AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2001.182
Data decisione, Autorità:
01.03.2002, CDT
Incarto n.
80.2001.00182
Lugano
1 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2001
in materia di: tassa di donazione e
tassa di successione
presentato da:
__________ -__________ __________, avv. __________ __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________ nata __________ era proprietaria della part. __________ RFD di
__________. Al suo decesso la particella veniva intestata alla comunione
ereditaria (CE) composta da __________ e __________ __________, virtualmente
coeredi in ragione di metà ciascuno. Alla morte di __________, le subentrava
suo figlio __________ __________ __________.
Il 4
novembre 1994 la CE veniva sciolta limitatamente alla suddetta particella, che
veniva attribuita in proprietà esclusiva a __________ -__________ __________
(1939). A favore di __________ __________ (1911-1999) veniva costituito un usufrutto
vita naturale durante, da iscrivere a registro fondiario (RF). L’iscrizione del
contratto di scioglimento parziale della CE veniva iscritto a RF oltre un anno
e mezzo dopo, il 27 giugno 1996.
1.2.
L’Ufficio
cantonale imposte donazione e successione (UISD) ravvisava nell’assegnazione
del mappale __________ RFD di __________ al coerede __________ -__________
__________, contro costituzione di un diritto di usufrutto a favore di
__________ __________ (nata il __________ __________ 1911), una liberalità
assoggettabile all'imposta di donazione, che veniva così quantificata:
valore
di stima di ½ (quota teorica di
spettanza
della signora __________ nella CE)
in
vigore al momento del trapasso
dei
beni a registro fondiario fr.
391.300.--
./.
valore capitalizzato dell'usufrutto concesso
alla
signora __________ (calcolato sulla quota
di
pertinenza del signor __________, in quanto
l'usufrutto
riservato alla donante non è
fiscalmente
deducibile a norma
dell'art. 161 cpv. 2 LT 1994) fr.
48.912,50
valore
imponibile della liberalità fr. 342.387,50
Per
l’Ufficio di tassazione determinante per l’imposizione è il valore fiscale del
bene donato al momento dell’iscrizione a RF e non al momento della stipulazione
del contratto e nemmeno può essere concessa la riduzione del 20% , poiché
entrata in vigore soltanto il 1° gennaio 1997 (cfr. decisione su reclamo del 22
novembre 2000; inoltre notifica della tassazione del 18 gennaio 2001).
- Con
il presente, tempestivo ricorso __________ -__________ __________ chiede, in
via principale, che la tassazione venga riformata sulla base del valore di
stima vigente nel 1994 e, in via subordinata, che il valore di stima vigente
dal 1° gennaio 1995 venga ridotto del 20%. Contesta inoltre a titolo
cautelativo la tassazione della successione relativa al decesso di __________
__________, chiedendo che per l’aliquota applicabile si tenga conto della
rettifica del valore della donazione pregressa.
L’UISD
propone per contro di respingere il ricorso.
Degli
argomenti ricorsuali e delle osservazioni verrà detto in seguito, per quanto necessario.
- 3.1.
Preliminarmente
va rilevato che non è in discussione la liberalità in quanto tale, ma
unicamente la determinazione dell’imponibile e, meglio ancora, se quale valore
fiscalmente determinante sia da considerare il valore di stima ufficiale in
vigore al momento della stipulazione del contratto di scioglimento parziale
della CE oppure quello in vigore all’epoca dell’iscrizione a RF del contratto.
Per il
ricorrente sarebbe determinante, in applicazione dell'art. 634 CC, la stipulazione
del contratto.
Secondo
l'autorità fiscale, invece, non si potrebbe prescindere dal valore al momento
dell'iscrizione del trapasso a RF, trattandosi di un bene immobiliare.
3.2.
Occorre
subito rilevare, per inquadrare concretamente i termini del problema, che il
valore di stima in vigore il 27 giugno 1996 era di fr. 782.600.-, mentre che
quello in vigore al momento della stipulazione del contratto di divisione era
di soli fr. 245.300.-.
- Il
tema sottoposto al giudizio di questa Camera è pertanto quello di sapere quando
si sia realizzata la liberalità oggetto dell’imposizione, se al momento della
stipulazione del contratto (4 novembre 1994) o invece se soltanto al momento
della sua (ritardata) iscrizione a RF.
4.1.
Secondo
l'art. 157 LT, in vigore dal 1° gennaio 1995, per la determinazione della
sostanza imponibile fa stato il valore al momento dell’apertura della
successione o dell’esecuzione della liberalità. Secondo l’art. 158 cpv. 1 LT,
gli immobili e i loro accessori sono imposti al valore di stima ufficiale.
