso proprio con un'imposta mirante ad aumentare
le entrate dell'erario (RDAT 1999 II n. 1t, consid. 5.1, con ampi
riferimenti a dottrina e giurisprudenza; RDAT 1994 II n. 16t consid. 3a
con rinvii; Sentenza del Tribunale federale n. 2P.89/1999 del 3 aprile
2000 in re U., consid. 2a).
4.1.2. È
il caso della tassa prevista dall'art. 11 DL TORF, considerata dalla costante
giurisprudenza di questa Camera un tributo misto con carattere di tassa amministrativa
e di imposta sulle mutazioni ("Handänderungssteuer"), che colpisce il
trasferimento civile della proprietà di un fondo indipendentemente dalle
conseguenze economiche che ne derivano e che si configura quindi come una vera
e propria imposta indiretta sul traffico giuridico (RDAT 1999 II n. 1t, consid.
5.2-3, con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza; RDAT 1997 II n.
15 consid. 2b, con riferimenti; RDAT 1994 II n. 16t, consid. 3b; Sentenza
del Tribunale federale n. 2P.89/1999 del 3 aprile 2000 in re U. consid. 2b, con
ampi riferimenti alla dottrina).
- 5.1.
L’art. 11
DLTRF dispone che:
Per l’iscrizione di un trapasso di
immobili a titolo oneroso, di successione ereditaria o di legato, la tassa è
di:
cts. 40 per
cento franchi sino a fr. 2’000.-- di valore
cts. 50 per
cento franchi sino a fr. 4’000.-- di valore
cts. 60 per
cento franchi sino a fr. 10’000.-- di valore
cts. 70 per
cento franchi sino a fr. 50’000.-- di valore
cts. 90 per
cento franchi sino a fr. 100’000.-- di valore
fr. 1.10 per
cento franchi oltre i fr. 100’000.-- di valore
Per
l’iscrizione delle permute, i valori dei fondi permutati vengono addizionati.
§
Più trapassi di proprietà fra le stesse persone, e relativi agli stessi beni costituenti
un sol complesso, sono considerati come unico trapasso e tassati per il totale
loro valore, quando l’inscrizione ne venga chiesta contemporaneamente e a un
intervallo non superiore a un mese, e anche quando sia chiesta nell’intervallo
di un anno, se l’ufficio del registro abbia motivo di ritenere trattarsi di un
unico rapporto suddiviso all’intento di sfuggire la progressività.
Sono
riservati in questo caso il diritto di reclamo all’ufficio del registro e di ricorso
al Dipartimento delle istituzioni e alla Camera di diritto tributario; sono
applicabili gli artt. 7 e 7a della presente legge.
Gli
articoli da 12 a 25 DLTRF prevedono poi delle aliquote speciali per le
iscrizioni del trapasso della eredità e della divisione di una comunione
ereditaria (art. 12), della divisione della comproprietà (art. 13 cpv. 2),
delle espropriazioni (art. 14), dell’usufrutto (art. 15), delle donazioni (art.
16), degli oneri fondiari (art. 18), della modifica dell’intestazione di una
comunione ereditaria a seguito di rinuncia od estromissione di un erede (art.
19).
Contributi
ridotti sono pure previsti per la riunione o la divisione di fogli (art. 17),
l’annotazione di diritti personali giusta l’art. 959 CCS, delle restrizioni
della facoltà di disporre giusta l’art. 960 CCS, delle menzioni e
l’intavolazione di un diritto per sé stante e permanente, se non è chiesta
contemporaneamente all’iscrizione della servitù, l’apertura di fogli speciali
per l’intavolazione di quote di comproprietà (art. 20), l’iscrizione di una
servitù (art. 21), le iscrizioni provvisorie, le cancellazioni, modificazioni e
variazioni (art. 22), le cancellazioni o riduzioni di iscrizioni di pegni
immobiliari (art. 23), le cancellazioni, modificazioni e variazioni delle
menzioni (art. 24) e infine gli estratti del registro fondiario provvisorio (art.
25).
5.2.
