AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.96
Data decisione, Autorità:
27.09.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00096
Lugano
27 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 27 aprile 1999
in
materia di: IC/IFD 95/96 intermedia e IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ -__________, __________
__________ __________,
rappr.
da: __________ __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ -, nato nel 1955, padre di un figlia nata nel 1986, già
istruttore militare dal 1977, era stato pensionato anticipatamente per motivi
di salute. Dal 1° gennaio 1991 egli era titolare di una rendita AI e inoltre
dal 1° novembre 1991 anche di una rendita d'invalidità dell'assicurazione
militare federale secondo l'art. 12 cpv. 1 LAM dal 1, che beneficiava dell'esenzione
fiscale. Questa prestazione era tuttavia decurtata per sovrassicurazione.
__________ __________ - aveva inoltre ricevuto dall'Assicurazione
militare federale la liquidazione della rendita capitalizzata per danno
all'integrità. Egli decedeva il 4 febbraio 1996.
Sia nella notifica di
tassazione IC/IFD 1993-94 sia nella successiva notifica IC/IFD 1995-96
l'Ufficio di tassazione gli esponeva tra i redditi unicamente la parte della
rendita AI che eccedeva l'ammontare della decurtazione della rendita
dell'assicurazione militare federale (inizialmente fr. 774.40 mensili).
Il 30 marzo 1998 l'UT
notificava alla vedova, __________ __________ -__________, la tassazione
intermedia per decesso con effetto dal 5 febbraio 1996, in cui esponeva tra i
redditi imponibili sia l'importo della rendita AVS per superstiti, sia quello
della rendita per superstiti dell'assicurazione militare federale, sia quello
della rendita del II Pilastro.
-
__________ -__________, assistita da __________ __________, commercialista,
chiedeva, da un lato, che l'intermedia venisse posticipata al 1° marzo 1996,
data dalla quale le precedenti rendite d'invalidità sono state sostituite da
quelle per superstiti e, dall'altro, l'esenzione delle rendite per superstiti
dell'assicurazione militare federale.
Con decisone su reclamo
del 29 marzo 1999 l'UT ribadiva l'imponibilità della rendita per superstiti
dell'assicurazione militare federale, argomentando che, secondo l'art. 116 LAM,
solo le rendite in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova legge
(1° gennaio 1994) beneficiano dell'esenzione e che nel caso concreto la rendita
d'invalidità erogata secondo il vecchio diritto è stata trasformata in rendita
per superstiti dopo la data dell'entrata in vigore del nuovo diritto.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ -__________, assistita __________.
__________ __________, chiede la riforma della decisione su reclamo nel senso
che il reddito da pensioni e altre rendite venga ridotto di fr. 58'793.-, cioè
di un importo pari alla rendita per superstiti dell'assicurazione militare
federale.
Sia la Divisione giuridica
dell'imposta federale diretta sia la Divisione cantonale delle contribuzioni
propongono invece di respingere il ricorso.
Degli argomenti ricorsuali
e responsivi verrà detto in seguito per quanto necessario.
Con ulteriore scritto del
29 luglio 1999 la ricorrente si è confermata nel proprio ricorso.
All'udienza del 2
settembre 1999 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni,
illustrandole ulteriormente.
Il patrocinatore della
ricorrente ha pure formulato domanda d'assistenza giudiziaria e di gratuito
patrocinio.
- Il tema in
discussione è quello di sapere se una rendita per superstiti dell’assicurazione
militare federale, erogata il 1° gennaio 1994 “in sostituzione” di una
precedente rendita d’invalidità sia da considerare alla stregua di una rendita
d’invalidità già in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova LAM e
continui pertanto a beneficiare dell’esenzione fiscale prevista dal diritto previgente.
