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Numero d'incarto:
80.1999.65
Data decisione, Autorità:
23.04.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00065
Lugano
23 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 8 marzo 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ __________,
nato nel 1969, celibe, domiciliato a __________,
lavora alle dipendenze del __________ __________ di __________.
Fino alla fine del 1995 risiedeva durante la settimana a __________ e dal 1996 a __________.
Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1997-98 il contribuente chiedeva la deduzione per spese di
trasporto di un importo di fr. 30'528.- di media annua, oltre alle spese di
doppia economia domestica di fr. 17'350.-.
Nella notifica di
tassazione del 23 novembre 1998 l’UT limitava la deduzione per spese di
trasporto a fr. 3'500.- e quella per doppia economia domestica a fr. 14'700.-
e, meglio, fr. 10'800.- per l’affitto e fr. 3'900.- per un pasto fuori casa.
- Con tempestivo
reclamo del 21 dicembre 1998 il contribuente contestava la limitazione delle
deduzioni operata dall’UT, facendo presente, da una parte, l’orario irregolare
impostogli dalla banca in virtù della sua specifica funzione e, dall’altra,
l’impossibilità di raggiungere __________
con il treno in termini di tempo ragionevoli durante la fine settimana. Si dichiarava
altresì disponibile per un colloquio chiarificatore.
Con decisione del 15
febbraio 1999 l’UT respingeva il reclamo, rilevando che l’uso del mezzo
pubblico non appariva irragionevole trattandosi del rientro alla fine della
settimana.
-
Con il presente
tempestivo ricorso __________ __________ chiede la deduzione delle spese di
trasporto così come chiesto nella dichiarazione. Ribadisce l’impossibilità di
far rientro in Ticino utilizzando il treno il venerdì alla fine del lavoro. Fa
inoltre presente che non sono minimamente state considerate le spese quotidiane
per recarsi al lavoro dal luogo in cui dimora durante la settimana, come pure
quelle per raggiungere il luogo di domicilio dalla stazione di __________ in occasione del rientro settimanale.
-
4.1.
In linea di principio, il
contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre
il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia
(il c.d. Wochenaufenthalter) ha diritto di dedurre costi che è costretto
a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 688; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff
der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz.,
Coira/Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT
I–1994 n. 4t p. 318).
4.2.
È possibile che, per
diverse ragioni (mancanza di camera o abitazione adatta, costo troppo elevato
ecc.) il luogo di dimora settimanale si trovi non al luogo di lavoro stesso
bensì in un comune vicino. Se il contribuente adempie per il resto i presupposti
per essere qualificato pendolare settimanale (rientro regolare al luogo di domicilio
della famiglia nei giorni liberi), ha diritto alle deduzioni corrispondenti. In
relazione ai costi di trasporto, devono essere allora considerati sia quelli
dal domicilio al luogo di dimora settimanale sia quelli da quest’ultimo al
luogo di lavoro (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., p.
329). Tuttavia, il tribunale fiscale argoviese ha avuto modo di rifiutarsi di
riconoscere il luogo di dimora di un contribuente celibe che aveva domicilio a Wettingen,
luogo di lavoro a Zurigo e residenza settimanale a Winterthur (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
loc. cit.).
4.3.
Con riferimento al
tragitto giornaliero necessario per recarsi al lavoro, la giurisprudenza ha
stabilito che se, da un lato, l’uso del mezzo privato non deve essere una
soluzione di comodo, dall’altro, l’uso del mezzo pubblico non deve apparire
irragionevole (CDT n. ..__________
dell’11 luglio 1996 in re D.B.).
Il limite entro il quale è
possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si
determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile
stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri
adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi
concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di
risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto
di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton
Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE
1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere
la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico
richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal
senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar
zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a
ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna
e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi
pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di
due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze
citate in: Funk, op. cit., p. 84, nota 17).
4.4.
Nel caso del cosiddetto Wochenaufenthalter
la dottrina è ancor più severa nell'ammettere l'uso del mezzo privato.
