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Numero d'incarto:
80.2001.100
Data decisione, Autorità:
13.03.2002, CDT
Incarto n.
80.2001.00100
Lugano
13 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2001
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
____________________ __________,
rappr. da: __________.
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 __________
__________ chiedeva la deduzione sia per
l'IC sia per l'IFD di spese di malattia per fr. 54'094.- di media annua;
-
che la
richiesta veniva sostanzialmente disattesa dall'Ufficio di tassazione, per il
quale la mancata assunzione dei provvedimenti da parte della Cassa malati escluderebbe
che le spese, di cui viene chiesta la deduzione, possano essere considerate spese
di malattia deducibili (cfr. decisione su reclamo dell'11 giugno 2001);
-
che con
il presente, tempestivo ricorso la contribuente, assistita dalla fiduciaria __________ __________,
ripropone la richiesta di deduzione delle spese di malattia;
-
che,
determinandosi con osservazioni del 12 novembre 2001 sul ricorso, l'Amministrazione
federale delle contribuzioni proponeva sostanzialmente di accogliere il ricorso
e di retrocedere gli atti all'Ufficio di tassazione, perché stabilisca
l'ammontare della deduzione alla luce del suo preavviso;
-
che il 12
dicembre 2001 questa Camera invitava l'Ufficio giuridico della Divisione delle
contribuzioni a compiere gli accertamenti del caso nel senso indicato dall'Amministrazione
federale delle contribuzioni e a comunicarne l'esito alla Camera stessa;
-
che il 20
febbraio 2002 l'Ufficio di tassazione di Locarno e il rappresentante della
contribuente concordavano il riconoscimento delle spese di malattia per fr.
38'494.- di media annua e, meglio, come alla distinta presentata, ad esclusione
delle spese per l'aiuto domestico, ammesse solo in ragione di metà, stante il
computo di una franchigia di fr. 6048.- per l'IC e di fr. 6'078.- per l'IFD;
-
che nulla
osta pertanto a evadere il ricorso nei termini concordati dalle parti, che appaiono
conformi alla legge e aderenti al preavviso dell'Amministrazione federale delle
contribuzioni.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto a'sensi dei considerandi.
§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione di
Locarno per l'emissione di nuovi conteggi.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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