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Numero d'incarto:
80.2000.66
Data decisione, Autorità:
10.08.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00066
Lugano
10 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2000
in materia di: revisione IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
__________ __________, nata nel 1961, lavora alle dipendenze della __________
__________ di __________, mentre il marito __________, nato nel 1956, è
__________ indipendente a __________ __________ nel Cantone dei __________;
-
che i
coniugi __________ sono domiciliati a __________ e che pertanto essi sono
illimitatamente imponibili nel Canton Ticino;
-
che
pertanto per l'IC l'Ufficio di tassazione considererà il reddito
dell'__________ conseguito nel Cantone dei __________ solo per determinare
l'aliquota;
-
che
invece per l'IFD l'Ufficio di tassazione determinerà sovranamente, in quanto cantone
di domicilio competente per la tassazione IFD, il reddito dell'__________, aggiungendolo
poi agli altri redditi;
-
che il 23
febbraio 1998 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi
__________ e __________ __________ la tassazione IFD 1997-98, in cui determinava
il reddito imponibile in fr. 36'6469.- di media annua;
-
che la
tassazione passava incontestata in giudicato;
-
che il 29
dicembre 1999 i coniugi __________, assistiti dall'avv. __________ __________,
presentavano istanza di revisione della tassazione IFD 1997/98, argomentando
che il Cantone dei Grigioni con decisione del 13 settembre 1999 aveva fissato
il reddito dell'attività agricola indipendente in misura inferiore rispetto a
quello stabilito dall'Ufficio di tassazione;
-
che
l'Ufficio di tassazione respingeva la domanda con decisione del 3 marzo 2000;
-
che il
reclamo dei contribuenti veniva respinto con decisione del 21 marzo 2000;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre assistiti dall'avv.
__________ __________, chiedono l'accoglimento della domanda di revisione e la
retrocessione degli atti del procedimento all'Ufficio di tassazione per nuova
decisione di merito;
-
che l'Ufficio
di tassazione propone invece di respingere il ricorso;
-
che a
seguito dell'udienza del 19 giugno 2000 e del colloquio telefonico con il presidente
della Camera, il rappresentante del ricorrente ha dichiarato con lettera del 24
luglio 2000, di ritirare il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
E` ammesso
il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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