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Numero d'incarto:
80.2000.202
Data decisione, Autorità:
13.12.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00202
Lugano
13 dicembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 20
novembre 2000 l'Ufficio di tassazione notificava ad __________ __________ la tassazione
IC/IFD 1999-2000, in cui gli concedeva a titolo di spese professionali di
dipendente una deduzione complessiva di fr. 5'097.- di media annua, comprensiva
di un importo di fr. 1'600.- per spese di trasporto;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso il ricorrente fa presente di aver svolto, accanto
alla professione per la quale gli è stata concessa la deduzione di fr. 1'600.-
per spese di trasporto, un'altra attività e, meglio, di essere stato
amministratore di una società, ora in liquidazione, domiciliata in Italia, con
conseguente trasferta bisettimanale di 100 km con spese di trasporto per un importo
annuo di fr. 1'440.- di media annua;
-
che
l'Ufficio di tassazione avverte di essere venuto a conoscenza di tale
circostanza per la prima volta in sede di ricorso e che sono opportuni
ulteriori accertamenti;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
questo giudice non può che aderire alla richiesta di meglio approfondire la situazione
a seguito di quanto emerso in sede di ricorso;
-
che
pertanto si giustifica l'annullamento della decisione su reclamo e la
retrocessione degli atti all'Ufficio di tassazione per nuova decisione dopo
ulteriori accertamenti relativi all'attività di amministratore di una società
domiciliata in Italia e alla deduzione delle relative spese di trasporto;
-
che una
maggior diligenza nella formulazione del reclamo avrebbe verosimilmente evitato
il presente ricorso;
-
che ciò
nonostante il giudice rinuncia, data l'esigua entità della vertenza, a prelevare
spese e tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto a'sensi dei considerandi.
§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione
dopo ulteriori accertamenti.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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