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Numero d'incarto:
80.2001.16
Data decisione, Autorità:
11.10.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00016
Lugano
11 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Stefano Bernasconi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2001
in materia di: revisione IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, 6500 __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il
15 novembre 1999 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________
__________ e a sua moglie __________ la tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000,
esponendogli l'importo delle rendite (AVS/AI; Cassa pensione) e concedendogli
le deduzioni come richiesto nella dichiarazione.
Sempre in
data 15 novembre 1999 l'Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti una
nuova tassazione IC/IFD 1999-2000 (a valere dal 1° settembre 2000), in cui
stralciava dai redditi l'importo della rendita semplice per figli di un
beneficiario di rendita, che da quella data non gli veniva più versato al padre
unitamente alla rendita di cui è titolare, ma veniva corrisposto direttamente
al figlio.
- Il
2 dicembre 2000 i coniugi __________ presentavano reclamo contro entrambe le
suddette notifiche, chiedendo la deduzione per figli agli studi in
considerazione del fatto che il figlio __________ studia fuori Cantone e,
meglio, nel Canton Vaud.
Il 14
agosto 2000 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo dei contribuenti e confermava
entrambe le notifiche, rilevando che il figlio __________ al 1° gennaio 1999,
data determinante per stabilire il diritto alla deduzione, era apprendista.
- Un
ricorso dei coniugi __________, con cui veniva riproposta la richiesta di deduzione
per figli agli studi, veniva respinto dalla Camera di diritto tributario con
sentenza del 7 novembre 2000.
Il 7
dicembre 2000, i contribuenti interponevano ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale. Con lettera del 29 dicembre 2000, dichiaravano di
ritirare il gravame. Di conseguenza, il Tribunale federale stralciava dai ruoli
la causa, per desistenza, con decreto del 5 gennaio 2001.
- Con
istanza del 2 febbraio 2001, __________ e __________ __________ chiedono la
revisione della sentenza della Camera di diritto tributario, nel senso di ammettere
una deduzione di fr. 3'240.- all'anno dal reddito della tassazione intermedia,
per "doppia residenza obbligatoria del figlio studente a carico dei genitori
a __________ ". Infatti, a loro avviso, l'indennità giornaliera AI di cui
beneficia il figlio __________ non li esonererebbe dai loro obblighi legali di
mantenimento.
All'udienza
del 3 maggio 2001, regolarmente convocati, gli istanti non sono comparsi.
__________ __________ si è presentato più tardi presso la cancelleria della
Camera di diritto tributario, affermando di essersi sbagliato circa l'orario di
convocazione e chiedendo una nuova udienza alla presenza dell'intera Camera.
- 5.1.
Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza.
5.2.
Per
quanto attiene alla richiesta degli istanti di essere nuovamente convocati ad un'udienza
dinanzi alla Camera di diritto tributario, la stessa può essere respinta senza
che ne derivi una violazione né della legge tributaria né del diritto
superiore.
Infatti,
se anche si volesse interpretare l'art. 228 cpv. 3 prima frase LT ("il
ricorrente ha il diritto di essere sentito") nel senso che esso garantisce
il diritto ad un'udienza e non semplicemente il diritto ad un contraddittorio
anche per iscritto (sui dubbi posti dall'interpretazione dell'art. 228 cpv. 3
LT, cfr. CDT n. ..__________ del 13 dicembre 2000 in
re B. e E. L.-E., consid. 7.3.), agli istanti è stata offerta tale possibilità,
essendo essi stati convocati ed avvertiti che "in caso di vostra assenza
ingiustificata il ricorso sarà evaso senza ulteriori citazioni". Non
essendosi essi presentati alla data ed all'ora stabilite, la Camera ha
rinunciato ad un'ulteriore udienza, non essendovi del resto esigenze istruttorie
che giustificassero una nuova convocazione.
La
rinuncia ad una seconda citazione è poi senz'altro conforme alle esigenze poste
dal diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.. Il
diritto di essere sentito comprende infatti varie pretese, tra cui quella di
fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro
assunzione, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (Tribunale
federale, 26 febbraio 1996 in re F.-T. e V.-T., consid. 4 b bb).
- 6.1.
Sia in
materia di imposta federale diretta sia in materia di impo-sta cantonale, sono
tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o
sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla
sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).
6.2.
Come già
l’abrogata legge tributaria del 1976, entrambe le legi-slazioni in esame
escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da
lui poteva essere ragionevol-mente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel
corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv.
