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Numero d'incarto:
80.2000.145
Data decisione, Autorità:
02.10.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00145
Lugano
2 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2000
in materia di: IC 1997/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Proveniente
dal Canton Zurigo, __________ __________ si domiciliava a __________ __________
divenendo illimitatamente imponibile nel Canton Ticino. L’ 8 marzo 1998
presentava la dichiarazione d’imposta, in cui chiedeva una deduzione a titolo
di altre spese professionali di fr. 14'227,20 per un soggiorno linguistico
all’estero, in __________.
Nella
notifica della tassazione del 21 dicembre 1998 l’Ufficio di tassazione ammetteva
la suddetta deduzione limitatamente a fr. 2000.-, confermandola poi anche nella
successiva decisione su reclamo del 24 luglio 2000, argomentando:
Con un reclamo
tempestivo, la contribuente contesta la mancata concessione della deduzione
riguardante le spese effettive di perfezionamento professionale.
La reclamante è arrivata in
Ticino proveniente da __________ (ZH) il 1.1.1997. Durante l'anno 1997 ha seguito
un corso di __________ __________ presso __________ a __________ in __________,
con l'obiettivo di trovare un posto di lavoro all'estero (__________oriente).
In base alle vigenti normative,
le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili
se connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e nella misura
in cui sono giustificate e documentate (vedi art. e cpv. 1 DE del 10.12.96).
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale Federale, occorre in linea di principio che i corsi di lingue
denotino un legame temporale con il conseguimento del reddito nella professione
esercitata nel periodo di computo.
In questo caso, la contribuente
lavora come consulente presso il __________ __________ a __________. Ha seguito
un corso di lingua __________ allo scopo di cambiare lavoro e trovare futura
occupazione all'estero. Di conseguenza, secondo l'autorità di tassazione, il
corso di lingua __________ non è in relazione con la professione esercitata nel
periodo di computo. I costi sostenuti per questo corso non possono quindi
essere ammessi in deduzione come spese di perfezionamento.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede nuovamente che le sia concessa
la deduzione per altre spese professionali nella misura da lei chiesta. Fa presente
di essere arrivata in Ticino già nel 1985, ma di aver tenuto il domicilio a
__________ non avendo previsto una permanenza così lunga nel cantone. Trova
strano comunque che si esiga, nel caso dei corsi di lingue, soprattutto di una
lingua difficile come il giapponese, un nesso temporale con il conseguimento
del reddito, poiché per imparare una lingua si impiegano normalmente due anni.
Rileva inoltre di essersi data da fare per trovare in Svizzera un nuovo posto
di lavoro in cui erano richieste delle conoscenze di __________ e di essersi
resa conto che le sue non erano ancora sufficienti.
-
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di
lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in
caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della
profes-sione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione
connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti, tra le altre le spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
3.1
Le spese
per il perfezionamento e la riqualificazione professionali (nel testo tedesco:
Weiterbildungs- und Umschulungskosten; nel testo francese: perfectionnement et
reconversion professionnels) sono deducibili se connesse con l’esercizio
dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e
documentate (art. 8 cpv. 1 DE del 10 dicembre 1996). Non è invece ammessa la
deduzione delle spese di formazione vera e propria (nel testo tedesco:
Ausbildungskosten; in quello francese frais de formation professionnelle) e
quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8
cpv. 2 DE del 10 dicembre 1996; art. 33 lett. b LT).
