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Numero d'incarto:
80.2000.76
Data decisione, Autorità:
10.08.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00076
Lugano
10 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________ -__________, __________. __________. __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
tassazione IC/IFD 1999-2000 l’Ufficio di tassazione di __________ esponeva ci
coniugi __________ e __________ __________ -__________ un reddito del lavoro
complessivo di fr. 132'698.- di media annua, dal quale detraeva tra l’altro i seguenti
importi:
a. spese
di trasporto fr. 1'800.-
b. doppia
economia domestica fr. 4'550.-
c. altre
spese professionali fr. 7'523.-
(cfr.
decisione su reclamo del 10 aprile 2000).
- 2.1.
__________ Chiede inoltre
l’allestimento di una tassazione intermedia per cessazione dell’attività della
moglie.
Rileva
inoltre che le spese di trasporto di complessivi fr. 1'800.- per entrambi i coniugi
sono manifestamente insufficienti, dato che sua moglie negli anni 1997-98 era
domiciliata in Italia e doveva compiere ogni giorno 76 chilometri con
l’automobile in assenza di mezzi di trasporto pubblici praticabili, con una
spesa annua di fr. 10'260.-.
Postula
infine il pieno riconoscimento delle spese professionali, tra cui un corso di
specializzazione in medicina tropicale a __________, con l’aggiunta di un
importo di fr. 3'900.- di media annua a quello già riconosciuto.
2.2.
L’Ufficio
di tassazione, malgrado la rilevanza delle contestazioni, ha ritenuto di non
doversi determinare, neppure succintamente.
2.3.
Il
giudice delegato ha chiesto al ricorrente di produrre la documentazione
relativa all’importo che sua moglie è stata tenuta a rimborsare all’Ospedale
__________ __________.
- Tassazione
intermedia per cessazione dell’attività della moglie
Nel ricorso il ricorrente chiede l’allestimento di una tassazione
intermedia per cessazione dell’attività della moglie.
È fuor di
dubbio che la cessazione dell’attività lucrativa, purché duratura, è motivo di
tassazione intermedia tanto per l’IFD (art. 45 lett. b LIFD) quanto per l’IC
(art. 55 lett. b LT).
Sulla
questione tuttavia l’Ufficio di tassazione non si è ancora espresso. Il
ricorso, su questo punto, è quindi prematuro, in assenza di una qualsiasi
decisione dell’autorità fiscale.
Gli atti,
per quanto concerne la richiesta di tassazione intermedia per cessazione
dell’attività della moglie, vanno quindi retrocessi all’Ufficio di tassazione
per la decisione di sua competenza.
- Cessazione
dell’assoggettamento all’IC per partenza dal Cantone
L’art. 7
cpv. 2 LT prevede per l’imposta cantonale la cessazione dell’assoggettamento
fiscale con la partenza dal Cantone.
Orbene,
dagli atti dell’incarto risulta che i contribuenti si sono trasferiti nel corso
del 1999, dopo la nascita della figlia __________ avvenuta il __________ agosto
e, meglio, come comunicato all’Ufficio di tassazione il 24 novembre 1999, a decorrere
dal 22 novembre 1999.
Occorre
quindi retrocedere gli atti all’Ufficio di tassazione perché, dopo gli accertamenti
del caso, si pronunci anche su questo punto e meglio sulla cessazione
dell’assoggettamento ai fini della sola IC.
- Salario
lordo della moglie
5.1.
Il
ricorrente chiede che dal salario della moglie venga dedotto l’importo di fr.
12'354,10 che ha dovuto restituire all’Ospedale __________ __________ di
__________ a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Il 30
luglio 1996 __________ __________ -__________, ora moglie del ricorrente,
sottoscriveva con l’Ospedale Ragionale di __________ una dichiarazione per congedo
pagato e spese di formazione, mediante il quale si impegnava a seguire un corso
di formazione post-diploma in cure intense della durata di due anni, dal luglio
1996 al giugno 1998, beneficiando di un congedo pagato, stante la facoltà
dell’ospedale di chiedere il rimborso totale della tassa d’iscrizione, di
partecipazione, di trasferta e altro, nonché lo stipendio ricevuto durante il
periodo di congedo pagato, incluse la quota della tredicesima, delle vacanze e
degli oneri sociali, in caso di interruzione del rapporto di lavoro per colpa
del dipendente o dietro sua richiesta, prima della scadenza di un periodo di
due anni e due mesi dalla scadenza della formazione.