4.1
Secondo la ricorrente,
contrariamente a quanto assume l’autorità fiscale, per sapere se una rendita
era già in corso il 1° gennaio 1994 al momento dell’entrata in vigore della
nuova LAM, non bisogna riferirsi alla data del decesso dell’assicurato, ma ai
fatti e alla previa decisione ai quali è fatto riferimento in quella di
assegnazione della rendita per superstiti e orfani. Ciò significherebbe
concretamente riferirsi non alla data del decesso, bensì al momento del
pensionamento anticipato del defunto. Infatti, secondo la ricorrente, il
diritto alla rendita per superstiti è già in essere, ovvero in corso al momento
in cui è stata decisa l'erogazione della rendita d’invalidità all’assicurato.
4.2
Di diverso avviso la
Divisione giuridica dell’IFD. Le rendite per superstiti dell’assicurazione
militare federale, quand’anche si fondino su una rendita d’invalidità decisa
sotto l’egida della vecchia LAM, sono da considerare rendite a se stanti. La
rendita d’invalidità si basa infatti sul pregiudizio presumibilmente permanente
alla capacità di guadagno causato da malattia e il suo importo è stabilito in
funzione dell’incapacità di guadagno. Le rendite per superstiti trovano invece
fondamento nella perdita di sostegno da parte di colui il quale era tenuto al
mantenimento della famiglia secondo il CC, con la conseguenza che se la rendita
per il coniuge superstite è versata per tempo indeterminato, quella per orfani
invece è erogata fino al compimento del 18°, risp. del 25° anno di età. In
altre parole, secondo la Divisione giuridica dell’IFD, il rischio assicurato è
diverso e le rendite per superstiti costituiscono quindi delle nuove rendite
disciplinate dalla nuova LAM se versate dopo il 1° gennaio 1994.
Di medesimo avviso è pure
la Divisione cantonale delle contribuzioni.
- 5.1.
Secondo l’art. 47 cpv. 2
LAM del 20 settembre 1949, il diritto alle prestazioni dell’assicurazione
militare, come pure le somme riscosse a titolo di prestazioni, non possono per
se stessi formare oggetto di una imposta diretta sul reddito o sul patrimonio
da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
La ragione di questa
eccezione all’assoggettamento fiscale personale trovava la sua ragione in
ragioni di natura socio-politica, segnatamente nella volontà di non limitare
l’effetto dell’assicurazione militare (Schatz, Kommentar zur Eidgenössischen
Militärversicherung, Zurigo, 1952, p. 222 s.; inoltre E. Blumenstein,
Sistema di diritto delle imposte, Milano, 1954, p. 56; E. Blumenstein, System
des Steuerrechts, Zurigo, 1971, p. 58). L’esonero fiscale era infatti stato
introdotto - come si legge nel Messaggio del Consiglio federale concernente la
legge federale sull'assicurazione militare dell’ 11 settembre 1990, con la
legge del 1901 allo scopo di garantire all'assicurato il beneficio integrale
delle prestazioni, che a quell'epoca erano assai modeste (cfr. Messaggio concernente
la LAM dell’ 11 settembre 1990, in FF 1990 – III – p. 206 s.)
5.2.
Per contro, la nuova LAM
del 19 giugno 1992, entrata in vigore il 1° gennaio 1994, non prevede più, in
linea di principio, l’esenzione delle prestazioni dell’assicurazione militare.
Infatti, come si legge
sempre nel citato Messaggio, dal 1901 a oggi, le prestazioni dell'assicurazione
militare sono state considerevolmente ampliate, al punto che oggi, combinate
con eventuali prestazioni di altre assicurazioni sociali, raggiungono ora un
livello che è di norma quasi identico al guadagno effettivo di cui l'assicurato
è stato privato. Se fosse stato mantenuto, l'esonero fiscale delle prestazioni
avrebbe favorito il paziente militare rispetto alle persone integralmente
capaci di esercitare un'attività lucrativa e ai beneficiari di prestazioni
concesse da altre assicurazioni sociali (cfr. Messaggio, loc. cit.), creando
una insostenibile disparità di trattamento nell’attuazione del principio
dell’imposizione secondo la capacità contributiva.
5.3.
