AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2000.92
Data decisione, Autorità:
04.07.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00092
Lugano
4 luglio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2000
in materia di: IC/IFD 95/96 intermedia
e IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 13
luglio 1996 l’Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava la
decisione su reclamo in materia di IC/IFD 1995-96, in cui esponeva a __________
__________, nata nel 1970, un reddito del lavoro lordo di fr. 52'798.-, stabilendo
il reddito imponibile in fr. 39'172.-.
La
decisione passava incontestata in giudicato.
1.2.
__________ veniva poi posta al beneficio di una rendita intera d’invalidità di
fr. 1'738.- mensili con decorrenza dal 1° ottobre 1996 e di fr. 1'783.- dal 1° gennaio
1997. __________ __________ veniva pure posta al beneficio di una pensione
d’invalidità del 50% (II Pilastro) dal 1° aprile al 30 settembre 1996 per un
importo mensile di fr. 1’350.- e del 100% dal 1° ottobre 1996 per un importo
mensile di fr. 2'700.-.
Pertanto
l’Ufficio di tassazione, in data 22 giugno 1998, notificava alla contribuente
una tassazione intermedia per cessazione dell’attività lucrativa a decorrere
dal 1° ottobre 1996 fino alla fine del periodo fiscale, stralciando il reddito
del lavoro e sostituendolo con l’importo della rendita AVS/AI riportato a
dodici mesi.
Il 30
giugno successivo l’Ufficio di tassazione le notificava pure la tassazione
ordinaria IC/IFD 1997-98, nella quale veniva esposto, come nella tassazione
intermedia, unicamente l’importo della rendita AI.
1.3.
__________ presentava reclamo in tempo utile contro le due suddette notifiche
di tassazione, chiedendo lo stralcio del valore locativo, poiché dal mese di
ottobre del 1996 vive in un appartamento che ha preso in affitto a __________ e
non più con la madre ad __________.
In sede
di audizione, il 14 gennaio 2000, l’Ufficio di tassazione precisava che, per
l’IC/IFD 1995-96 (tassazione intermedia), avrebbe aggiunto ai redditi della
contribuente l’importo della pensione, pari a fr. 34'198.- di media annua,
concedendo le deduzioni di legge di fr. 2'000.- per l’IC e di fr. 6'840.- per
l’IFD, ma stralciando per l’IC la quota esente per beneficiari di rendite AI,
invariati restando gli altri elementi. Sempre nelle stesse occasioni, l’Ufficio
di tassazione precisava che ciò sarebbe valso anche per l’IC/IFD 1997-98
(tassazione ordinaria) e che la sostanza all’estero sarebbe stata ridotta a fr.
30'000.- e il reddito a fr. 2'000.-, invariati restando gli altri elementi.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________, madre della
contribuente, contesta le suddette decisioni, argomentando di ritenersi
penalizzata a causa di un errore dell’Ente ospedaliero cantonale, che avrebbe
concesso alla figlia la pensione d’invalidità con effetto retroattivo
all’ottobre del 1996.
-
In
occasione dell'udienza del 26 giugno 2000 le parti, dopo ampia discussione, si
sono confermate nelle rispettive posizioni.
Il
giudice ha dal canto suo avvertito la rappresentante della ricorrente che la
procedura davanti alla Camera di diritto tributario non è gratuita.
Con
lettera del 2 luglio 2000 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster