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Numero d'incarto:
80.2000.171
Data decisione, Autorità:
13.12.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00171
Lugano
13 dicembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2000
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: Fiduciaria __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________, nata nel 1938,
domiciliata a __________, divorziata, dichiarava un reddito da titoli di fr.
2'102.- e un reddito da alimenti di fr. 24'000.- di media annua.
Nella notifica
di tassazione del 19 aprile 1999 l'Ufficio di tassazione elevava il reddito
d'altra fonte da fr. 24'000.- a fr. 50'829.- di media annua, aggiungendo il
reddito derivante dalla differenza tra valore locativo dell'abitazione occupata
e affitti versati.
Con
tempestivo reclamo del 17 maggio 1999 __________ __________, assistita dalla
Fiduciaria __________, contestava l'aggiunta della differenza tra valore locativo
e affitto pagato.
Con
decisione dell'11 settembre 2000 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo,
rilevando:
Con scritto
datato 17 maggio 1999, il rappresentante della contribuente contestava la
tassazione IC-IFD 1997/98 del 19 aprile 1999, in particolare per quanto
concerne il reddito d'altra fonte. In data 11 agosto 2000 è stato sentito
telefonicamente il rappresentante della contribuente il quale si riconfermava
integralmente nel reclamo.
Sulla
base di quanto definito con la convenzione omologata dalla Pretura, risulta che
a far tempo dal 1.7.1995 e sino al 30 giugno 1997 l'abitazione di __________
viene attribuita alla contribuente con l'obbligo di versamento da parte della
stessa di un canone locativo di fr. 1'500.--; tutte le spese di gestione,
assicurazione dello stabile, interessi passivi e ammortamenti sono a carico dell'ex
marito.
Tenuto
conto che il valore locativo dell'abitazione calcolato sulla base delle norme
vigenti porta ad un valore tassabile di fr. 45'000.--, l'autorità fiscale ritiene
di tassare la differenza fra il valore locativo e l'affitto versato come alimento
in natura con l'aggiunta delle spese di gestione documentate e sostenute
dall'ex marito.
Il
totale degli alimenti in natura viene quindi definito:
anno 1995
(1.7.1995- 31.12.1995)
diff.
valore locativo - affitto versato fr.
13'500.-
spese
accessorie a carico ex marito fr. 4'567.-
anno 1996
diff.
valore locativo - affitto versato fr.
27'000.-
spese
di gestione a carico ex marito fr.
8'591.-
totale
fr.
53'658.-
media
dei due anni fr.
26'829.-
- Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistita dalla
Fiduciaria __________, propone nuovamente la riduzione del reddito d'altra
fonte a quanto dichiarato e, meglio, a fr. 24'000.- di alimenti, richiamandosi
all'accordo sottoscritto il 24 ottobre 1997. Rileva inoltre che fino alla fine
del 1999 l'abitazione era pure occupata dalla figlia Vera, concludendo che,
anche sotto questo profilo, non si giustifica l'imputazione dell'intero valore
locativo alla ricorrente.
L'Ufficio
di tassazione propone invece di respingere il ricorso.
- La
Camera di diritto tributario, fondandosi sulla natura della transazione che
interviene fra fisco e contribuente, ha ripetutamente escluso che il
contribuente possa recedere dall'accordo, quando lo stesso sia validamente costituito
(cfr. p. es. CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba.; CDT
n. 259 del 4 settembre 1989 in re Ka.). La soluzione raggiunta in suddette
decisioni appare consolidata, alla luce dei più recenti sviluppi dottrinali in
materia di transazione, sui quali ci si soffermerà nelle considerazioni che
seguono.
3.1.
Benché la
legge tributaria ticinese e la legge federale sull'imposta federale diretta non
prevedano l'istituto processuale dell'accordo transattivo (Verständigung),
dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate
condizioni (cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum ZH StG, vol. III, p. 336 s.; Masshardt,
Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer,
2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108).
L'accordo
può tuttavia portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare,
che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein,
op. cit., p. 5; Reimann/Zuppin-
ger/Schärrer, op. cit., p. 337). In particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi in cui, data la
natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è possibile un
accertamento esatto.
3.2.
Secondo
la dottrina risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità
fiscale e come tale è da considerare un provvedimento dell'autorità (behördliche
Massnahme; cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Proprio per questo
aspetto, l'accordo differisce dalla convenzione (Abmachung), dalla cui
natura contrattuale discendono per entrambi gli stipulanti conseguenze
vincolanti sia sul piano dei fatti che su quello del diritto (cfr. Blumenstein,
op. cit., p. 7). Blumenstein definisce in modo scultoreo l'accordo quale atto
preparatorio della notifica della tassazione (Vorbereitung der zutreffenden
Veranlagung [cfr. Blumenstein, op. cit., p. 8]).
