Tax appeal partly granted; case remanded for further fact-finding

80.2001.141Other CourtOct 11, 2001Partially Granted

Summary

The taxpayer challenged the tax office’s assessment of 1997/98 and 1999/2000, seeking deletion of the rental value attributed to the former marital home because it had been declared uninhabitable. The tax office did not oppose removal of the rental value if uninhabitability and unchanged alimony could be verified. The court found that the pretor’s decree confirmed the dwelling was declared uninhabitable, but the file did not sufficiently clarify the separation-related housing arrangements or whether the substitute apartment was free or paid for. It annulled the two objection decisions and remanded the case to the tax office for further inquiry and a new decision. No costs were imposed.

Regest

Art. 144 LIFD; art. 231 LT; taxation of rental value and maintenance payments in a separation context. Where a dwelling attributed to a spouse has been declared uninhabitable, the tax authority must clarify the actual housing arrangements and the impact on maintenance before definitively assessing income from other sources. If the evidentiary basis is incomplete, the appellate tax court may annul the objection decisions and remit the matter for supplementary investigation and a new assessment (consid. 2).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.2001.141

Data decisione, Autorità: 11.10.2001, CDT

Incarto n. 80.2001.00141

Lugano 11 ottobre 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2001

in materia di: IC/IFD 97/98 intermedia, IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che nella tassazione intermedia (per separazione) IC/IFD 1997-98, a valere dal 1° giugno 1998 e nella successiva tassazione ordinaria IOC/IFD 1999-2000 l'Ufficio di tassazione esponeva a __________ __________ un reddito d'altra fonte di fr. 38'100.- di media annua, comprensivo degli alimenti che le sono versati dal marito e del valore locativo dell'abitazione di __________ /__________, che le era stata attribuita in uso esclusivo dal Pretore con decreto del 21 agosto 1998 (cfr. decisioni su reclamo 1997-98 -intermedia- e 1999-2000 del 10 settembre 2001);

  • che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede lo stralcio del valore locativo di __________, poiché dichiarata inabitabile;

  • che l'Ufficio di tassazione non si oppone allo stralcio del valore locativo, a condizione che sia verificata l'inabitabilità e nel contempo l'immutato ammontare degli alimenti;

  • che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • che la contribuente ha allegato al ricorso il decreto del 28 ottobre 1998 del Pretore di Bellinzona;

  • che dal citato decreto si evince che l'abitazione di __________ è in effetti stata dichiarata inabitabile dal medico delegato in data 18 settembre 1998;

  • che, sempre dal citato decreto, emerge pure che il termine per abbandonare l'abitazione coniugale è stato prorogato al 15 novembre 1998, data dalla quale la ricorrente avrebbe potuto disporre dell'appartamento dell'ing. Nello __________ in via Contrada __________ a __________;

  • che in simili condizioni appare necessario annullare le decisioni su reclamo impugnate e retrocedere gli atti all'Ufficio di tassazione perché abbia a convocare la ricorrente per meglio chiarire i diversi aspetti legati alla separazione, segnatamente per verificare l'importo degli alimenti, non essendo dato sapere se l'appartamento sostitutivo dell'abitazione di __________ sia stato messo a disposizione __________.


a titolo gratuito o a titolo oneroso.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è evaso nel senso dei considerandi.

§ Di conseguenza, annullate le due decisioni su reclamo del 10 settembre 2001 in materia di IC/IFD 1997-98 (intermedia per separazione) e IC/IFD 1999-2000, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione di Bellinzona per nuova decisione dopo complemento d'istruttoria.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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