L'art. 25
cpv. 1 lett. e della previgente LT limitava invece la deduzione per spese di
perfezionamento richieste dall'esercizio della professione a soli fr. 500.--
all'anno (art. 3 DE del 10 novembre 1992). Nelle spese di perfezionamento erano
comprese anche le altre spese professionali (acquisti di attrezzi e di strumenti
di lavoro, libri, riviste, ecc.). L'art. 32 lett. b LT-1976 precisava, di
converso, che non erano deducibili non solo le spese per la formazione vera e
propria, ma anche quelle connesse con l'avanzamento professionale (ASA
23 32; Masshardt/Tatti, Commentario DIFD, p. 198 s.). Così, ad esempio,
la giurisprudenza di questa Camera, applicando la previgente normativa, aveva
negato la deduzione delle spese sostenute per l'ottenimento del diploma di
contabile federale (CDT n. 83 del 25 maggio 1994 in re E. e C. Di. S.;
CDT. n. 328 del 12 settembre 1988 in re G.M.), quelle sopportate da una maestra
di scuola elementare per ottenere l'abilitazione all'insegnamento nella scuola
media (CDT n. 92 del 2 aprile 1982 in re P.) o ancora quelle sopportate
da un contribuente per frequentare un corso d'informatica che gli consentiva di
avvalersi di migliori e superiori qualifiche professionali (CDT n. 100
del 14 aprile 1986 in re G.G.), trattandosi non di spese per il perfezionamento
ma per la formazione, risp. l'avanzamento professionale. Né sono mai state
considerate deducibili le spese per l'ottenimento di un dottorato (ASA
60 pag. 356; Sammlung BGE no. 723).
3.2.
Anche per
l’IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono
deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e
nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10
febbraio 1993). La deduzione non è ammessa se le spese riguardano la formazione
vera e propria (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993; art. 34 lett. b LIFD).
L'art. 22bis
cpv. 1 lett. c del previgente DIFD includeva la deduzione per le spese per il
perfezionamento professionale nelle deduzioni per altre spese rese necessarie
dall'esercizio della professione. Diversamente dall'art. 32 lett. b LT-1976,
l'art. 23 DIFD non menzionava invece esplicitamente tra le spese non deducibili
quelle per la formazione e l'avanzamento professionali. La sua formulazione non
era però esauriente, bensì solo indicativa. La non deducibilità delle spese per
la formazione era quindi stata sancita dalla costante giurisprudenza,
interpretando le nozioni di altre spese rese necessarie dall'esercizio della
professione e di perfezionamento (ASA 23 32; Masshardt/Tatti,
Commentario DIFD, p. 198 s.).
La
giurisprudenza del Tribunale federale aveva altresì stabilito che nella nozione
di perfezionamento rientravano anche i costi per una migliore formazione nel
quadro della professione appresa e già esercitata, ma non quando il
perfezionamento mirava a consentire un futuro cambiamento di professione (ASA
60 358; DTF 113 Ib 117, consid. 2a). In effetti, il perfezionamento non
comprende soltanto gli sforzi per mantenere conoscenze e capacità professionali
già acquisite, ma anche gli sforzi intesi a acquisirne di nuove per meglio esercitare
la medesima professione. Nella misura in cui le spese di perfezionamento sono
invece mirate a consentire il raggiungimento di una posizione professionale
chiaramente più elevata di quella precedente o addirittura un mutamento di
professione, non sono deducibili (ASA 60 358; DTF 113 Ib 117,
consid. 2a).
Non
andava comunque mai persa di vista la notevole importanza data alla relazione
che doveva sussistere tra reddito conseguito e spese sostenute, perché si
giustificasse la deduzione di queste ultime. Circa l'intensità di tale
relazione dottrina e giurisprudenza concordavano sul fatto che si potevano
considerare spese per conseguire il reddito solo quelle effettuate direttamente
per ottenere il reddito oppure che avevano una diretta relazione economica col
conseguimento del reddito; altri parlavano di una correlazione di carattere
organico od addirittura causale (Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2. ediz., Zurigo 1991, p. 64 ss.).
3.3.
La
formulazione dell'art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, letta alla luce del Messaggio
del Consiglio federale del 25 maggio 1983 (cfr. commento agli art. 26 e 27 del
disegno di legge), sta chiaramente a indicare la volontà del legislatore
federale di estendere considerevolmente la sfera delle spese professionali
deducibili (CDT n. ..__________ del 13 febbraio 1996
in re A. A.).
A sua
volta, la Circolare dell' Amministrazione federale delle contribuzioni n. 26
del 22 settembre 1995 va quindi letta in questo contesto, segnatamente alla
luce della volontà del legislatore di ampliare notevolmente la deduzione delle
spese di perfezionamento e riconversione professionali.
