-
che,
nella dichiarazione fiscale 2001/2002, __________ __________ chiedeva la
detrazione dal reddito di un importo di fr. 30'000 per l’IC e fr. 20’400 per
l’IFD, a titolo di deduzione per figli a carico;
-
che,
notificandogli la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione dell’11 giugno
2001, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città ammetteva in deduzione a tale
titolo solo un importo di fr. 8'000 per l’IC e fr. 5'100 per l’IFD;
-
che il
contribuente interponeva reclamo in data 30 luglio 2001, chiedendo la deduzione
anche per i tre figli della moglie, a suo carico;
-
che, con decisione
del 15 ottobre 2001, l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il
reclamo, in quanto tardivo;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
ripropone la richiesta di poter beneficiare della deduzione anche per il
sostentamento dei tre figli nati dal precedente matrimonio della moglie ed
argomenta di non essersi avveduto che il termine di reclamo era di soli 30
giorni;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, la
Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un
ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei
termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una
eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
-
che,
infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che gli
art. 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è
consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione
nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 LT precisa
che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una
deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale
a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT, 133
cpv. 3 LIFD);
-
che
il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato
se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un
ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);
-
che,
nella fattispecie, al contribuente la decisione è stata intimata in data 11
giugno 2001;
-
che il
reclamo, inoltrato solo il successivo 30 luglio 2001, è pertanto chiaramente
tardivo;
-
che del
resto gli argomenti contenuti nel ricorso, secondo cui il contribuente non avrebbe
saputo che il termine era di soli 30 giorni e che egli era in quel periodo occupato
con le pratiche per l’entrata dei suoi congiunti in Svizzera, non costituiscono
evidentemente uno dei motivi di restituzione dei termini, previsti dalla legge;
-
che,
infatti, i motivi di restituzione del termine sono tutti caratterizzati dal
presupposto che l’inosservanza del termine non sia riconducibile alla
negligenza del contribuente;
-
che,
invece, nella fattispecie, il ricorrente giustifica la tardività del reclamo
con il fatto di non essersi accorto del termine di trenta giorni, a causa delle
conoscenze scarse della lingua italiana;
-
che tale
giustificazione non è evidentemente idonea a consentire di entrare nel merito
di un reclamo, poiché chi partecipa ad una procedura amministrativa nel Canton
Ticino sa che la lingua ufficiale è l’italiano e che pertanto, se le proprie
conoscenze non gli consentissero di tutelare i propri diritti in modo adeguato,
dovrebbe farsi aiutare da una persona di lingua italiana;
-
che, allo
stesso modo, non possono essere accolte le considerazioni in merito all’arrivo
in Svizzera dei congiunti, circostanza che avrebbe impedito al ricorrente di
interporre tempestivamente il reclamo;
-
che,
infatti, la raccolta della documentazione per l’entrata in Svizzera dei
familiari non costituisce certamente un presupposto per la restituzione dei
termini, secondo gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD;
-
che da
quanto precede discende la conseguenza che la Camera di diritto tributario non
può entrare nel merito del ricorso, essendo la decisione dell’autorità fiscale
già passata in giudicato;
-
che,
eccezionalmente, in considerazione della situazione personale del ricorrente,
si rinuncia tuttavia a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese
processuali.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).