La
giurisprudenza ha ripetutamente affermato che, se la liberalità assoggettata all'imposta
comprende degli immobili, deve essere applicato il valore di stima ufficiale
dei beni in vigore al momento dell'iscrizione dell'operazione a registro
fondiario (cfr. in particolare RTT 1978, p. 115, RTT 1968, p. 32
; CDT n. 182 del 30 aprile 1980, confermata dal Tribunale federale con
sentenza del 23 febbraio 1984; inoltre, Primi, Le imposte di successione
e di donazione ticinesi nel diritto cantonale, intercantonale e internazionale,
Lugano 1995, p. 163/165).
La stessa
regola si riscontra, del resto, nella legislazione e nella prassi in vigore in
altri cantoni. È il caso del Canton Zurigo, ove il § 7 della legge sulle
imposte di successione e donazione definisce espressamente il momento in cui
sorge la pretesa fiscale, facendolo dipendere da quando il bene viene
trasferito al nuovo titolare. La giurisprudenza spiega, poi, che lo stesso
principio vale anche per stabilire il momento in cui deve essere intrapresa la
valutazione del bene stesso (Richner/Frei, Kommentar zum Zürcher
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, Zurigo 1996, § 7, n. 2, p. 221 e § 13,
n. 35, p. 287). Pertanto, quando si tratta di beni immobiliari, è determinante
il momento dell'iscrizione nel libro mastro, per il fatto che solo questo atto
fa acquistare un diritto di carattere immobiliare (art. 948 CCS), mentre fino
all'iscrizione sussiste fra le parti contraenti un mero rapporto obbligatorio.
Una volta che tale iscrizione sia stata effettuata, l'effetto viene fatto
risalire al giorno dell’iscrizione nel giornale, in virtù di una finzione
legale, a condizione che siano in pari tempo prodotti i documenti
giustificativi prescritti dalla legge (art. 972 cpv. 2 CCS). Il momento del
passaggio degli utili e dei rischi al compratore – che può essere oggetto di pattuizione
fra i contraenti secondo l'art. 220 CO – è per contro irrilevante (Richner/Frei,
op. cit., § 7, n. 23, p. 227).
4.2.
Venendo
all'esame della fattispecie, la liberalità è stata eseguita solo il 27 giugno
1996, quando l'operazione è stata iscritta a registro fondiario, e non iI 4
novembre 1994, quando è stato sottoscritto il contratto di divisione
ereditaria. Fra i due momenti in questione, vi era un mero vincolo di carattere
obbligatorio fra le parti contraenti, ma il trasferimento della proprietà
fondiaria non aveva ancora prodotto effetti reali.
4.3.
Non è
pertanto determinante il richiamo, contenuto nel ricorso, all'art. 634 cpv. 1
CCS, secondo il quale la divisione produce i suoi effetti tra gli eredi dal
momento della formazione ed accettazione dei lotti o della firma del contratto
di divisione. Tale disposizione non comporta infatti ovviamente una deroga alle
norme relative al trapasso di proprietà dei beni e dei diritti immobiliari.
Tanto è
vero che, nella sentenza citata dall'autorità di tassazione nella decisione impugnata
(DTF 102 II 197), il Tribunale federale ha precisato che, se la
successione comprende degli immobili, la divisione reale avviene solo con la
modifica dell'iscrizione a registro fondiario.
4.4.
Ne
consegue che l'imposta di donazione relativa alla citata liberalità dev'essere
calcolata, come deciso dall'Ufficio imposte di successione e donazione, sul
valore di stima ufficiale in vigore al 27 giugno 1996.
- In
via subordinata, il ricorrente chiede poi che sia applicata la disposizione
transitoria di cui all'art. 46 della legge cantonale sulla stima ufficiale, che
accorda una riduzione delle stime entrate in vigore negli anni '90.
5.1.
Negli
ultimi anni la normativa in materia di stima ufficiale della sostanza
immobiliare ha subìto diverse modifiche, in seguito ad interventi legislativi e
giurisprudenziali:
-
il
1° gennaio 1997 è entrata in vigore la legge sulla stima ufficiale della
sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst), che ha abrogato la legge sulla
stima ufficiale della sostanza immobiliare del Cantone del 25 novembre 1936;
-
il
20 marzo 1998, il Tribunale federale ha dichiarato incostituzionale l'art. 45
Lst, che non entrerà pertanto mai in vigore (DTF 124 I 159);
-
con
effetto retroattivo al 1° gennaio 1999, la legge del 7 febbraio 1999 ha modificato
gli articoli 47 e 48 Lst.
5.2.
Nel caso
qui in discussione, che si riferisce alla tassazione di una donazione avvenuta
nel 1996, è evidentemente applicabile ancora la legge sulla stima del 1936, in
vigore fino alla fine del 1996.
Infatti,
la legge sulla stima del 1996 è entrata in vigore solo il 1° gennaio 1997 (cfr.
ordinanza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 1996). Essa si applica
pertanto ai soli periodi fiscali successivi alla sua entrata in vigore. In
particolare, per quanto concerne l'imposta di successione e donazione, è
applicabile solo alle successioni apertesi o alle liberalità eseguite a partire
dal 1° gennaio 1997.
