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Numero d'incarto:
80.2001.171
Data decisione, Autorità:
05.09.2002, CDT
Incarto n.
80.2001.00171
Lugano
5 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2001
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, non
avendo i coniugi __________ e __________ __________ inoltrato la dichiarazione
fiscale 1995/96 neppure dopo la scadenza della settima proroga (20 ottobre
1996), l’Ufficio di tassazione di Biasca infliggeva loro, con decisione del 12
dicembre 1996, una multa disciplinare di fr. 50.-, diffidandoli nel contempo a
presentare la dichiarazione entro 10 giorni, con l’avvertenza che, decorso
infruttuoso tale termine, avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio;
-
che,
quindi, con decisione del 19 maggio 1997, l’Ufficio notificava ai coniugi
__________ la tassazione d’ufficio IC/IFD 1995/96, nella quale commisurava il
reddito del lavoro in fr. 10'000.-, quello aziendale in fr. 100'000.- ed il
reddito imponibile in fr. 88'530.- per l’IC e fr. 94'230 per l’IFD;
-
che i
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 13 giugno 1997,
chiedendo di essere convocati per un colloquio;
-
che,
all’udienza del 7 settembre 1999, i contribuenti si impegnavano a presentare la
documentazione necessaria alle tassazioni dei periodi 1995/96 e 1997/98, entro
il 30 settembre 1999;
-
che il 22
ottobre 1999 i contribuenti inoltravano la dichiarazione 1997/98;
-
che
l’Ufficio li convocava pertanto ad una nuova udienza da tenersi in data 28 ottobre
1999;
-
che di
tale audizione non risulta esservi agli atti alcuna documentazione;
-
che, il
12 giugno 2001, l’Ufficio di tassazione si è rivolto ai contribuenti,
attribuendo loro un termine fino al 6 luglio 2001, per presentare
documentazione varia, relativa alle entrate e alle uscite del periodo di
computo ed alla situazione patrimoniale al 1.1.1997;
-
che il 10
luglio 2001 i reclamanti inviavano all’autorità di tassazione della documentazione,
spiegando nel contempo che altri documenti, relativi alle entrate e uscite
concernenti l’attività agricola, erano stati sequestrati dalla Procura
nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di __________
__________;
-
che
all’udienza del 12 luglio 2001 veniva attribuito ai reclamanti un ulteriore
termine fino al 20 luglio 2001 per produrre la documentazione ancora mancante e
necessaria per definire la tassazione impugnata;
-
che
l’Ufficio avvertiva i contribuenti che, in mancanza della documentazione richiesta,
il reclamo sarebbe stato “respinto e confermata l’imposizione del reddito aziendale
di fr. 100’000”;
-
che tale
termine veniva poi prorogato fino al 31 agosto 2001, con lettera del 6 agosto
2001;
-
che, con
decisione del 22 ottobre 2001 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo,
con la seguente motivazione:
Tenuto conto che il contribuente non ha
dato seguito alla richiesta di documentazione del 12 luglio 2001 ove si
precisava chiaramente che in assenza di detta documentazione il reclamo sarebbe
stato respinto, nonché tenuto conto dei vari elementi figuranti nell’incarto,
il reclamo contro la tassazione 95/96, ed in particolare contro il reddito
aziendale stabilito in via valutativa in Fr. 100'000.– netti, viene respinto;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________
chiedono che, “alla luce dei dati raccolti nel frattempo… il reclamo venga di
nuovo valutato sulla base degli elementi” presentati, ed allegano a tal fine un
“conto d’esercizio” relativo al biennio 1993/94;
-
che
chiedono inoltre la deduzione di contributi al 3° Pilastro per complessivi fr.
6'255.-, pagati nel 1993, e fr. 4'745.-, pagati nel 1994;
-
che con
lettera del 12 dicembre 2001 il presidente della CDT, visto come i ricorrenti
con il ricorso abbiano prodotto per la prima volta la contabilità relativa agli
esercizi 1993 e 1994 della ditta individuale, ordinava l'allestimento di una
verifica fiscale, attribuendola all'Ispettore della Camera;
-
che la
verifica aveva luogo il 6 agosto 2002 presso l'Ufficio del fiduciario dei ricorrenti;
-
che lo
stesso giorno, dopo aver esaminato il resoconto della gestione aziendale
1993-94, allestito dall'attuale fiduciario del contribuente sulla base della
documentazione di base e corredato dai vari dettagli delle voci componenti le
entrate e i costi aziendali, sempre l'8 agosto 2002 veniva raggiunto un accordo
in virtù del quale il reddito aziendale dei due esercizi in discussione veniva
fissato in fr. 60'000.- di media annua;
-
che,
sempre nel citato accordo, veniva convenuta la deduzione dei contributi versati
quale indipendente alla previdenza professionale vincolata, III Pilastro A,
pari a fr. 5'500.- di media annua;
-
che
inoltre i debiti al 1° gennaio 1995 venivano stabiliti, sulla scorta della
documentazione presentata, in fr. 686'000.-;
-
che
questo giudice non ha motivo di scostarsi dall'accordo raggiunto, poiché poggia
su dati contabili esaurienti o comunque tali da consentire una ricostruzione
attendibile;
-
che
pertanto il presente ricorso può essere evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2
della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910,
modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di
decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non
pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;
-
che si
giustifica nondimeno di porre la tassa di giustizia a carico dei ricorrenti,
come pure le spese di verifica di complessivi fr. 600.-, poiché, se il
loro precedente fiduciario avesse presentato i dati contabili così come ha
saputo presentarli il loro attuale rappresentante, la presente causa sarebbe
stata evitata o quanto meno evitabile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è accolto a' sensi dei considerandi.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di verifica di fr. 600.-
c. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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