-
che il 25
giugno 2001 l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ __________
__________ sia la tassazione ordinaria, in cui il reddito del lavoro veniva
stabilito in fr. 30'160.- di media annua, sia la tassazione intermedia IC/IFD
1999-2000, a valere dal 1° agosto 1999, in cui il reddito aziendale veniva stabilito
in fr. 25'000.- di media annua;
-
che il
successivo 20 agosto l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente anche
la tassazione ordinaria 2001-02, in cui le veniva esposto il medesimo reddito
aziendale della tassazione intermedia, cui veniva aggiunto un reddito d'altra
fonte in fr. 8'823.-;
-
che a
seguito del reclamo presentato contro quest'ultima decisione, Ufficio di tassazione
e contribuente convenivano in sede d'audizione di ridurre il reddito aziendale
a fr. 20'000.- di media annua e di stralciare completamente il reddito d'altra
fonte (cfr. decisione su reclamo del 10 settembre 2001; verbale d'audizione del
21 agosto 2001);
-
che con
il presente, tempestivo ricorso la contribuente attira l'attenzione sulla sua
precaria situazione finanziaria, facendo presente di ricevere un aiuto
dall'assistenza sociale e di aver chiesto il condono del pagamento delle
imposte;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammettere la possibilità di un accordo
transattivo a condizione che porti unicamente su circostanze di fatto difficili
da accertare;
-
che in
particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi, come il presente, che per la
natura stessa della circostanza di fatto da accertare non consentono un accertamento
esatto;
-
che il
contenuto dell’accordo non può essere rimesso in discussione a piacimento delle
parti: se così fosse lo si priverebbe di ogni rilevanza giuridica;
-
che per
evitare simili conseguenze, l'accordo va valutato secondo il principio della
buona fede;
-
che la
dottrina più recente ritiene che l'accordo costituisce un vero e proprio contratto
di diritto pubblico fra fisco e contribuente, assimilabile alla figura
civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una
controversia od una incertezza circa una relazione giuridica;
-
che, in
altre parole, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di
un'intesa fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo
contrattuale: in tale contesto, il principio della buona fede assume rilevanza
unicamente in ambito interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero
sufficientemente univoci e necessitassero di essere chiariti;
-
che resta
comunque fermo il principio, secondo cui può ritenersi non vincolata dall'accordo
la parte che provi di essere incorsa in un errore essenziale sul suo contenuto
o di averlo firmato senza poter tenere conto di circostanze emerse solo in seguito
(cfr. su tutti questi aspetti: CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re Tu. e CDT
n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re Ki.);
-
che nel
caso in esame l’Ufficio di tassazione e la ricorrente hanno concluso un accordo
dal tenore inequivocabile per il quale il reddito aziendale veniva ridotto nel
periodo fiscale da fr. 25'000.- a fr. 20'000.- e che nel contempo veniva del
tutto stralciato il reddito d’altra fonte di oltre fr. 8'000.-;
-
che la
ricorrente non prova minimamente che tale accordo sia intaccato da errore
essenziale e che a sostanziare tale carenza non bastano certo le difficoltà,
fatte valere nel ricorso, che avrebbe incontrato al momento della compilazione
della dichiarazione d’imposta;
-
che nulla
lascia presagire che il funzionario fiscale con cui ha concluso la transazione
non le abbia spiegato nel dettaglio i termini, per altro semplici, della
stessa;
-
che
eccezionalmente, in considerazione delle condizioni di disagio economico che
hanno indotto la ricorrente a chiedere il condono dell’imposta, questo giudice
prescinde dal prelevare spese e tassa di giustizia.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).