L’art. 38
DLTRF prevede a sua volta un elenco di atti esenti da ogni tributo:
Sono esenti da tasse, oltre le iscrizioni
degli atti menzionati sub. art. 16 § 3:
a) le
iscrizioni richieste nell’esclusivo interesse dello Stato;
b) quelle
dipendenti da lavori di miglioramento del suolo o da raggruppamenti eseguiti ai
sensi della vigente legge;
c) le
cancellazioni delle iscrizioni provvisorie e delle annotazioni di diritti personali,
quando sia trascorso il termine fissato nell’annotazione per l’esercizio degli
stessi;
d) le
cancellazioni d’ufficio di pegni immobiliari;
e) le
comunicazioni di cui all’art. 13 della legge generale sul registro fondiario;
f) le
cancellazioni di restrizioni della facoltà di disporre dipendenti da pignoramenti
e dichiarazioni di fallimento o moratorie.
§ Le
iscrizioni richieste nell’esclusivo interesse di Comuni, patriziati e di altri
enti di diritto pubblico del Cantone saranno soggette alla metà della tassa.
5.3.
Da
rilevare ancora che l’art. 39 DLTRF dispone che gli atti soggetti ad iscrizione
che non fossero esplicitamente contemplati nei precedenti articoli, sono
tassati con le norme previste per i casi affini, riservati il diritto di
reclamo all’ufficio del registro e di ricorso al Dipartimento delle istituzioni
e alla Camera di diritto tributario; sono applicabili gli artt. 7 e 7a della
presente legge.
- 6.1.
Venendo
ora al caso in esame, occorre rilevare innanzi tutto che, secondo l'art. 13
cpv. 1 DL TORF, per l’ iscrizione dell’
acquisto di una quota di comproprietà è dovuta la tassa prevista dall’ art. 11
cpv. 1. Per la divisione della comproprietà invece, secondo l'art. 13 cpv. 2 DL
TORF, se ognuno dei comproprietari riceve beni il cui valore corrisponde a
quello della propria quota, è dovuta la tassa di cui all'art. 11 ridotta della
metà. Soggiacciono
invece alla tassa fissa di fr. 5.--, secondo l'art. 22 cpv. 1 DL TORF, le
iscrizioni provvisorie (artt. 961, 965 CCS) (lett. a) e le cancellazioni,
modificazioni e variazioni di qualsiasi iscrizione o annotazione (lett. b).
6.2.
Come si è
visto, il 13 gennaio 1999 __________ __________ __________ inviava all'Ufficio
dei registri di __________ un'istanza di derelizione della sua quota di
comproprietà di un mezzo sulla part. n. __________ di __________.
6.2.1. Secondo
l'art. 666 cpv. 1 CC, la proprietà fondiaria si estingue con la cancellazione
dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo. La derelizione è perfetta
nel momento in cui il nome del proprietario è cancellato dal libro mastro e la
dichiarazione di rinuncia è acquisita ai documenti giustificativi del registro
fondiario (cfr. I CCA del 24 maggio 2000 in re M.-V.; inoltre Rey,
in Aa.Vv., Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basel/Frankfurt
am Main, 1998, p. 1116 )
6.2.2. Tuttavia,
una derelizione è prospettabile, per sua natura, nella sola ipotesi di cose
materiali. Trattandosi di una quota di comproprietà (bene ideale), il comproprietario
può bensì rinunciarvi, ma la quota abbandonata non rimane senza padrone. Se è
libera da oneri, essa va ad accrescere proporzionalmente le quote degli altri
comproprietari (“consolidazione”). Se invece è gravata da oneri (diritti reali
limitati o obbligazioni reali), essa continua a sussistere come tale e gli
altri comproprietari ne divengono titolari in proporzione alla loro rispettiva
quota sull'intero fondo (I CCA del 2 maggio 2000 in re D.D., con
riferimenti; inoltre Rey,
op. cit., p. 117 e inoltre a Meyer-Hayoz, in Aa.Vv., Berner
Kommentar, 3ª edizione, n. 71 ad art. 646 CC, e a Liver, Das Eigentum,
in Aa.Vv., Schweizerisches Privatrecht, vol. V/1, Basilea 1977, p. 63).