Quanto
alle modifiche approvate dal popolo con votazione del 7 febbraio 1999, la loro
entrata in vigore è stata stabilita a partire dal 1° gennaio 1999 (cfr.
ordinanza del Consiglio di Stato del 3 marzo 1999), sicché ne è esclusa un'applicazione
retroattiva ai periodi fiscali precedenti il 1999.
5.3.
Come
rilevato ripetutamente da questa Camera (cfr. in particolare RDAT
II-1999 n. 8t e RDAT I-2001 n. 12t), per evidenti ragioni di parità di
trattamento fra i contribuenti è necessario che a tutti siano applicate le
disposizioni sulla stima immobiliare che vigono al momento determinante. I
ricorrenti non possono infatti invocare una disciplina della stima immobiliare
a loro più favorevole, che sia entrata in vigore in un momento successivo a
tale data ma prima che la loro tassazione fosse passata in giudicato.
Per
rispondere al quesito quale sia il diritto applicabile in caso di una modifica
della base legale, vige infatti il principio che sono determinanti quelle
disposizioni che valgono per l'adempimento della fattispecie da disciplinare
giuridicamente o che comportano conseguenze giuridiche. Modifiche sopravvenute
in seguito devono essere lasciate inosservate (StE 1995 B 110 n. 5; DTF
119 Ib 110 consid. 5 e giurisprudenza citata).
- Anche
la censura relativa alla pretesa disparità di trattamento determinata dall'applicazione
di una stima ufficiale poi ridotta dallo stesso legislatore cantonale, è già stata
respinta dalla Camera di diritto tributario.
6.1.
Si deve infatti
tener presente che, di fronte alle stime in vigore al momento dell'entrata in
vigore della nuova legge, era ben difficile progettare una disciplina
transitoria che fosse in grado di cancellare tutte le disparità di trattamento
esistenti e che si sono tollerate per lunghi anni. La ragione per cui si sono
inserite le norme transitorie deve infatti ricercarsi nella volontà di riequilibrare
i valori di stima più vecchi con quelli più recenti per una maggiore parità di
trattamento fra i proprietari di sostanza immobiliare ubicata in comuni la cui
revisione delle stime è avvenuta in tempi diversi. Ciò significa che le
disparità di trattamento, che le norme transitorie vogliono almeno attenuare a
partire dal 1° gennaio 1997, c'erano già in precedenza. Per effetto dei turni
di revisione generale previsti dalla legge abrogata, infatti, vi erano e vi
sono tuttora palesi squilibri fra i valori vigenti in un comune e quelli in
vigore in un altro; squilibri che erano stati fino ad allora tollerati,
nonostante le ripercussioni che avevano sulle imposte e sui sussidi calcolati
in base a tali valori. Introducendo la riduzione del 20% (30% per il periodo
1999/2000) per le stime più recenti, il legislatore non è certo stato in grado
di stabilire la perfetta parità di trattamento tra i contribuenti del Canton
Ticino, ma ha potuto tutt'al più mitigare le disparità esistenti.
La Camera
ha pertanto concluso con l'affermazione che sarà solo l'entrata in vigore delle
nuove stime, calcolate in base alla legge ora in vigore, che consentirà di disporre
di valori omogenei in tutti i comuni. Fino a quel momento, i proprietari di immobili
dovranno rassegnarsi a convivere con le difformità esistenti (cfr. RDAT
I-2001 n. 12t; RDAT II-1998 n. 17t p. 337; RDAT I-2000 n. 2t p.
605).
6.2.
Come
affermato nella sentenza più recente fra quelle poc'anzi citate, la disparità
di trattamento più grave sarebbe quella che nascerebbe dall'accoglimento della
pretesa del ricorrente: se infatti si applicasse alla successione di cui egli è
beneficiario, che si è aperta nel 1996, una norma transitoria entrata in vigore
solo nel 1997, si privilegerebbe il suo caso rispetto a tutte le altre
successioni e donazioni tassate con gli stessi valori negli stessi anni.
Ciò che
chiede il ricorrente non è infatti altro che un'applicazione retroattiva delle
norme contenute nella legge sulla stima entrata in vigore il 1° gennaio 1997.
Ma l'applicazione retroattiva di una norma fiscale come quella di cui si tratta
comporterebbe un lavoro amministrativo di dimensioni proibitive: si tratterebbe
infatti di riaprire un gran numero di tassazioni già passate in giudicato.
Inoltre, si dovrebbero coerentemente riaprire le altre tassazioni ordinarie
(sulla sostanza) per i periodi dal 1991 in avanti. Non solo: si dovrebbero
riesaminare anche decisioni con cui sono stati negati sussidi, in base a
calcoli effettuati sulla base dei valori di stima entrati in vigore negli anni
'90 (RDAT I-2001 n. 12t).
- Il
ricorso è pertanto integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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