Sebbene,
per la sua natura di mero atto - di natura procedurale - preparatorio della
successiva decisione dell'autorità, l'accordo non sia vincolante, il suo
contenuto non può essere rimesso in discussione a piacimento delle parti: se
così fosse lo si priverebbe di ogni rilevanza giuridica. Per evitare simili
conseguenze, l'accordo va valutato secondo il principio della buona fede (Treu
und Glauben) (Blumenstein, op. cit., p. 9).
3.3.
Questa
opinione è stata messa in discussione dalla dottrina più recente, che contesta
la mera natura 'procedurale' che si attribuisce in tal modo all'intesa.
Partendo
dall'elemento dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che
nel caso dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di
una decisione. L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una
manifestazione di volontà riferita ad un caso concreto: Der Abschluss der Einigung
trägt offensichtlich vertragliche Züge. Behörde
und Steuerpflichtiger erklären aus freiem Entschluss, sich an diese oder jene
Regelung halten zu wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu
wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt,
bilden durch ihre Uebereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende
Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich
verbindlich ist (Rickli, Die Einigung
zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; cfr. Duss,
Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69).
Si tratta
di un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente,
che la dottrina (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla
figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti
eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli
stessi autori propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e
contribuente accordo quando avviene prima o nel quadro della procedura di
tassazione, ed invece transazione se segue la decisione e si produce nel corso
del procedimento di reclamo.
3.4.
Come si
vede, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa
fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In
tale contesto, il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in
ambito interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero
sufficientemente univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più
esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il contribuente, che si è impegnato,
sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi
semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo (CDT n. 98 del 3
maggio 1993 in re Tu.; CDT n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re Ki.).
Resta
fermo, peraltro, il principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo
cui può ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa
in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter
tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n.
296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare
considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della
transazione in discorso.
- 4.1.
Nel caso
in esame, in occasione di un'audizione avvenuta il 24 ottobre 1997 tra Autorità
fiscale e rappresentanti della contribuente e del suo ex coniuge, veniva sottoscritto
il seguente verbale:
-
E' accettata la data del 6 luglio 1993
quale separazione delle partite fiscali;
Al marito verrà imposto, in considerazione di tale situazione, un valore locativo
complessivo, compreso il contributo della moglie, di fr. 45'000.- annui lordi,
a fronte del quale vengono riconosciute spese di manutenzione e interessi
passivi per complessivi fr. 75'842.- annui (fr. 26'035.- + fr. 49'807.-), con
conseguente deduzione dal reddito della differenza passiva;
3
.Gli alimenti vengono dedotti al marito e imposti alla moglie nell'importo annuo
di fr. 96'000.-;
Cessando il 30 giugno 1997, gli alimenti saranno tassati rispettivamente
dedotti nel periodo fiscale 1997/98 per l'importo di fr. 24'000.- di media
annua (fr. -48'000.- : 2). Questa soluzione è inevitabile in quanto gli
alimenti sono temporanei e la nuova giurisprudenza della CDT non permette più
la tassazione intermedia in seguito a variazione o cessazione degli stessi;
Al momento della separazione delle partite fiscali è stato attribuito alla moglie
l'importo di fr. 1'000'000.- di sostanza a titolo di liquidazione degli aumenti.
Tale importo viene tassato quale credito senza interessi alla moglie e dedotto
quale debito senza interessi al marito a partire dal 6 luglio 1993 (tassazione
intermedia 1993/94) .
La presente è
accettata seduta stante dal rappresentante della signora __________ __________,
mentre il rappresentante del marito sottoporrà al cliente il verbale. Il sig.
__________ prenderà posizione entro 15 giorni dal testo definitivo che verrà
trasmesso alle parti dall'autorità fiscale.
Il
presente verbale sostituisce quello redatto in occasione dell'audizione del 23
ottobre 1997.
4.2.
In
occasione dell’udienza del 22 novembre 2000 il rappresentante dell’Ufficio di
tassazione, che aveva per altro sottoscritto il succitato verbale del 24
ottobre 1997, ha dato la propria adesione al ricorso, nel rispetto dell’accordo
intervenuto a suo tempo.
Il
reddito d’altra fonte della ricorrente viene così fissato in fr. 24'000.- di
media annua. Da quello espostole dall’Ufficio di tassazione in sede di reclamo
verrà quindi stralciata la parte di reddito derivante dalla differenza tra
valore locativo dell'abitazione occupata e affitti versati.
4.3.
A titolo
puramente abbondanziale si rileva che in occasione dell’udienza del 22 novembre
2000 il rappresentante della ricorrente ha affermato che la sua cliente ha lasciato
soltanto recentemente l’abitazione e non già, come previsto dalla convenzione
sugli effetti accessori del divorzio, entro la fine di giugno del 1997,
procrastinando così di fatto inalterata la situazione abitativa oltre la data
prevista nella convenzione appena citata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 settembre 2000 è riformata nel
senso che il reddito d’altra fonte è ridotto a fr. 24'000.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per
l’emissione di nuovi conteggi.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
Al
patrocinatore della ricorrente vengono riconosciuti fr. 300.- a titolo di spese
e ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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