6.2.3. Non
mette conto, ai fini del presente giudizio, che riguarda il prelievo della
tassa d'iscrizione a registro fondiario, interrogarsi sulla diversa opinione di
Piotet, secondo cui anche la quota gravata da oneri va ad accrescere le quote
degli altri comproprietari proporzionalmente alla loro rispettiva quota
sull'intero fondo (“consolidazione”), poiché i diritti reali limitati o alle
obbligazioni reali che la gravano continuano a sussistere e il loro contenuto
non cambia (cfr. I CCA del 2 maggio 2000 in re D.D.; inoltre, I CCA
del 24 maggio 2000 in re M.-V.).
La
controversia dottrinale ha infatti sostanzialmente per oggetto la misura
dell’aggravio della quota di comproprietà, alla quale il proprietario ha
rinunciato, che, secondo questa parte minoritaria della dottrina, non
cambierebbe per effetto della consolidazione (cfr. Piotet,
Nature et mutations des propriétés collectives, in Aa.Vv., Abhandlungen zum
schweizerischen Recht, vol. 528, Berna 1991, p. 73 ss., in particolare pag. 74
n. 233; inoltre Steinauer, Copropriétés et sous-communautés,
in ZBGR/RNRF 80/1999 p. 140 s. ed anche La pluralité de copropriétés
sur un même immeuble, in ZBGR/RNRF 79/1998 p. 226 lett. b.
6.3.
Si deve
quindi concludere, a proposito di questo aspetto giuridico della fattispecie in
esame, che la derelizione, recte la rinuncia a una quota di
comproprietà, non dà origine a una cosa senza padrone.
Per
effetto della rinuncia, __________ __________ è diventato proprietario, secondo
la dottrina dominante, della quota di comproprietà abbandonata da __________
__________ __________, vuoi per consolidamento, vuoi in quanto titolare
dell'altra quota di comproprietà o, secondo la dottrina minoritaria, sempre e
comunque per consolidamento.
Vi è
quindi stato acquisto lato sensu di una quota di comproprietà, anche se
non ci si trova in presenza del caso più frequente di acquisto a titolo oneroso
a seguito di compravendita (con conseguente imposizione dell'utile immobiliare
mediante la speciale imposta di carattere reale; cfr. artt. 123 ss. LT) o di acquisto
a titolo gratuito, come accade in caso di donazione (con conseguente
assoggettamento all'imposta di donazione; cfr. artt. 141 ss. LT).
6.4.
Si può
certo opinare che l'art. 13 cpv. 1 DL TORF intenda per acquisto unicamente
l'acquisto a titolo oneroso in via di compravendita. È però altrettanto vero
che le eccezioni al prelievo della tassa, che - come si è visto - è un
tributo formale che ha per oggetto il mero traffico giuridico, sono
esaurientemente elencate nel DL TORF all'art. 16 § 3 e all'art. 38 e che
nessuna si attaglia alla fattispecie in esame. Non appena si consideri che le
eccezioni non soffrono interpretazione estensiva, ben si può concludere che la
nozione di acquisto usata dal legislatore all'art. 13 cpv. 1 DL TORF comprenda lato
sensu ogni forma di acquisto, ivi compreso l'acquisto per donazione, che
secondo l'art. 16 cpv. 1 DL TORF beneficia, se superiore ad un valore ufficiale
di stima di centomila franchi, di una tassa soltanto lievemente attenuta e,
meglio dell' 1% invece dell' 1,1%.
6.5.
6.5.1. L’interpretazione
restrittiva delle eccezioni di cui all’art. 38 DL TORF è confortata dall’art.
39. Questa norma, infatti, disponendo, come già si è detto, che gli atti soggetti ad iscrizione, che non fossero
esplicitamente contemplati nei precedenti articoli, sono tassati con le norme
previste per i casi affini, contiene fondamentalmente una clausola generale che
prevede l’ assoggettamento di tutti gli atti soggetti a iscrizione, quindi
anche di quelli non espressamente menzionati nel decreto legislativo, assegnando
in questo caso all'amministrazione, risp. all’autorità giudiziaria il compito
di colmare discrezionalmente eventuali lacune della legge mediante interpretazione
per analogia ovvero facendo capo a norme affini.
Non
vi è quindi spazio per un’interpretazione estensiva delle eccezioni al
principio della tassazione degli atti soggetti a iscrizione.