Dando concreto seguito
alle insistenti richiesti di abolire questo non più giustificato privilegio, il
legislatore ha disposto, all’art. 116 LAM che la Confederazione, i Cantoni e i
Comuni non possono gravare di un’imposta diretta sul reddito e sulla sostanza
soltanto le rendite d’invalidità e per superstiti in corso al momento
dell’entrata in vigore della legge e che questa norma è parimenti applicabile
alla rendite di invalidità convertite in rendite di vecchiaia giusta l’art. 112
cpv. 2 (cfr. anche Messaggio cit., p. 246).
L’esonero fiscale
costituisce quindi oggi un’ eccezione al principio della piena imponibilità
delle rendite, sancito dal nuovo diritto ed è destinato a scomparire inesorabilmente
con il trascorrere degli anni, proprio perché eccezione riservata alle rendita
del vecchio diritto.
5.3.1. L’art. 112
cpv. 1 dispone, dal canto suo, che le rendite d’invalidità in corso al momento
dell’entrata in vigore della legge continuano a essere versate secondo il
diritto previgente, fatti salvi i casi in cui la rendita viene riveduta
conformemente all’art. 44.
In altre parole, le
rendite d’invalidità in corso non verranno adeguate al nuovo tasso d’indennizzo
più elevato, riservata la revisione secondo l’art. 44, e continueranno a fruire
dell’esonero fiscale. I beneficiari delle vecchie rendite d’invalidità saranno
così privilegiati grazie all’esenzione fiscale soprattutto nel caso di cumulo
con rendite AI ed ev. dell’assicurazione infortuni obbligatoria, poiché il
nuovo tasso d’indennizzo generalizzato del 95 per cento non esplica alcun
effetto a causa della riduzione per sovrassicurazione (cfr. Messaggio cit., p.
244 s.).
5.3.2. Secondo l’art.
112 cpv. 2 LAM, inoltre, la conversione, al momento dell’entrata in vigore
della nuova legge, di una rendita d’invalidità in corso in una rendita di
vecchiaia secondo l’art. 47 - secondo cui la rendita d’invalidità concessa per
un periodo indeterminato è pagata come rendita di vecchiaia calcolata in base
alla metà del guadagno annuo determinante la rendita - è applicabile ai
beneficiari di rendite che non hanno ancora compiuto i 55 anni al momento
dell’entrata in vigore della legge.
A questo riguardo il
Messaggio precisa, con una formulazione che esige un' attenta lettura, che:
“il beneficiario di una
rendita d’invalidità in corso potrà riscuoterla immutata fino a quando avrà
raggiunto l’età della rendita AVS. Nel peggiore dei casi, ne approfitterà
ancora durante 7 o 10 anni, in quanto l’età che dà diritto alla rendita AVS è
di 62 anni per le donne e di 65 per gli uomini. Nel maggior numero dei casi, la
durata di riscossione della rendita sino all’età AVS sarà però sensibilmente
superiore, poiché la maggior parte dei beneficiari ha meno di 55 anni. Durante
tutto questo tempo, il beneficiario di una rendita d’invalidità in corso fruirà
dell’esonero fiscale se la sua rendita non viene riveduta” (Messaggio,
cit., p. 245).
Il Legislatore si è quindi
posto il problema della parità di trattamento dei beneficiari delle rendite
d’invalidità correnti rispetto ai beneficiari di rendite concesse secondo il
nuovo diritto, in particolare per quanto concerne l’ordinamento delle rendite
di vecchiaia e ha ritenuto opportuna un’eccezione soltanto per gli assicurati
che stanno per raggiungere l’età della rendita AVS. Per questa ragione ha
deciso di esonerare dalle imposte dirette una rendita d’invalidità accordata
secondo il diritto previgente e convertita secondo il nuovo diritto in una
rendita di vecchiaia (Messaggio cit., p. 245). Così i titolari di una
rendita d'invalidità dell'assicurazione militare, che al momento dell'entrata
in vigore della nuova legge, non hanno ancora raggiunto la soglia dei 55 anni
di età, non beneficeranno più dell'esenzione fiscale al momento della
trasformazione della rendita d'invalidità in rendita di vecchiaia secondo il
nuovo art. 47 LAM.
