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Numero d'incarto:
80.1999.57
Data decisione, Autorità:
07.04.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00057
Lugano
7 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 26 febbraio 1999
in
materia di: IC 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________. __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che il __________. __________
, domiciliato a __________ (),
è limitatamente imponibile nel Canton Ticino a partire dal 29 dicembre 1997,
avendo acquistato un immobile a __________;
-
che, con decisione del 16
novembre 1998, l'Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava la tassazione
IC 1997/98, valida a partire dall’inizio dell’assoggettamento, commisurando il
reddito imponibile in fr. 4’333 in media annua (imposto con l’aliquota del
10.369%) e la sostanza imponibile in fr. 112’666;
-
che il contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 17 novembre 1998 all’autorità
fiscale, argomentando di avere ricevuto la casa a titolo di anticipo ereditario
e di aver dovuto intraprendere importanti lavori di ristrutturazione;
-
che l’autorità di
tassazione accoglieva in parte il reclamo, riducendo il reddito a fr. 3’325 e
l’aliquota al 9.781% e spiegando nell’allegata motivazione di avere ammesso in
deduzione i debiti ed i relativi interessi, in proporzione alla sostanza
imponibile nel Cantone;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, il dott. __________ contesta il valore attribuito alla sostanza immobiliare
situata in __________ ed allega copia di
due contratti di compravendita degli immobili in questione;
-
che, in seguito alla
richiesta di questa Camera, il ricorrente ha prodotto, in data 18 marzo 1999,
una copia della decisione dell’autorità fiscale tedesca in merito agli “Einheitswerte”
degli immobili di cui era proprietario;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che l’art. 5 LT prevede
quanto segue:
3 Nelle relazioni intercantonali e
internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il
divieto di doppia imposizione intercantonale.
4Nelle relazioni
internazionali devono tuttavia essere imposti almeno il reddito conseguito nel
Cantone e la sostanza ivi posta.
- che per l’art. 6 LT,
inoltre,
1 Le persone
fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel
Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota
corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.
2 Nelle relazioni
internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente al reddito
conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta.
-
che, secondo l’art. 1 cpv.
2 LT restano comunque riservate le disposizioni del diritto federale e delle
convenzioni internazionali di doppia imposizione, che quindi prevalgono sul
diritto cantonale;
-
che l’art. 24 cpv. 2 della
Convenzione stipulata fra Svizzera e Repubblica federale tedesca, per prevenire
la doppia imposizione internazionale (CDI D-CH), per quel che attiene alla
sostanza immobiliare sita in Svizzera di proprietà di contribuenti domiciliati
in Germania ed al suo reddito, prevede che l'imposta riscossa in Svizzera è
computata, in conformità delle prescrizioni della legislazione germanica quanto
al computo delle imposte straniere, sulla parte dell'imposta germanica (..) che
corrisponde a questi redditi o elementi di sostanza;
-
che, in altre parole, gli
immobili situati in Svizzera e di proprietà di soggetti illimitatamente
imponibili in Germania soggiacciono tanto alle imposta svizzere quanto a quelle
tedesche sul reddito e sulla sostanza, ma la doppia imposizione è tuttavia eliminata
mediante il computo delle imposte svizzere nelle imposte germaniche (cfr. RTT
2/1972, p. 44 e p. 46; Locher/Meier/Von Siebenthal,
Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-Deutschland, B 6.1 n. 1; Maute, Bewertung von deutschen Anteilsrechten
und Grundstücken bei in der Schweiz Steuerpflichtigen, in RF 45/1990, p.
122);
-
che, come in materia di
diritto intercantonale, in materia di ripartizione delle deduzioni è
determinante, secondo dottrina e giurisprudenza, la natura delle singole deduzioni
e il loro legame con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p.