6.5.2. A
titolo meramente abbondanziale si rileva che già il Regolamento o
tariffa delle tasse per le operazioni sul RFP del 20 novembre 1911 prevedeva
espressamente all’art. 17 una clausola generale di imponibilità dei trapassi
per qualsiasi causa, proponendo a titolo di specificazione un elenco assai
diffuso delle fattispecie fiscalmente rilevanti. Parimenti I'art. 19 del successivo
Regolamento sulle tariffe operate dal registro fondiario del 13 dicembre 1920
prevedeva I'imponibilità del trapasso di proprietà fondiaria per qualsiasi
causa, eccettuate donazioni e successioni fatte oggetto di apposite
prescrizioni.
6.6.
L’art.
39 DL TORF non consente neppure in via interpretativa di colmare la lacuna del
testo del DL TORF facendo capo all’art. 22 cpv. 1 lett. b, per il quale le
cancellazioni soggiacciono a una tassa di cinque franchi.
In
effetti, per quanto si è detto in precedenza circa la natura giuridica della
rinuncia a una quota di comproprietà, non si è in presenza, come invece in caso
di derelizione, di una cosa che diviene senza padrone. In caso di rinuncia a
una quota di comproprietà gli altri comproprietari ne divengono ex lege
i beneficiari catastali.
6.7.
Il
prelievo della tassa trova per altro conforto indiretto nell’ analogia che vi è
con i casi di iscrizione a seguito di donazione. Se in questi casi, già imposti
in via ordinaria con l’imposta di donazione (cfr. artt. 141 ss. LT), viene o
veniva prelevata una tassa di un franco per cento per qualsiasi valore, non si
vede per quale ragione in caso di rinuncia a una quota di comproprietà con conseguente
accrescimento proporzionale ex lege di quelle degli altri
comproprietari, apparentemente senza ulteriori conseguenze fiscali, non si
debba prelevare la normale tassa, che fino a un importo di fr. 100'000.- è
addirittura inferiore a quella prelevata nei casi di donazione e solo oltre
tale importo è superiore, per altro nella trascurabile misura dello 0,1%.
6.8.
È inoltre appena il caso
di sottolineare che, secondo l’art. 13 cpv. 2 DL TORF, addirittura in caso di
divisione (scioglimento) in natura della comproprietà, in cui ogni
comproprietario riceve una parte del bene il cui valore corrisponde proporzionalmente
a quello della sua quota virtuale, viene prelevata la tassa d’ iscrizione, seppur
ridotta della metà.
6.9.
Va infine ribadito che la
tassa d’iscrizione a registro fondiario è una tassa puramente formale che
colpisce ogni traffico (circolazione) giuridico, indipendentemente dalle
ragioni che lo sottendono e dalle conseguenze che ne derivano, come per es.
l’utile immobiliare, che sono di pertinenza di altre normative.
Questo aspetto è
d’altronde stato ribadito ancora recentemente dal Tribunale federale, il quale
ha testualmente sottolineato “il fatto che la medesima
colpisce il mero trasferimento formale della proprietà su di un fondo, senza
alcun riguardo al titolo giuridico o alle modalità che lo hanno determinato. La
normativa ticinese in materia non contiene alcuna disposizione dalla quale è
possibile dedurre che il legislatore cantonale abbia voluto far dipendere il
prelievo o anche solo il calcolo dell'imposta in oggetto dalla gratuità o meno
del negozio giuridico che sta a monte della mutazione oppure ancora dal
carattere costitutivo o dichiarativo dell'iscrizione a registro fondiario"
(cfr Sentenza del Tribunale federale n. 2P.89/1999 del 4 aprile 2000 in
re U., consid. 3b-bb; inoltre Sentenza inedita del Tribunale federale
del 29 giugno 1992 in re I., consid. 2b).
6.10
In simili condizioni, non
mette conto interrogarsi sui retroscena della rinuncia alla quota di
comproprietà per chiarire se sia consentito, nel caso di una tassa formale sul
traffico giuridico, ipotizzare un’elusione d’imposta e, nel contempo, acclarare
se in concreto non ci si trovi in presenza di un’elusione d’imposta, come
d’altronde ventilato nelle osservazioni ai ricorsi del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione del registro fondiario e di commercio.
