-
che il
Pretore di __________ con sentenza del 29 dicembre 1999 dichiarava sciolto per
divorzio il matrimonio tra __________ __________ e __________ __________;
-
che nella
convenzione omologata dal Pretore le parti convenivano il trasferimento del
fondo part. n. __________ RFD di __________, sul quale sorge la casa d'abitazione,
a __________ __________ __________;
-
che il 25
febbraio 2000 l'avv. __________ presentava all'Ufficio dei registri di
__________ la relativa istanza di trapasso (a seguito di sentenza di divorzio);
-
che il 13
marzo 2000 __________ __________ presentava la dichiarazione d'imposta sugli
utili immobiliari, limitandosi a indicare quale valore di acquisto l'importo di
fr. 162'295.-, vale a dire il valore di stima di venti anni prima;
-
che il 26
luglio 2000 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava al contribuente la
tassazione sugli utili immobiliari, correggendo d'ufficio il valore di stima di
venti anni prima in fr. 171'058.- e aggiungendo sempre d'ufficio quale costo
d'investimento un importo di fr. 40'000.-, determinato peritalmente, relativo
alla costruzione di un garage;
-
che con
reclamo del 13 settembre 2000 il contribuente, facendo riferimento a un colloquio
di due giorni prima presso l'Ufficio di tassazione, rilevava che si era già presentato
a metà agosto presso l'Ufficio di tassazione e che credeva pertanto che quel
colloquio fosse registrato quale reclamo;
-
che,
sempre nel reclamo del 13 settembre, sviluppa numerose altre considerazioni,
tra cui quella di non aver potuto lasciare sguarnito l'ufficio della sua ditta
durante il mese di agosto, delle quali sarà detto in seguito, per quanto
necessario;
-
che con
decisione del 27 novembre 2000 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo in
quanto tardivo;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede l'annullamento della
suddetta decisione su reclamo e conseguentemente la deduzione di ulteriori
spese di miglioria, che stima in fr. 111'000.-;
-
che
l'Ufficio di tassazione con osservazioni del 5 gennaio 2000 propone la
reiezione del ricorso, rilevando abbondanzialmente che i costi delle asserite
migliorie non sono minimamente stati provati;
-
che
all'udienza del 21 febbraio 2001 le parti si sono confermate nelle rispettive
posizioni;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, la
Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un
ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei
termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una
eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
-
che,
infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che l’art.
206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre
reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30
giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine,
stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando
esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è
provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare,
malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente
o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
-
che per
intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del
documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,
4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in
re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);
-
che la
tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata,
e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la
tassazione entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III,
Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);
-
che
il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato
se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un
ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT);
-
che,
nella fattispecie, la tassazione è stata notificata al contribuente in data 26
luglio 2000 ed il reclamo del 13 settembre 2000 è pertanto chiaramente tardivo;
-
che il
ricorrente non invoca nessuno dei motivi di restituzione del termine previsti dall'art.
192 LT né vi sono elementi che inducano a ritenere adempiuto uno di essi;
-
che egli
ritiene tuttavia di avere inoltrato un reclamo tempestivo, essendosi presentato
presso l'Ufficio di tassazione prima della scadenza del termine di trenta
giorni, manifestando il proprio dissenso;
-
che tale
argomentazione non può tuttavia essere accolta, per il fatto che la legge richiede
non solo che il reclamo sia presentato per scritto (art. 206 cpv. 1 LT) ma anche
che il reclamante indichi, nell'atto di reclamo, le conclusioni, i fatti sui
quali esse sono fondate e i mezzi di prova e che i documenti probatori siano
allegati o designati esattamente (art. 206 cpv. 2 LT);
-
che, per
questi ultimi requisiti formali, è poi previsto che, se il reclamo non li soddisfa,
al reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi o per chiedere di
essere sentito, con la comminatoria dell' irricevibilità (art. 206 cpv. 2
ultima frase LT);
-
che,
cioè, l'Ufficio cadrebbe effettivamente in un eccesso di formalismo, se si limitasse
a dichiarare irricevibile il reclamo senza attribuire al reclamante un termine
per sanare i difetti dello stesso;
-
che
tuttavia la forma scritta, per manifestare in modo chiaro e incondizionato la volontà
di impugnare una decisione di tassazione, è condizione minima di ricevibilità
del reclamo, il cui difetto non può essere sanato con un termine di grazia,
tanto più che ne è fatta espressa menzione in calce alla decisione di
tassazione ("Contro la presente decisione potete reclamare per iscritto
allo scrivente Ufficio entro 30 giorni dalla notifica");
-
che,
d'altronde, ci si domanda come potrebbe l'autorità fiscale attribuire ad un contribuente
un termine per emendare un reclamo, quando non le è stata resa nota la sua
intenzione di impugnare la decisione;
-
che
dall'incarto non emergono circostanze che possano far ritenere che il
ricorrente sia stato in qualche modo indotto dal funzionario dell'Ufficio di
tassazione di __________ incaricato dell'esame delle tassazioni in materia di
imposta sugli utili immobiliari ad astenersi in buona fede dal presentare
reclamo per iscritto e che nemmeno ne sono emerse in occasione dell'udienza,
alla quale ha presenziato anche il funzionario in questione;
-
che la
decisione impugnata, con cui l'Ufficio di tassazione si è rifiutato di entrare
nel merito del reclamo del contribuente, appare dunque legittima, con la
conseguenza che la tassazione si deve considerare passata in giudicato e
vincolante anche per la Camera di diritto tributario.
visto per le spese l'art. 231 LT