256, consid. 4 p. 260 e riferimenti):
• i
costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito (ad
es. i costi di manutenzione e di gestione di un immobile) sono attribuiti in
deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi;
• gli
interessi debitori, invece, vengono considerati alla stregua di un onere specifico
del reddito della sostanza, poiché la prassi considera prevalente il rapporto
tra sostanza e credito: essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza
e vanno attribuiti proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili)
gli attivi patrimoniali;
-
che, quanto al problema di
stabilire una valutazione per quanto possibile uniforme dei diversi attivi,
vale a dire del valore da attribuire alla sostanza immobiliare posta in
Germania per rapporto a quella posta in Svizzera, si deve tener presente che i
valori unitari (Einheitswerte) tedeschi sono di gran lunga inferiori al
valore reale degli immobili (cfr. Rivier, Le droit fiscal international,
Neuchâtel 1983, p. 154; Meyer-Marsilius/Hangarter, Doppelbesteuerungsabkommen
Deutschland-Schweiz, ad art. 6 p. 3; RF 51/1996 p. 137; Maute, op. cit.,
p. 123 ss.);
-
che né la citata
Convenzione di doppia imposizione tra Svizzera e Germania né l'accordo
amichevole del 29 marzo / 19 maggio 1976 impongono alle autorità di tassazione
dei due Stati contraenti prescrizioni sulla stima degli immobili, ragione per
cui è applicabile esclusivamente il diritto interno svizzero;
-
che la Circolare 30 aprile
1987 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni precisa che
«dall'esperienza attuale
risulta che i valori standard aumentati a partire dal 01.01.1974 in Germania
(valori standard 1964 + aggiunta del 40%) sono sostanzialmente al di sotto del
valore venale. Inchieste tedesche (cfr. Klaus Tipke, Steuerrecht, 10a ed.,
Colonia 1985, pag. 385 e segg.) hanno mostrato per esempio che già nel 1977 il
valore standard aumentato del 40% si situava, a seconda del tipo di immobile,
ancora soltanto tra il 20 e il 42% del valore venale e che nel 1980 il valore
standard del 1965 senza aggiunta rappresentava nel caso di beni immobili non
edificati una media del 10% soltanto del valore di mercato»;
-
che l’AFC, nella citata
Circolare, reputa inoltre che nemmeno applicando schematicamente un fattore
correttivo di 1,8 si perviene a un'imposizione corretta e trae la conclusione
che si giustifica una «valutazione che prende in considerazione il valore
venale del mercato a livello del valore fiscale della sostanza svizzera dei
beni immobiliari situati in Germania».
-
che in recenti sentenze,
questa Camera ha avuto modo di confermare, negandone in particolare
l’arbitrarietà, la consolidata prassi cantonale ticinese, che prevede una
rivalutazione dei valori unitari tedeschi in ragione di cinque volte (CDT
n. ..__________ e .____________________
del 3 settembre 1997 in re E.D e M.D.);
-
che, del resto, anche la
Corte Costituzionale tedesca ha recentemente dichiarato incostituzionale la
normativa interna che prevede il calcolo dell’imposta sul patrimonio in base
agli Einheitswerte risalenti al 1964 (sentenza del 22 giugno 1995, in BVerfGE
93, 121 = JZ 1996 p. 31), argomentando che il fatto che i beni
immobiliari siano assoggettati all’imposta patrimoniale con la stessa aliquota
applicabile ai beni mobiliari, il cui valore venale è peraltro quello attuale,
crea una disparità di trattamento incompatibile con l’art. 3 cpv. 1 della
Costituzione tedesca (principio di uguaglianza);
-
che, conformemente alle
indicazioni che precedono, l’autorità fiscale ha commisurato i fattori
imponibili e l’aliquota, applicando ai valori di stima immobiliari tedeschi il
coefficiente del 500%;
-
che, tuttavia, ha preso
quale valore di riferimento per gli immobili tedeschi l’importo di fr. 453’656,
ricavato da una copia della dichiarazione fiscale presentata alle autorità del Canton
Zurigo, e lo ha moltiplicato per cinque, giungendo all’ammontare di fr.
2’268’280 indicato nel riparto internazionale dei fattori imponibili;
-
che il ricorrente ha però
prodotto con il suo gravame copia dei contratti con cui ha venduto i due
appartamenti di cui era proprietario a __________
(____________________ fino al 3 aprile
1998 e dai quali risulta che ognuno di essi è stato alienato per DM 280’000;
-
che dalla decisione in
merito agli “Einheitswerte” prodotta poi su richiesta della Camera di
diritto tributario, si evince che il valore fiscale tedesco dei due oggetti in
questione era di DM 63’300;
-
che l’intera ripartizione
degli elementi imponibili deve pertanto essere rifatta in base ai nuovi dati a
disposizione, ragione per cui questa Camera annulla la decisione impugnata e
rinvia gli atti all’autorità fiscale per una nuova decisione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
- La
decisione su reclamo del 22 febbraio 1999 è annullata.
§ Di
conseguenza, gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione perché emetta
una nuova decisione su reclamo, dopo avere rivisto il riparto internazionale
dei fattori imponibili alla luce del valore fiscale tedesco di DM 63’300.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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