Basta, ai fini della tassa d'iscrizione a registro fondiario, constatare che
__________ __________ è il beneficiario catastale della rinuncia da parte di
__________ __________ __________ della sua quota di comproprietà.
- Resta infine da
esaminare chi sia tenuto al pagamento della tassa e chi e in quale misura
eventualmente ne risponda.
7.1.
L'unica
disposizione del Decreto legislativo in esame, che definisce il soggetto passivo
del tributo, è l'art. 2, secondo cui al pagamento delle tasse sono tenuti, in
solido col richiedente, coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta.
7.2.
La legge
stabilisce dunque il principio della responsabilità solidale.
Occorre
quindi chiedersi se si tratti di una vera e propria solidarietà fiscale ("Steuersolidarität") o
soltanto di una responsabilità per il pagamento del debito fiscale di un terzo ("steuerliche Mithaftung").
7.2.1.
Si ha la
prima qualora più soggetti fiscali partecipino allo stesso modo al rapporto di
diritto fiscale. La solidarietà fiscale non comporta soltanto la responsabilità
per il pagamento del debito, ma anche la qualità di parte con quanto ne
consegue soprattutto sul piano procedurale (cfr. Blumenstein/Locher, System
des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, § 5.3, p. 50 s.; Bregger, Die Solidarität
im Steuerrecht, tesi, Berna 1948, p. 7; Müller, Die solidarische Mithaftung
im Bundessteuerrecht, Berna 1999, pp. 11-13). Determinante in questi casi è non
tanto l'aspetto soggettivo legato alla persona del contribuente, alla sua
capacità contributiva e alla sua appartenenza fiscale, quanto piuttosto
l'esistenza di un determinato oggetto imponibile (Bregger, op. cit., p.
37). Non è necessario che tutte le persone solidalmente imponibili denotino una
situazione identica; basta che esse realizzino congiuntamente una fattispecie
costituita da un oggetto fiscale indivisibile (Bregger, op. cit., p.
45). In simili casi la solidarietà fiscale può essere evinta, al di là della
terminologia non sempre precisa del legislatore, da determinate circostanze,
segnatamente dalla partecipazione alla procedura di tassazione (Bregger,
op. cit., p. 45) o dalla corresponsabilità in caso di sottrazione (Bregger,
op. cit., p. 49 ss.).
7.2.2.
Diversa
dalla solidarietà fiscale la mera responsabilità per il pagamento del debito
d'imposta di un terzo (impropriamente detta "responsabilità
solidale"). Proprio la sua estraneità al rapporto fiscale, vale a dire il
non essere soggetto fiscale, fa sì che il terzo corresponsabile del pagamento
non abbia qualità di parte nella procedura di tassazione, la sua partecipazione
essendo limitata al pagamento del debito d'imposta. In tale contesto il termine
"solidarietà" sta a indicare sostanzialmente il diritto dell'autorità
fiscale di scegliere il creditore, non invece la qualità di contribuente del
cosiddetto "debitore solidale" (Bregger, op. cit., p. 68).
7.2.3.
Questa
Camera, in una recente sentenza, ha avuto modo di confermare che quella
stabilita dal DL TORF è una vera e propria solidarietà fiscale e non una mera responsabilità
solidale (CDT n. ..__________ del 13 dicembre 2000
in re A., consid. 6.6.3.).
Non va
infatti dimenticato che l’Ufficio dei registri ha notificato la bolletta,
conformemente alla costante prassi, sia al beneficiario catastale
dell’operazione, __________ __________, sia alla rinunciante, __________
__________ __________, legittimando entrambi al reclamo, risp. al ricorso.
7.3.
Detto questo, non si può
non trarre la conclusione che __________ __________ __________ ed __________
__________ sono tenuti in via solidale al pagamento della tassa d’iscrizione.
Alla luce di tale conclusione non mette conto stabilire a chi si riferisca la
normativa qui applicabile, quando distingue il "richiedente" e "coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta" (su questo
problema, cfr. CDT n. ..__________ del 13 dicembre
2000 in re A., consid. 6.5.).
- Per i motivi che
precedono, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con carico di tasse e
spese ai contribuenti in ragione di metà per parte.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
I ricorsi
sono respinti.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti, in ragione di metà per parte.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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