Sono
considerate spese di perfezionamento quelle che permettono al contribuente di
mantenersi aggiornato nella professione appresa, risp. di soddisfare le nuove e
crescenti esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e
rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione o perfezionamento
propri del settore, seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi
di lingue e per esami che possono far parte di questa categoria. Sono inoltre
deducibili, secondo la Circolare dell' Amministrazione federale delle
contribuzioni, le spese inerenti al perfezionamento di una professione già
appresa ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di commercio che diventa
perito contabile o del pittore che dà gli esami di maestria. Sono pure
deducibili, in linea di principio, le spese per corsi di lingue e per esami (ASA
57 pagg. 645 ss.). Sono altresì deducibili le spese di riqualificazione
sopportate dal contribuente, poco importano i motivi, in seguito al cambiamento
dell’attività finora esercitata (cfr. Circolare Amministrazione federale
delle contribuzioni n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2).
3.4.
Non sono
per contro deducibili unicamente le spese per la formazione di base, vale a
dire le spese necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di
una professione, per es. il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli
studi universitari ecc. (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum BStG,
n. 3 ad Art. 34 LIFD; Circolare Amministrazione federale delle contribuzioni n.
26 del 22 settembre 1995, n. 3.1), come pure, più in generale, le spese
sostenute in vista di esercitare in futuro un’attività professionale
principale: esse non sono considerate spese di riqualificazione (Circolare
Amministrazione federale delle contribuzioni n. 26 del 22 settembre 1995, n.
3.2).
3.5.
Quanto
precede vale anche per la LT entrata in vigore il 1° gennaio 1995, che ha
adottato la medesima formulazione del legislatore federale allineandosi con ciò
sulla sua posizione. Non a caso il Messaggio del Consiglio di Stato concernente
il progetto di nuova legge tributaria del 13 ottobre 1993, a pag. 32, fa
espressamente riferimento all'art. 26 cpv. 1 LIFD e all'art. 9 cpv. 1 LAID.
- 4.1
Assodata
dunque la deducibilità, in linea di principio dei corsi di lingue, si tratta
ora di stabilire in che misura tali costi siano deducibili.
Sulla
questione si è espresso il Tribunale federale in una recente sentenza, nella
quale ha esplicitamente riconosciuto che corsi di lingue sono importanti in
diversi settori per l’esercizio della professione, ma che tuttavia il legame
con l’esercizio della professione viene meno, quando vengono acquisite o
migliorate conoscenze linguistiche solo per un arricchimento personale inteso
nel senso di una migliore formazione culturale (ASA 57 pag. 652 s.,
consid. 3b). Occorre inoltre, in linea di principio, che i corsi di lingue
denotino un legame temporale con il conseguimento del reddito nella professione
esercitata nel periodo di computo, senza tuttavia trascurare il legame che
intercorre con la professione esercitata nel periodo di computo precedente o in
quello successivo. Trovano così deduzione non soltanto le spese per corsi di
lingue serali o nel tempo libero, ma anche corsi seguiti durante un periodo di
congedo non pagato o nell’attesa di iniziare un’altra attività nella medesima
professione (ASA 57 pag. 653, consid. 3c).
4.2
Nel caso
giudicato dal Tribunale federale, il contribuente, di professione impiegato di
commercio in possesso del diploma di contabile federale, aveva seguito un corso
di francese di quasi tre mesi, dal 6 luglio al 26 settembre, dopo essere stato
licenziato dal precedente datore di lavoro per la fine di aprile. Terminato il
corso, aveva trovato poco dopo un nuovo impiego presso una fiduciaria e,
meglio, dalla metà di ottobre (ASA 57 pag. 646).
Esprimendosi
sull’entità della deduzione, la massima Istanza giudiziaria federale aveva
rilevato che i giudici cantonali godono di un certo potere d’apprezzamento, di
cui devono fare uso per applicare correttamente la normativa in discussione.
4.3.