5.4.
5.4.1. Solo
eccezionalmente quindi, secondo il nuovo diritto, le rendite dell’assicurazione
militare continuano a beneficiare dell’esenzione.
Dai materiali legislativi
si evince infatti con tranquillante certezza che la disciplina giuridica di
tale eccezione è stata concepita dal Legislatore in termini restrittivi. Essa
riguarda, da un lato, le rendite d’invalidità correnti, a condizione che siano
soddisfatti ben determinati presupposti, segnatamente che non vengano nel
frattempo rivedute secondo l'art. 44 LAM (cfr. consid. 5.3.1-2; Messaggio
cit., p. 245.) e per ragioni di equità e parità di trattamento le rendite di
vecchiaia del nuovo diritto che per così dire surrogano o sostituiscono rendite
d’invalidità del vecchio diritto, nel caso di titolari di rendite d'invalidità
che al momento dell'entrata in vigore della nuova legge avevano compiuto i 55
anni.
Ritenere che il
Legislatore abbia voluto estendere l’eccezione anche ad altre fattispecie, ad
esempio alla fattispecie in esame, urta contro la lettera della norma e la
chiara volontà del Legislatore, il quale, nel Messaggio accompagnante il
disegno di legge ha esposto le ragioni della normativa eccezionale e della sua
formulazione restrittiva. Se il Legislatore avesse voluto una disciplina più
liberale in materia di esenzione delle rendite versate dall'assicurazione
militare, non avrebbe mancato di precisarlo nell'art. 116 e non si sarebbe
invece limitato nella seconda frase di questa norma a rinviare al solo art. 112
cpv. 2, sulla cui ratio e sulla cui formulazione restrittiva si è
ampiamente detto (cfr. consid. 5.3.2.).
5.4.2. Non va
inoltre perso di vista che, diversamente, si finirebbe per creare delle
disparità di trattamento incompatibili con il nuovo principio che prevede in
linea generale l’ assoggettamento alle imposte dirette delle rendite dell’assicurazione
militare dall’entrata in vigore della nuova legge.
Già per queste ragioni,
quindi il ricorso deve essere respinto.
- La Divisione
giuridica dell’IFD, cui si associa anche la Divisione cantonale delle
contribuzioni, fa notare la natura giuridica, sostanzialmente diversa, della
rendita d'invalidità rispetto alla rendita per superstiti.
Il rilievo è pertinente e,
a titolo meramente abbondanziale, conferma quanto sin qui esposto. Se la
nozione d'invalidità è nozione giuridico-economica uniforme in tutti i settori
del diritto delle assicurazioni sociali e la relativa rendita mira a compensare
l'incapacità di guadagno permanente o di rilevante durata, la rendita per
superstiti trova fondamento nel diritto civile, segnatamente nell'obbligo di sostentamento
verso i famigliari e mira così per sua natura ad alleviare la perdita di
sostegno che deriva ai famigliari dal decesso del loro congiunto (cfr. artt. 40
cpv. 1, 51 cpv. 1 e 53 cpv. 1 n. LAM; artt. 23 cpv. 1 e 29 v. LAM; Messaggio
cit., pp. 223 e 227 s.; Schatz, op. cit., pp. 138 ss. e p. 161 s.;
inoltre, T. Locher, Grundrisse des Sozialversicherungsrecht, Berna,
1994, pp. 97, 111 e 248).
La differente natura
giuridica delle due rendite interrompe quindi, dall'angolazione che interessa
nel presente giudizio, la continuità, alla quale si richiama la ricorrente, tra
una rendita d'invalidità e una rendita per superstiti.
- La ricorrente rileva
inoltre che l’imposizione della rendita comporta un’inaccettabile riduzione
della capacità economica per il verificarsi di un duplice effetto negativo: da
un lato la riduzione dell’ammontare della rendita per superstiti di ca. fr.
