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Numero d'incarto:
80.1999.264
Data decisione, Autorità:
06.06.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00264
Lugano
6 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 dicembre 1999
in materia di: IFD 97 e IC 97
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il
19 novembre 1996 l’ing. __________ __________ e sua moglie __________ costituivano
una società anonima sotto la ragione sociale Studio d’ingegneria __________
__________ __________, con sede a __________, destinata a continuare l’attività
indipendente svolta sino ad allora dai contribuenti.
A
seguito di una verifica volta a stabilire l'utile di liquidazione conseguito
con il passaggio dall'attività indipendente all'attività dipendente, il 15
luglio 1999 l’Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ un’imposta
annua intera di fr. 155'527, calcolata su un imponibile di fr. 976'400.-. Il
medesimo giorno l'Ufficio di tassazione intimava loro anche l’analoga
tassazione in materia di IFD: l’imposta dovuta veniva fissata in fr. 112'286.-.
1.3.
Il
19 luglio successivo l’Ufficio di tassazione notificava inoltre ai contribuenti
la tassazione IC/IFD 1997-98 (intermedia dall’inizio del periodo fiscale), in
cui veniva loro imposto il reddito del lavoro conseguito quali dipendenti della
Studio d’ingegneria __________ __________ __________.
- 2.1.
Il
30 luglio 1999 i coniugi __________, assistiti dall’Ufficio fiduciario
__________ di __________, presentavano reclamo contro le decisioni del 15 luglio
1999 in materia di imposta annua intera IC e IFD.
In
sede di audizioni i reclamanti chiedevano anche di anticipare gli effetti della
tassazione intermedia al 19 novembre 1996. Ribadivano inoltre la contestazione
dell’utile esposto loro dall’ Ufficio di tassazione.
2.2.
Il
24 novembre 1999 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo.
- 3.1.
Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, ora patrocinati dall’avv.
__________ __________ contestano nuovamente le decisioni su reclamo in materia
di imposta annua intera e chiedono inoltre che la tassazione intermedia per
mutamento della professione venga anticipata al 19 novembre 1996.
Degli
argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
3.2.
Con
memoria del 25 gennaio 2000 l’Ufficio di tassazione propone la reiezione del
ricorso. Degli argomenti addotti dall'Ufficio di tassazione a sostegno della
propria decisione verrà detto in seguito, per quanto necessario.
3.3.
In
occasione dell'udienza del 23 febbraio 2000, su proposta del giudice, l'esame
del ricorso è stato tenuto in sospeso, lasciando alle parti la facoltà di
esaminare la questione relativa alle deduzioni delle spese relative all'incasso
delle fatture emesse a fine 1994.
3.4.
Il
15 maggio 2000 le parti comunicavano a questa Camera di aver raggiunto un
accordo secondo il quale l'utile aziendale veniva fissato in fr. 826'000.-,
stante il ritiro da parte dei ricorrenti della richiesta di un'ulteriore
deduzione di fr. 632'745.-.
Le
parti concordavano inoltre di anticipare la tassazione intermedia per passaggio
da attività indipendente ad attività dipendente al 19 novembre 1996, con
conseguente stralcio del reddito aziendale dell'ing. __________ e l'imposizione
del nuovo stipendio.
3.5.
Il
giudice non può che acconsentire alla soluzione raggiunta dalle parti, nata da
un migliore approfondimento della determinazione dell'utile di liquidazione e
delle problematiche legate alla sua imposizione.
Corretta
inoltre la decisione di procedere alla tassazione intermedia dal giorno
dell'effettivo passaggio dell'ing. __________ da indipendente a salariato.
- Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge
organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14
maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che, visto l'accordo raggiunto, conforme al diritto
federale e cantonale, non pone più questioni di principio e non può più essere
considerato di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
- Il
ricorso è accolto a'sensi dei considerandi.
§ Annullata
la decisione su reclamo del 24 novembre 1999, gli atti del procedimento sono
retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente
all'accordo raggiunto (consid. 3.4.).
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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