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Numero d'incarto:
80.1999.56
Data decisione, Autorità:
15.03.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00056
Lugano
15 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 25 febbraio 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Il 10 agosto 1998 l'
Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava a __________ __________ la
tassazione IC/IFD 1997-98, in cui gli esponeva un reddito d'altra fonte
attribuibile in parte (fr. 13'455.-) a indennità di disoccupazione e in parte
(fr. 12'000.-) al reddito conseguito all'estero e, meglio, in __________.
-
L' 8 gennaio 1999 il
contribuente presentava reclamo, giustificando il ritardo con un'assenza
prolungata in __________, dove era già
stato per diversi mesi nel 1996, dall' 11 luglio al 13 dicembre 1998.
Con decisione del 15
febbraio 1999 l'UT dichiarava irricevibile il reclamo perché tardivo.
-
Il contribuente si
rivolge a questa camera con tempestivo ricorso del 25 febbraio 1999, ribadendo
che al momento della notifica della tassazione si trovava all'estero e che al
momento della partenza, all'inizio di luglio del 1998. la durata del suo soggiorno
non era prevedibile: poteva durare un mese come pure un anno. Contesta vivacemente
l'operato del funzionario dell'UT che si sarebbe permesso di aggiungere ai suoi
redditi un presunto reddito in __________
di mille franchi al mese, mentre che avrebbe invece conseguito un reddito
complessivo di appena mille dollari in tutto il periodo.
-
Conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza.
-
4.1.
L'art. 206 cpv. 1 LT per
l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare
per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni
dalla notifica. Questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT ). Una deroga è
prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art.
133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro
trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3
ultima frase LIFD).
4.2.
Va comunque rilevato che,
in linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se
il contribuente é stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo
che non era prevedibile (ASA 61 pag. 523 = Sammlung n. 736). Una
colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione
del termine (ASA 60 pag. 630 = RF 1992 - pag. 220; inoltre CDT n.
73 del 7 novembre 1985 in re B.; DTF 106 II 173).
4.3.
Così, per costante
giurisprudenza, un soggiorno preventivato all'estero non costituisce motivo di
restituzione del termine (CDT 285 del 31 ottobre 1991 in re D. S.; CDT
n. 73-74 del 9 marzo 1990 in re A. T.; CDT 393 del 22.11.1989 ;. W.),
così come non costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del
tutto prevedibile (CDT 241/ del 6 settembre 1985 in re S.G.; inoltre: Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario, p. 120; CDT n. ..__________ del 3 settembre 1997 in re A. e .
M.).
Più in generale, l'assenza
del contribuente o del suo rappresentante non giustifica da sola il mancato
ossequio di un termine. Sia il contribuente sia il suo rappresentante (avvocato
o fiduciario) hanno l'obbligo di organizzare la propria assenza, organizzandosi
in modo tale che anche durante l'assenza le comunicazioni possano raggiungerli
(DTF 90 II 352). Secondo costante giurisprudenza, la restituzione dei termini
per assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla Svizzera (per l'IFD) é limitata ai
casi in cui la partenza é inopinata e imprevista, in modo da non permettere di
dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono
rendersi necessari prima del ritorno. Come per gli altri impedimenti, anche
l'assenza all'estero deve sopraggiungere in modo che non sia possibile prendere
i provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei termini.
- Orbene, nel caso in
esame non v'è dubbio che il contribuente ha lasciato la Svizzera l' 11 luglio
1998 per una durata imprevedibile, come egli spiega nel ricorso, che poteva
durare un mese come pure un anno. Egli sapeva quindi, al momento di lasciare la
Svizzera, che avrebbe potuto trattenersi all'estero per una durata prolungata
di tempo e avrebbe quindi dovuto assumere le cautele del caso, designando un rappresentante
o quanto meno una persona abilitata a ricevere le eventuali comunicazioni e
notifiche.
La prevedibilità
dell'assenza, anche se imprevedibile nella durata, esclude, conformemente alla
giurisprudenza sopra citata, che in concreto possa essere dato un motivo di
restituzione del termine.
La decisione, con cui l'UT
ha dichiarato tardivo il reclamo del contribuente, è conforme alla
giurisprudenza e quindi corretta. Questo giudice non può discostarsene e deve
quindi astenersi dall'esprimersi sulla fondatezza o meno degli argomenti di
merito sviluppati nel ricorso.
- A titolo abbondanziale
questo giudice attira l'attenzione del ricorrente sull'art. 246 cpv. 1 LT,
secondo cui il contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento
dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe
oltremodo gravoso, può chiedere il condono integrale o parziale degli importi
dovuti. Secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per
iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata
all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che
decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del
contribuente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese processuali, in complessivi fr. 100.-, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente giudizio
è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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