5.2.
Lo
scioglimento del rapporto di lavoro nel corso del 1999 per iniziativa della
contribuente legittimava l’Ospedale Regionale di __________ a chiedere, come
previsto dal contratto di formazione, la restituzione totale della tassa
d’iscrizione al corso di formazione post-diploma, delle altre spese sopportate
dal datore di lavoro, come pure dello stipendio ricevuto durante il periodo di
congedo pagato. Lo scioglimento del rapporto di lavoro è infatti avvenuto
quando il termine di due anni e due mesi dalla fine della formazione (giugno
1998) non era ancora, e di gran lunga, scaduto.
Per effetto
dello scioglimento prematuro del rapporto di lavoro, il salario della moglie
del ricorrente percepito negli anni 1997 e 1998 si è così ridotto di fatto di
fr. 12'354,10.
5.3.
Anche se
tale riduzione è l’effetto di un evento verificatosi dopo il termine del periodo
di computo, essa va a decurtare le remunerazioni conseguite nel periodo di
computo determinante per la presente tassazione. Si giustifica pertanto di
ridurre il salario complessivamente conseguito negli anni 1997-98 dell’importo
sopra indicato, che __________ __________ -__________ ha dovuto restituire
all’Ospedale regionale di __________.
5.4.
L’importo
restituito comprende in teoria non solo il salario conseguito durante i giorni
di formazione, ma anche altre spese sopportate dal datore di lavoro. Fatta astrazione
dal fatto che nel conteggio dell’Ospedale Regionale non figura alcuna richiesta
di rimborso a titolo di altre spese, ciò non modificherebbe comunque il
risultato, poiché anch’esse andrebbero a decurtare il salario del periodo di computo.
5.5.
Certo, ci
si potrebbe chiedere, sempre teoricamente, se queste “altre spese” non
costituiscano, qualora il rapporto di lavoro non venga sciolto prima del limite
fissato nel contratto di formazione post-diploma, una prestazione (salario) in
natura imponibile.
La
questione può rimanere insoluta nel caso di specie, visto lo scioglimento anticipato
del rapporto di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto di formazione
post-diploma.
Appare
tuttavia del tutto probabile che tale prestazione in natura, se aggiunta al salario,
avrebbe quale contropartita una deduzione di pari importo a titolo di spese professionali
inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio
della professione.
5.7.
Gli atti
del procedimento vanno quindi retrocessi all’Ufficio di tassazione perché determini
di nuovo il salario lordo imponibile in media annua della ricorrente.
- Deduzione
per spese di trasporto
6.1.
6.1.1. Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. aLT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD le
spese professionali deducibili sono le spese di trasporto necessarie dal
domicilio al luogo di lavoro.
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la
deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 27
ottobre 1998). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una
motoleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv.
1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o
di un'automobile privata, la spese deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 27 ottobre 1998).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammassa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le
automobili (art. 3 cpv. DE del 27 ottobre 1998).
La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno
non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati
fuori casa di fr. 11.-- al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del
27 ottobre 1998).
6.1.2. Anche
per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto
dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione
delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato
(art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile
un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il
contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1999-2000: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e
il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
6.2.
Dall’inizio
del periodo di computo fino alla data del matrimonio, avvenuto il 4 settembre
1998, __________ __________ -__________ era domiciliata in Italia a Intra, che
dista da __________ 37 chilometri (cfr. Atlante stradale Michelin).
Dagli
atti dell’incarto non risultano con chiarezza gli orari di lavoro di __________
__________ -. Risulta nondimeno che sottostava, quanto meno durante
periodi determinati, ad una turnistica che prevedeva anche la presenza
notturna. Non risulta inoltre che Irene __________ - risiedesse già
di fatto a __________ prima del matrimonio, né questa Camera può fondare la
propria decisione su simili supposizioni.
Si deve
quindi ammettere che __________ __________ -__________, in ragione della
distanza, della scarsa disponibilità di mezzi di trasporto pubblici tra
__________ e __________ e degli orari di lavoro determinati dalla turnistica, necessitasse
dell’uso dell’automobile per recarsi a __________ dal 1° gennaio 1997 al 31
agosto 1998.
Tenuto
conto di una media di 220 giorni lavorativi all’anno, le trasferte nel biennio
vanno quantificate in 366, per un costo complessivo di fr. 16'250.-, pari a fr.
