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Numero d'incarto:
80.2001.178
Data decisione, Autorità:
24.09.2002, CDT
Incarto n.
80.2001.00178
Lugano
24 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 29 novembre 2001
in materia di: IFD 1998
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
tassazione IFD 1998 l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG)
negava carattere di spese giustificate dall'uso commerciale ai premi relativi a
due polizze di assicurazioni sulla vita concernenti gli azionisti __________
__________ e __________ __________, aggiungendoli all'utile della società in
quanto prestazioni valutabili in denaro a favore dei due suddetti azionisti
(cfr. decisione su reclamo in materia di IFD 1998, dell’ 8 novembre 2001).
Alla voce
"assicurazioni" del conto economico della contribuente figurano
caricati nell' esercizio 1998, premi assicurativi dell’ azionista __________
__________ per fr. 25'198.- e dell’azionista __________ __________ per fr.
49'408.-, per un totale di fr. 74'606.-. Non sono invece stati ripresi i premi
per complessivi fr. 35'306.- relativi all’azionista __________ __________
__________, per altro già ammessi in deduzione nei precedenti periodi, anche se
formalmente la beneficiaria del contratto era la __________ __________ e non la
__________ __________ __________.
1.2.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________ __________, assistita dalla
__________ __________ __________ __________, contesta il mancato riconoscimento
degli importi relativi ai due suddetti premi assicurativi.
La
Divisione delle contribuzioni, dal canto suo, propone la reiezione del ricorso.
Degli
argomenti ricorsuali e responsivi verrà detto in seguito, per quanto
necessario.
- 2.1.
Gli
articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta
sull'utile delle persone giuridiche, che costituiscono utile netto imponibile
il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente
(lett. a), come pure tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del
conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute
dall'uso commerciale (lett. b), in particolare le distribuzioni palesi o
dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso
commerciale.
2.2.
La
dottrina ha così riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di
utili" che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82
al § 18, p. 456 s.; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte
1998, n. 28 al § 10, p. 172):
·
una prestazione da parte della società, senza
una corrispondente controprestazione;
·
il fatto che la prestazione si traduca in un
vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe
stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
·
il fatto che il menzionato carattere della
prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia
riconoscibile da parte degli organi societari.
2.3.
In caso
di distribuzione dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione.
In particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente,
bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata
è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier,
Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 225; ASA 32 p. 102). Per valutare
l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore della prestazione fatta
a terze persone, conformemente a criteri commerciali (cfr. Rivier, loc.
cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz,
Berna 1969, vol. III, p. 40).
2.4.
Sono
considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione
stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure
dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op. cit.,
p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le
persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle circostanze,
traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della
prestazione insolita (cfr. ASA 45 p. 595).
2.5.
La
giurisprudenza ha per es. riconosciuto come spesa giustificata dall'uso commerciale
il premio pagato da una società anonima che ha contratto una polizza assicurativa
sulla vita dell'azionista, senza che questi ne sia il beneficiario, poiché mediante
questa assicurazione la società si è assicurata contro il rischio che
rappresenterebbe per lei il decesso del proprio direttore (Maute/Steiner,
Steuern und Versicherungen, Muri-Bern 1992, p. 164; ASA 65 757). Se poi
la società cede all'azionista l'importo assicurato, gli concede una prestazione
valutabile in denaro (ASA 65 758; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,
3.a ed., Berna/Stoccarda 1993, p. 463).
Non è
invece giustificato dall'uso commerciale il pagamento da parte di una società
anonima del premio di un'assicurazione sulla vita dell'azionista, stipulata
dalla società stessa, se quale beneficiario è stato irrevocabilmente istituito
l'azionista medesimo (Maute/Steiner, loc. cit.). Analogamente non sono
stati considerati quale spesa commercialmente giustificata i premi pagati da
una società anonima alla previdenza professionale a favore dell'azionista
principale, se tra questi e la società non esiste un rapporto di lavoro (ASA
64 494).
- Per
meglio chiarire la fattispecie, la Camera di diritto tributario ha dato
incarico al proprio Ispettore di prendere contatto con il rappresentante della
ricorrente e di redigere un rapporto dettagliato sull’oggetto del ricorso e sul
contesto in cui sono maturate le spese in contestazione.
3.1.