I Wochenaufenthalter sono
invero gli unici contribuenti che in modo più o meno legale – talvolta con la
compiacenza delle autorità locali – possono dedurre dal reddito lordo quali
spese necessarie per l'esercizio della professione spese che invece sono di
mantenimento, così testualmente i commentatori argoviesi (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
op. cit., p. 329). Di parere sostanzialmente analogo anche __________, per il quale la decisione di
separare il domicilio dal luogo di lavoro colloca questi contribuenti nella
confortevole situazione di poter dedurre costi motivati da considerazioni
esclusivamente private, contrariamente a quanto esige la prassi restrittiva in
materia di uso quotidiano del veicolo privato (Funk, op. cit., p. 108).
È infine appena il caso di
rilevare che le spese per recarsi la fine settimana nell'abitazione di vacanza
non costituiscono pacificamente spese necessarie per l'esercizio della
professione (Gruber, op. cit., p. 109).
- 5.1.
Al di là delle ventilate
rivendicazioni del domicilio fiscale da parte del comune di dimora, di cui è
cenno nel ricorso, il domicilio del ricorrente a __________
nel periodo di computo 1995-96 è incontestato e quindi non litigioso in questa
sede.
Incontestata è inoltre la
valutazione delle spese di doppia economia domestica. In discussione è invece
unicamente la deduzione per le spese di trasporto.
5.2.
Dalla consultazione dei
collegamenti ferroviari tra __________ e
il Ticino, si evince che il ricorrente ha la possibilità di rientrare in Ticino
al termine del lavoro settimanale da __________
già di venerdì partendo o alle 16’46 o alle 18’46, impiegando circa sei ore
(poco più nel primo caso, un quarto d’ora meno nel secondo). Analoghe
possibilità esistono partendo il sabato mattina dopo le sette, con un
collegamento favorevolissimo poco dopo le nove via __________, che impiega appena poco più di cinque ore fino a __________ e addirittura solo quattro ore e
mezza a __________.
Lo stesso dicasi per il
rientro la domenica: partendo da __________
alle cinque meno venti o da __________
alle cinque e mezza si raggiunge __________
da __________ in poco più di cinque ore
e da __________ in nemmeno quattro ore e
mezza.
Non appena si considerino
i tempi di trasferta con l’automobile, senza considerare gli inconvenienti
legati all’eccesso di traffico in determinati periodi dell’anno, i rallentamenti
e gli ingorghi provocati dagli inevitabili cantieri per la manutenzione delle autostrade,
le innumerevoli limitazioni di velocità e non da ultimo lo stress del viaggio,
l’uso del mezzo pubblico appare senz’altro esigibile, per non dire ragionevole.
Certo occorre dare atto al
ricorrente che deve pure sempre raggiungere __________
da __________ o da __________, rispettivamente recarsi da __________ in una di queste due località. E
occorre pure dargli atto dei costi di parcheggio che può incontrare alla
stazione di __________ o di __________. Appare quindi giustificato tenerne
conto, aggiungendo all’importo dell’abbonamento generale delle FFS un ulteriore
importo che viene prudentemente valutato da questa Camera in fr. 2'500.- all'anno.
A questi importi vanno
inoltre aggiunte le spese di trasferta per recarsi al lavoro, segnatamente
dalla stazione di __________ alla sede
dell’istituto bancario (quattro / cinque chilometri due volte al giorno). L’UT
ha aggiunto al costo dell’abbonamento generale delle FFS di fr. 3'000.- un ulteriore
importo di fr. 500.-, che tutto ben considerato questa Camera ritiene di poter
elevare a fr. 1’300.- (come se venisse utilizzata l’automobile).
La deduzione per spese di
trasporto può quindi equamente essere stabilita, secondo questa Camera, in fr.
6'800.- (fr. 3000.- + fr. 1'300.- + fr. 2'500.-).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 15 febbraio 1999 è riformata nel senso
che la deduzione per spese di trasporto viene elevata da fr. 3'500.- a fr.
6'800.-.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione
per l’emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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