23'000.- rispetto all’ammontare della precedente rendita d’invalidità;
dall’altro un onere fiscale complessivo di ca. fr. 15'000.-.
Questo argomento, per
quanto comprensibile, non è giuridicamente rilevante. È certo vero che accanto
all'importo ridotto della rendita per superstiti rispetto alla rendita
d'invalidità, la ricorrente subisce un'ulteriore riduzione per effetto dell'assoggettamento
della rendita alle imposte dirette, ma questa ulteriore conseguenza è stata voluta,
come si è visto, dal Legislatore per questioni di parità di trattamento verso i
titolari di rendite versate dalle altre assicurazioni sociali.
- 8.1.
Fa infine presente che la
rendita per superstiti è stata versata la prima volta con effetto dal 1° marzo
1996 e non dalla data del decesso, vale a dire dal 4 febbraio 1996. Chiede
quindi che non si tenga conto del mese di febbraio.
La Divisione giuridica dell’IFD
ricorda invece che la tassazione intermedia per decesso deve essere eseguita a
partire dall’apertura della successione. Di medesimo avviso è pure la Divisione
cantonale delle contribuzioni.
8.2.
L'argomento è privo di
pregio.
Va innanzi tutto rilevato
che la tassazione intermedia per devoluzione per causa di morte prende
pacificamente inizio con l'apertura della successione. Sia l'art. 46 cpv. 1
LIFD sia l'art. 56 cpv. 1 LT stabiliscono, senza possibilità d'interpretazione,
che la tassazione intermedia si fa al momento del cambiamento.
Né si giustifica di
omettere nel calcolo dei nuovi elementi di reddito l'importo della rendita per
superstiti del mese di febbraio, non tanto perché, fino alla fine di febbraio
la vedova ha continuato a percepire per tutto il mese la rendita d'invalidità
(per altro d'importo superiore), ma perché dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio
1997 ella ha comunque ricevuto dodici mensilità.
Decidere diversamente
creerebbe d'altra parte una difficilmente sostenibile disparità di trattamento
tra superstiti a dipendenza della data del decesso del coniuge, se più o meno
ravvicinata all'inizio del mese successivo.
- 9.1.
In occasione dell'udienza
il patrocinatore della ricorrente ha formulato domanda d'assistenza giudiziaria
e di gratuito patrocinio.
In una sentenza del 1985,
il Tribunale federale ha stabilito che anche in un procedimento amministrativo
retto dal principio indagatorio deve essere riconosciuta - a determinate
condizioni - la pretesa al gratuito patrocinio, in base alle garanzie procedurali
che scaturiscono direttamente dall'art. 4 CF (ZBl 86/1985, p. 412; EuGRZ
1985, p. 485; DTF 111 Ia 279). Ciò vale dunque anche nell'ambito della
procedura fiscale (CDT n. 92 del 25 maggio 1994 in re G. L.; anche CDT
n. ..__________ in re E. D.G.; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 284; Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 385).
Primo presupposto per
l'ottenimento del patrocinio gratuito è l'indigenza dell'istante (DTF
110 Ia 27 consid. 2); occorre poi che il procedimento non sia manifestamente
infondato nel merito o irricevibile in ordine (DTF 110 cit.; 104 Ia 73).
9.2.
La domanda d'assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio non può essere accolta, non appena si
prenda visione dei fattori di reddito e di sostanza imponibili che emergono
dalla tassazione IC/IFD 1997-98 (reddito netto imponibile di fr. 80'704.-;
sostanza netta imponibile di fr. 186'360.-) e che superano di gran lunga i
limiti dell'indigenza.
9.3.
Nella commisurazione della
tassa di giustizia questa Camera tiene comunque conto della particolare
situazione della ricorrente determinata dal decesso del coniuge e dalle
conseguenze assicurative e fiscali, ma anche e soprattutto della natura di principio
che riveste questa fattispecie.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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