Per
quanto riguarda le due spese litigiose, va rilevato che l’ azionista __________
__________ ha stipulato il 14 agosto 1997 la polizza no. __________ presso la
__________ __________ di __________ __________ per un capitale assicurato di
$Usa 1'000'000.- al 14 agosto 2026; beneficiari iscritti i nipoti. Dal canto
suo, l' azionista __________ __________ ha stipulato il 22 giugno 1998 la
polizza no. __________ __________ - presso la __________
__________ __________ di __________ __________ per un capitale di $Usa
600'000.- al 22 giugno 2025; beneficiaria la società __________ __________
__________. __________ __________ dello stesso __________.
Il 21
gennaio 1998 veniva stipulato un contratto tra gli azionisti della __________
__________ __________ __________ __________, __________ __________ e __________
__________ __________ relativo alla riorganizzazione della struttura societaria.
Tra le varie clausole contrattuali ve ne è una, la n. 9, in cui si definiscono
i rapporti in caso di morte fra l'azionista __________ __________, l’azionista
__________ __________ __________ e la __________ __________ __________. In
questa clausola si lascia agli eredi in caso di morte degli azionisti menzionati
la facoltà di scelta tra l’acquisto delle azioni secondo le condizioni stabilite
e la somma dell’assicurazione sulla vita, precisando che nel caso in cui la
scelta fosse caduta sulle azioni la somma assicurata sarebbe andata a beneficio
della società.
Sottoscrivendo
questa clausola __________ __________ non ha modificato la clausola
beneficiaria del contratto d’assicurazione, per la quale alla sua morte la
somma assicurata sarebbe stata versata ai nipoti, ma ha stabilito che le sue
azioni sarebbero rimaste alla società medesima e non sarebbero passate agli
eredi, a meno che i nipoti beneficati dalla polizza assicurativa avessero rinunciato
all’incasso della somma assicurata a favore della società.
In altre
parole, con la clausola contrattuale in discorso, __________ __________ ha di
fatto stabilito che il beneficiario economico della polizza assicurativa fosse
in ultima analisi la società stessa, vuoi perché avrebbe acquisito al decesso
le azioni dell’azionista __________, vuoi perché, nell’altra ipotesi, si
sarebbe arricchita della somma assicurata.
La
situazione non appare sostanzialmente diversa da quella della società anonima
che contrae una polizza assicurativa sulla vita dell'azionista, senza che
questi ne sia il beneficiario, garantendosi così mediante questa assicurazione
contro il rischio che rappresenterebbe per lei il decesso del proprio azionista
(cfr. supra consid. 2.5.). Poco importa che nel presente caso questo risultato
sia stato raggiunto attraverso modalità specularmente invertite rispetto a
quelle evocate ricordate nella già citata sentenza (ASA 65 758; Cagianut/Höhn,
loc. cit.).
Non vi
sono quindi motivi, così stando le cose, di non riconoscere come commercialmente
giustificato il costo caricato alla gestione 1998 della __________ __________
__________ concernente i premi assicurativi legati alla polizza dell'azionista
__________ __________.
3.2.
Diversamente
ne va dei premi pagati dalla ricorrente per la polizza assicurativa
dell’azionista __________, poiché beneficiaria della somma assicurata è una società
terza, la __________ __________ __________. __________ __________ dello stesso
__________ __________.
D’altronde,
la clausola n. 9 del contratto stipulato il 21 gennaio 1998 tra gli azionisti
della __________ __________ __________ __________ __________, __________
__________ e __________ __________ __________ non riguarda l’azionista
__________, ma unicamente __________ __________ e __________ __________
__________, i cui premi assicurativi, come già rilevato, sono stati pacificamente
ammessi quale costo aziendale.
3.3.
Ne viene
che l’importo della ripresa deve essere limitato all’ importo dei premi della
polizza assicurativa dell’azionista __________, che ammonta a fr. 49'408.-.
Ponendosi sul versante dell’azionista, questo importo, non costituendo un costo
aziendale, va qualificato come prestazione valutabile in denaro a suo favore.
Nel suo
rapporto l’Ispettore fiscale ha per altro rilevato che per gli esercizi 1999 e
2000 i premi relativi alla polizza in questione sono stati assunti privatamente
da __________ __________.
- Il
rapporto dell’Ispettore, per far luce sulla fattispecie, ha rilevato una serie
di elementi ulteriori che esulano tuttavia dal quadro del presente ricorso e
che riguardano gli sviluppi societari a seguito dell’accordo di
riorganizzazione. Tali aspetti potranno semmai formare oggetto d’esame da parte
dell’autorità fiscale, ma non influiscono sul presente giudizio. Di ciò si
dovrà tener conto nell'accollare le spese di giudizio. Le spese del rapporto
dell’ Ispettore, quantificabili in complessivi fr. 800.-, vanno pertanto messe
in conto della presente ricorso in ragione di fr. 200.- e caricate al ricorrente
in ragione della soccombenza (tre quinti).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 144 LIFD
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell' 8 novembre 2001 è riformata nel
senso che l’importo della ripresa sui premi assicurativi è limitato all’
importo dei premi della polizza assicurativa dell’azionista __________, pari a
fr. 49'408.-.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
- Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.-
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.-
c. spese
di verifica fr. 200.-
per un
totale di fr. 580.-
sono a
carico della ricorrente in ragione di 3/5 (tre quinti) e, meglio di
fr. 348.-.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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