8'125.- di media annua.
Questa
Camera non può quindi condividere su questo punto la decisione dell’Ufficio di
tassazione, che limita la deduzione a fr. 1'800.-, limitandosi alla seguente
laconica motivazione: “la deduzione per spese di trasporto viene stabilita in
fr. 1'800.- di media annua”, senza per altro precisare le ragioni di questa
decisione né fornire la benché minima giustificazione in sede di ricorso, dal
momento che nessuna osservazione è stata presentata.
- Deduzione
per spese professionali
7.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD
le spese professionali deducibili sono le spese inerenti al perfezionamento e
alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Non
possono tuttavia essere dedotte a titolo di “altre spese necessarie per
l’esercizio della professione” (art. 25 cpv. 1 lett. c LT e art. 26 cpv. 1
lett. c LIFD), le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994;
art. 34 lett. b LIFD), vale a dire le spese inerenti alla formazione di base.
7.2.
Il
ricorrente chiede che gli venga integralmente riconosciuto l’importo delle
spese del soggiorno di sei mesi a __________ per un corso di specializzazione
in medicina tropicale, con conseguente aggiunta di un importo di fr. 3'900.- in
media annua a quello già riconosciuto dall’Ufficio di tassazione.
7.3.
Dall'esame
dell'incarto risulta che l'Ufficio di tassazione ha ammesso la deduzione per
spese professionali nella misura chiesta dal ricorrente e, meglio, di fr.
5'423.- di media annua, aggiungendovi poi quella forfetaria della moglie.
Con
lettera del 7 maggio 2000 all'Ufficio di tassazione, il contribuente, chiedendo
chiarimenti sulla notifica di tassazione, quantificava le spese professionali
da lui personalmente sopportate negli anni 1997 e 1998 in complessivi fr.
16'286.70, pari a fr. 8'143.35 di media annua. In un allegato prodotto a questa
Camera il 18 maggio 2000, il contribuente rettificava poi l'importo delle
deduzioni per spese professionali, elevandolo a fr. 16'851.10, pari a fr.
8'425.55 di media annua.
In tali
importi è ad es. compreso un corso di sei mesi a __________, il cui costo
comprende posizioni quali il vitto, valutato in un primo tempo in fr. 1'040.- e
in un secondo in fr. 2'000.-, e le spese di trasferta, tra cui non soltanto l'andata
e il ritorno in treno alla fine del corso, ma un'andata e ritorno da __________
a __________ per discutere del lavoro di dottorato, un'andata e un ritorno in
automobile durante il corso per riportare il materiale del peso di ca. 30 kg.
Tra le
spese professionali figura poi l'acquisto di un computer e di un modem, come
pure l'abbonamento annuale a Internet. Anche questa spesa può essere ammessa
solo parzialmente, dovendosi tener conto per costante giurisprudenza di una
parte di uso privato, che può variare dal 50% al 25% (cfr. CDT n.
..__________ dell' 8 febbraio 2000 in re F. e J. N.; CDT
n. ..__________ dell' 8 febbraio 2000 in re A. H.; StE
1999 B 22.3 n. 67; RF 50 / 1995 p. 418).
Tutto ben
considerato, questa Camera, tenuto conto della ridondanza delle spese di
trasporto per il corso di perfezionamento indicate dal ricorrente, come pure di
quelle di vitto, elevate a fr. 2'000.- solo in secondo tempo, e a una parte
privata della spesa d'acquisto del computer e dell'abbonamento a Internet,
ritiene di poter quantificare secondo equità le spese professionali del contribuente
in fr. 6'500.- di media annua.
- Intermedia
per riduzione del salario
Il ricorrente chiede al
termine del proprio ricorso informazioni sull’esistenza di una tassazione
intermedia per riduzione, anche consistente, del salario.
La giurisprudenza
cantonale e federale si è già ripetutamente pronunciata su questa questione
negandola (cfr. per le molte, Sentenza del Tribunale federale del 31 gennaio
2000 in re F. e O. D.; Sentenza del Tribunale federale del 19 febbraio
1998 in re R. U., in RDAT II 1998 n. 19t; CDT
n. ..__________ del 24 luglio 1998 in re C.T.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto a’ sensi dei considerandi.
§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione perché emetta
nuovi conteggi conformemente a quanto stabilito nei diversi considerandi.
- Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente in ragione di metà.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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