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Numero d'incarto:
80.2000.71
Data decisione, Autorità:
06.06.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00071
Lugano
6 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2000
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Nella
notifica di tassazione del 15 marzo 1999 l'Ufficio di tassazione esponeva a
__________ __________ un reddito da titoli e capitali di fr. 190'676.- di media
annua. Ai redditi da titoli e capitali dichiarati dal contribuente (fr.
174'471.50 di media annua) l'Ufficio di tassazione ha aggiunto in media annua
l'importo di fr. 32'411.- relativo a un investimento di fr. 653'592.- nel money
market, invocando le disposizioni emanate dall'Amministrazione federale delle
contribuzioni in merito all'imposizione degli utili dei fondi di investimento
orientati alla crescita e rilevando che essi vanno integralmente imposti al
portatore dei certificati di partecipazione nel giorno determinante, vale a
dire nel giorno, che figura sul listino emanato dall'autorità federale, in cui
scadono i redditi, irrilevante essendo il prezzo d'acquisto o il ricavo da
vendite.
-
Il
contribuente presentava reclamo il 6 aprile 1999, contestando tra l'altro
l'esposizione in media annua del reddito conseguito con l'investimento di
__________ parti nel Fondo d'investimento (__________) in dollari e avvertendo
che in quattro mesi il ricavo è stato di circa USD 8'600.-.
L'Ufficio
di tassazione con decisione del 17 aprile 2000 respingeva il reclamo, ribadendo
quanto già esposto nella motivazione della notifica di tassazione.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta nuovamente
l'esposizione di un reddito di fr. 15'205.50. Ritiene ingiusto che gli vengano
imposti redditi calcolati in base a un intero anno cronologico e non all'effettivo
periodo di detenzione delle parti di investimento nel Fondo, consentendo così a
chi ha detenuto le parti prima di lui di conseguire un guadagno alle sue
spalle. Rileva inoltre che l'imposta preventiva del 35% viene trattenuta nel
caso di dividendi su azioni e obbligazioni sull'importo di reddito
effettivamente conseguito.
-
4.1.
Secondo
l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD e l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT, sono
imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente i dividendi, le quote
di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in
denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni
gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.).
4.2.
Nel
presente caso non è in discussione l’imponibilità in quanto tale dei redditi
realizzati con l’investimento di fr. 653'592.- nel money market. In
discussione è unicamente la questione di sapere se il rendimento
dell’investimento debba essere imponibile integralmente al contribuente o
soltanto pro rata temporis dalla data dell’acquisto al momento della sua
tesaurizzazione.
- 5.1.
Questa
Camera ha già avuto modo di sottolineare che ogni acquirente di titoli, che
percepirà l'intero importo degli interessi dovuti alla prossima scadenza, deve
versare al venditore degli interessi pro rata, per il lasso di tempo
durante il quale il venditore era stato ancora possessore del titolo. Questi
interessi pro rata, secondo il Tribunale federale, non sono interessi
pagati dal debitore dell'obbligazione bensì un versamento da parte del nuovo
creditore al precedente, corrispondente agli interessi maturati fino al
trapasso di proprietà ma non ancora scaduti (DTF 107 Ib 209; ASA
63 49 ss.; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 77 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, Vol.
II, Berna/Stoccarda/
Vienna,
1999, p. 21 s.). Essi non possono pertanto essere dedotti dagli interessi che
il nuovo portatore dei titoli percepirà al momento della scadenza (CDT
n...__________ del 28 agosto 1995 in re P.-G.; inoltre CDT
n...__________ del 28 agosto 1995 in re G. R.).
5.2.
Tale
soluzione si giustifica anche per fondi di investimento, sia che distribuiscano
i loro utili (Ausschüttungsfonds), sia che li tesaurizzino (Thesaurisierungsfonds).
A tale
conclusione è giunta ad es. la Commissione di ricorso in materia fiscale del
Canton Vallese (StE 1996 B 24.5 N. 1), che ha ritenuto applicabile la
giurisprudenza del Tribunale federale in materia di interessi obbligazionari,
al rendimento delle parti investite in fondi d'investimento (cfr. DTF
107 Ib 208 ss. e ASA 63 49 ss.), concludendo che il rendimento di tali
fondi deve essere integralmente imposto al detentore delle quote al momento del
pagamento o della contabilizzazione. Il detentore delle quote non può quindi
portare in deduzione da questo reddito ciò che ha pagato al precedente titolare
per gli interessi o i redditi maturati, ma non ancora scaduti.
Anche
questa Camera, così come i giudici della Commissione di ricorso del Canton
Vallese in materia fiscale, condivide le considerazioni del Tribunale federale,
secondo il quale la suddetta soluzione si impone dal momento che il credito per
interessi o reddito non è indipendente dall'obbligazione o dal titolo e che non
può essere oggetto di cessione separata.
Questa
soluzione, come ricordato dal Tribunale federale ed anche dai giudici vallesani,
presenta vantaggi di semplicità in campo fiscale in caso di successive alienazioni
dei titoli. Inoltre è in sintonia con la prassi in materia di imposizione dei
redditi azionari e con il sistema dell'imposta preventiva (StE 1996 B
24.5 N. 1).
5.3.
Di
diverso avviso sembrerebbero invece essere Höhn/Waldburger (op. cit., p.
62), i quali tuttavia sostanziano la loro opinione citando stranamente la
sentenza della Commissione di ricorso vallesana, la quale tuttavia, come si è
visto, è invece giunta alla conclusione opposta.
5.4.
Si
possono certo comprendere le difficoltà provate dai ricorrenti nel capire le
ragioni per cui devono vedersi imporre un reddito che hanno personalmente
conseguito solo in minima parte.
Acquistando
quote __________ (__________) money market per un ammontare di fr. 653'592.-,
come si evince dal conteggio del 2 ottobre 1996 agli atti, il ricorrente ha di
fatto acquistato anche il debito latente d’imposta gravante l'intero rendimento
dall'ultima contabilizzazione al momento in cui ha acquistato le quote. È
tuttavia appena il caso di rilevare che, di converso, in caso di alienazione
delle quote il relativo rendimento verrà imposto al nuovo proprietario non
dalla data dell’acquisto da parte sua delle quote, ma già dall’ultima
tesaurizzazione del rendimento da parte del fondo d’investimento.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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