A sua
volta, questa Camera ha ribadito che i costi per un corso di lingue sono in linea
di principio deducibili quali spese di perfezionamento, purché le conoscenze
linguistiche non vengano acquisite o migliorate solo per migliorare la propria
formazione culturale. Ha così stabilito che, nel caso di un contribuente che,
dopo la formazione di contabile, intraprende lo studio dell' inglese, dapprima
con un soggiorno di otto mesi in Inghilterra e quindi con ulteriori due mesi a
Sydney, poteva essere ammesso il carattere di spese professionali limitatamente
ai costi per il primo corso, mentre il successivo viaggio in __________ doveva
essere considerato piuttosto dettato da esigenze personali di formazione (CDT
n. ..__________ del 24 luglio 1998 in re R. Pe.).
- 5.1.
Nel caso
in esame, risulta che la ricorrente ha frequentato un corso di lingua
__________ di tre mesi a __________ in . Lo scopo asserito è quello
di poter trovare un nuovo posto di la oriente, ma anche in Svizzera,
come emerge dalla lettera con cui un istituto di __________ di Zurigo le
comunica di non poterla assumere poiché le sue conoscenze di base della lingua
__________ non sono sufficienti.
È certo
che oggi la conoscenza della lingua , come pure di altre lingue quali
l’, assume sempre maggior importanza e è quindi utile in vista del
reperimento di un nuovo impiego.
5.2.
Certo, ci
si può chiedere se i corsi seguiti possano essere considerati per intero
perfezionamento professionale, dal momento che la ricorrente si è recata in
__________ e ciò potrebbe lasciar presupporre anche una componente estranea
alla formazione.
Questa
Camera ha già avuto modo di stabilire che un prolungamento dello studio
dell'inglese __________ dopo un precedente soggiorno di otto mesi in __________
non poteva più essere considerato in relazione diretta con la formazione di
contabile del contribuente e quindi la necessità di migliorare le conoscenze
dell’inglese dopo un soggiorno in Inghilterra di otto mesi. Ma anche il corso di
otto mesi è parso eccessivo a questa Camera, soprattutto in considerazione del
ritegno mostrato dal Tribunale federale di fronte a un corso di tre mesi a
, poiché altrimenti di finirebbe per snaturare il senso della
deduzione e per ammettere la deduzione di spese voluttuarie o comunque senza
legame diretto con la professione (ASA 57 pag. 645 ss.). Questa Camera,
facendo uso del potere apprezzamento di cui gode e di cui deve dar segno
d’applicazione, ha considerato in quel caso giustificato, vale a dire in
relazione diretta con la professione imparata e la necessità di perfezionare le
conoscenze, il periodo di studi presso un __________ durato poco più di cinque
mesi (CDT n. .. del 24 luglio 1998 in re
R. Pe.).
Alla luce
di questo precedente, il corso di lingua __________ della durata di tre mesi
appare, ancora, tutto ben considerato, in relazione con lo svolgimento della professione.
Certo, il costo è elevato per la distanza che separa il nostro Paese dal
__________, ma la trasferta appare del tutto giustificata non appena si
consideri la distanza culturale che separa le lingue del ceppo indo-europeo da
quella __________. D'altra parte, l'apprendimento del __________ per un
impiegato di banca non appare più, alla luce degli intensi scambi commerciali
tra Europa e __________, un mero esotismo, ma piuttosto un'esigenza legittima.
Ciò non
deve tuttavia significare che l'eventuale ripetersi di corsi finanziariamente
così onerosi possa essere considerato dal profilo fiscale come spesa di
formazione professionale deducibile.
5.3.
Va infine
rilevato che il costo è stato documentato in modo ineccepibile dalla ricorrente.
Va comunque precisato che, trattandosi d'inizio dell'assoggettamento, il costo
del corso potrà essere dedotto una sola volta e non ancora una seconda in media
annua nella successiva tassazione IC 1999-2000.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Gli
atti del procedimento vanno pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione perché
emetta un nuovo conteggio d'imposta IC conformemente al consid. 5.3.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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