2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto
della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti
invocare già nella procedura di reclamo o di ri-corso. Decidere altrimenti, ed
ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme
essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazio-ne
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib
89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6;
RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung,
Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision re-chtskräftiger
Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichti-gen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar
zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436; Vallender,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 25 all’art. 51 LAID, p. 575; Richner/Frei/Kaufmann,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 155, n. 42,
p. 1087).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,
cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuen-te
avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger
Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).
Il
Tribunale federale ha così deciso che, quando I'autorità fiscale comunica per
iscritto al contribuente, al momento della notificazione della tassazione,
delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e delle notevoli
maggiorazioni d'imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale
federale, 21 maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14 = ASA 67 p.
391 = RDAF 55/1999 p. 440).
- 7.1.
Gli
istanti, come detto in narrativa, avevano impugnato la tassazione 1999/2000 con
ricorso a questa Camera, chiedendo la deduzione per figli agli studi.
La Camera
di diritto tributario, con sentenza del 7 novembre 2000, ha respinto il ricorso,
argomentando che, alla data determinante per verificare l' esistenza dei presupposti
per la deduzione in questione, cioè al 1.1.1999, il figlio dei riucorrenti non
era studente. Inoltre, la Camera di diritto tributario ha escluso che
__________ __________ potesse essere considerato a carico dei genitori, essendo
al beneficio dell'indennità giornaliera dell'AI.
Ora,
senza invocare alcuno dei motivi di revisione codificati dalle leggi federale e
cantonale, i coniugi __________ chiedono che, invece della deduzione per figli
agli studi negata, sia loro riconosciuta una deduzione "per costi
supplementari obbligatori, per doppia residenza del figlio studente a carico
dei genitori a __________ ".
7.2.
All'accoglimento
dell'istanza di revisione si oppone anzitutto il già ricordato principio per
cui l'istituto straordinario della revisione non ha la funzione di surrogato
del reclamo e del ricorso. In altri termini, non si può rimediare alla mancata
impugnazione di una tassazione con un reclamo mediante l'istanza di revisione.
Gli
istanti hanno impugnato la sentenza di questa Camera al Tribunale federale ed
hanno poi ritirato il ricorso in data 29 dicembre 2000.
Ebbene,
quando un contribuente non ha usato la diligenza che si poteva da lui pretendere,
contestando i pretesi errori della tassazione mediante reclamo o ricorso, la
giurisprudenza esclude la revisione anche se l'autorità fiscale avrebbe dovuto
meglio chiarire la fattispecie prima della tassazione (Tribunale amministrativo
del Canton Argovia, 23 giugno 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 15).
Nello
stesso senso, questa Camera ha recentemente negato che abbiano diritto alla
revisione contribuenti che, dopo che il loro ricorso alla Camera di diritto
tributario è stato respinto, hanno inoltrato ricorso al Tribunale federale ma
ne hanno provocato l'irricevibilità omettendo di versare la garanzia delle
spese processuali. Non basta, in un caso simile, per invocare il rimedio
straordinario, sostenere l'inesattezza del calcolo degli utili da commercio
professionale di immobili, limitandosi peraltro a contestare l'utilizzazione,
da parte dell'autorità fiscale, di conteggi dei costi di carattere provvisorio
(CDT n. ..__________ del 13 dicembre 2000 in re B. e
E. L.-E.).
7.3.
L'istanza
di revisione deve comunque essere respinta anche perché la modifica della
tassazione, richiesta dagli istanti, non trova alcuna giustificazione nella
legge.
Come già
ricordato, infatti, gli istanti ammettono ora di non avere il diritto di beneficiare
della deduzione per figli agli studi, in relazione alla quale avevano a suo
tempo interposto ricorso alla Camera di diritto tributario. Chiedono allora una
diversa detrazione che tenga conto sostanzialmente delle stesse spese sostenute
per il mantenimento del figlio. Una deduzione per "doppia residenza del
figlio studente a carico dei genitori" non entra tuttavia in
considerazione, non trattandosi, da un lato, di una spesa per acquisire il
reddito e non rientrando, dall'altro, nel campo di applicazione delle deduzioni
sociali.
7.4.
Neppure
l'argomento per il quale la decisione in materia di imposta avrebbe ripercussioni
sull'accertamento dei presupposti per poter beneficiare dei sussidi per l'abitazione
porta ad una diversa soluzione. Il fatto che il reddito imponibile accertato
dall'autorità fiscale con decisione passata in giudicato superi il limite per poter
accedere al sussidio e comprometta dunque la situazione economica degli istanti
non è certo una ragione per modificare l'accertamento fiscale stesso.
- L'istanza
di revisione è pertanto respinta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
L'istanza
di revisione è respinta.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia, né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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