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Numero d'incarto:
80.2001.133
Data decisione, Autorità:
26.09.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00133
Lugano
26 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2001
in materia di: IC/IFD 2000 intermedia
presentato da:
__________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 9
ottobre 2000 l’Ufficio di tassazione notificava a __________
e a __________ __________ a __________
la tassazione intermedia IC/IFD 1999-2000 per partenza dal cantone e la
tassazione a valere fino al 31 dicembre 1999 e la tassazione intermedia IC/IFD
per separazione di fatto, avendo la moglie mantenuto il domicilio in __________, dal 1° gennaio 2000;
-
che __________ __________
__________ presentava tempestivo
reclamo, contestando entrambe le notifiche su più punti;
-
che il 13
agosto 2001 l’Ufficio di tassazione, dopo aver sentito gli interessati, accoglieva
il reclamo contro la tassazione intermedia IC/IFD 1999-2000, a valere dal 1°
gennaio 2000;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso __________
contesta la decisione su reclamo del 13 agosto 2001 in materia di tassazione
intermedia, chiedendo che gli atti che la riguardano le vengano spedite al
domicilio di __________, che venga
corretta la deduzione dalla sostanza dei debiti privati, che le sia rimborsata
l’imposta preventiva non ancora restituita relativa ai periodi fiscali
1997-1998 e 1999-2000;
-
che
l’Ufficio di tassazione, prendendo posizione sul ricorso, ammette l’errore
nell’intimazione della decisione, come pure l’errore nella determinazione degli
elementi della sostanza, che non sarebbero stati rettificati secondo il riparto
intercantonale, osservando inoltre che l’imposta preventiva di cui viene
chiesta la restituzione è già stata conteggiata quale acconto sull’imposta
cantonale 1997;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che questa
Camera, preso atto delle osservazioni dell’Ufficio di tassazione, non può far
altro che annullare la decisione su reclamo del 13 agosto 2001 e retrocedere
gli atti all’Ufficio di tassazione perché si pronunci nuovamente, tenendo conto
della ripartizione intercantonale di diversi elementi che concorrono alla
determinazione della sostanza netta imponibile;
-
che per
quanto riguarda la richiesta di restituzione dell’imposta preventiva, che non
sarebbe stata rimborsata, è questione di esazione, che esula dalle competenze
di questa Camera;
-
che, in
simili condizioni, appare opportuno annullare la decisione su reclamo qui impugnata
e retrocedere gli atti all’Ufficio di tassazione, affinché emetta una nuova decisione
su reclamo, se del caso dopo aver nuovamente sentito la ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto a’sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 13 agosto 2001, gli atti del
procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuova decisione.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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