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Numero d'incarto:
80.1999.26
Data decisione, Autorità:
26.02.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00026
Lugano
26 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 27 gennaio 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che __________ __________,
nato nel 1974, di professione __________,
risiede a __________ insieme ai genitori
__________, __________, e __________,
__________;
-
che, nella dichiarazione
fiscale 1997/98, il contribuente faceva valere una deduzione di fr. 6’000 in
media annua a titolo di deduzione sociale per persone bisognose a carico, con
riferimento all’assistenza prestata ai genitori;
-
che, notificandogli la
tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 23 febbraio 1998, l'Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna negava tuttavia la detrazione in questione,
ritenendo che non ne fossero adempiuti i presupposti;
-
che tale decisione veniva
poi confermata dall’autorità fiscale in data 25 gennaio 1999, in seguito a
reclamo del contribuente, secondo il quale l’Ufficio assistenza avrebbe
calcolato il sussidio a favore dei genitori tenendo conto del fatto che essi abitano
con i figli;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ ripropone la richiesta di
deduzione per persone bisognose a carico;
-
che, esaminato il ricorso,
il presidente della Camera di diritto tributario ha scritto al ricorrente, in
data 15 febbraio 1999, avvertendolo dell’infondatezza delle censure ricorsuali
e della facoltà di ritirare il gravame;
-
che, con scritto del 16
febbraio 1999, il contribuente ha comunicato di non avere intenzione di
ritirare il ricorso ed ha trasmesso alla Camera la decisione dell’Ufficio
dell’assistenza sociale relativa a suo padre;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, secondo gli art. 34
cpv.1 lett. b LT 1994 e 35 cpv. 1 lett. b LIFD sono dedotti dal
reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o
parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il
contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della
deduzione, fr. 6'000.-- per l'imposta cantonale e fr. 5’100.-- per l'imposta
federale diretta;
-
che, secondo la lettera
della norma cantonale e di quella federale, non basta che la persona assistita
sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di
esercitare attività lucrativa (“erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige
Person”): la nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale allude alla
definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni
sociali e comune a diverse leggi (LAI, LAInf, LAM, LAMal, LPP) e sta
sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d'aiuto deve essere
limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di incapacità al lavoro
dovuta a infortunio, malattia professionale, malattia o infermità congenita
(cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque più in generale a impedimenti d'ordine
fisico o psichico;
-
che tali disposizioni non
vengono quindi in nessun caso incontro a qualsivoglia diminuzione della
capacità economica: l’assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da sola
la necessità di aiuto, ma deve essere dovuta all'età avanzata, a infermità o a
incapacità di guadagno per impedimenti fisici o psichici (Richner/Frei/Weber/Brütsch,
Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, pp. 220 e 224; inoltre CDT n. ..__________ del 20 febbraio 1997 in re M.C.; CDT
n. ..__________ del
14 novembre 1997 in re M.G.);
-
che ciò basterebbe già ad
escludere che il ricorrente abbia diritto alla deduzione per persone bisognose
a carico, non essendo i suoi genitori “incapaci di esercitare attività
lucrativa”;
-
che a tale argomento deve
aggiungersi un’ulteriore circostanza determinante per escludere il diritto del
ricorrente alla detrazione invocata: il suo contributo alle spese di vitto e di
alloggio, da lui stesso commisurato in 1’000 franchi al mese, serve al suo proprio
sostentamento personale nella casa dei suoi genitori e non già al sostentamento
di questi ultimi, ragione per cui non vi è alcuna ragione di farne valere la
deduzione dal reddito, trattandosi di spese «per il mantenimento del
contribuente» che la legislazione tributaria stabilisce che non possano essere
dedotte (art. 34 cpv. 1 lett. a LIFD e art. 33 cpv. 1 lett. a LT);
-
che neppure il riferimento
alla decisione, con cui l’Ufficio dell’assistenza sociale ha riconosciuto il
sussidio ai genitori del ricorrente, porta ad una diversa soluzione: infatti,
in tale decisione si afferma semplicemente che «nel calcolo del sussidio... verrà
tenuto conto della convivenza con due figli maggiorenni che devono contribuire
al pagamento delle spese dell’economia domestica»;
-
che,
effettivamente, per l’art. 22 della legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo
1971 (RL 6.4.11.1), la prestazione assistenziale è pari alla differenza tra il
fabbisogno calcolato secondo l’art. 3 e le entrate di cui dispone il
richiedente, ma l’art. 22 del regolamento d’applicazione di tale legge, del 17
dicembre 1971 (RL 6.4.11.1.1) precisa che le prestazioni assistenziali si calcolano
detraendo le entrate reali dell’interessato e dei componenti il nucleo
familiare oggetto dell’intervento, dall’importo valutato quale fabbisogno a
sensi dell’art. 3 della legge cantonale;
-
che la disposizione appena
menzionata precisa ulteriormente al cpv. 2 che:
Le entrate reali sono
costituite dal reddito del lavoro, dalle assegnazioni di previdenza e delle
assicurazioni sociali, dal reddito della sostanza, e, in generale, da ogni
cespite di entrata conseguito dall’interessato e dagli altri maggiorenni
componenti il nucleo familiare. Il reddito di chi beneficia delle prestazioni è
considerato nella misura dei 2/3 quando si verificano gravi circostanze di disagio
materiale e morale con particolare riferimento alle famiglie con numerosi figli
a carico, alle madri con figli a carico, all’elevato canone locatizio, alla condizione
sociale antecedente. Il reddito dei figli maggiorenni conviventi è computato
quando ciò non pregiudica il loro dignitoso tenore di vita; quello dei fratelli
conviventi quando essi si trovano in condizioni di agiatezza;
-
che è infatti evidente che
il fatto di condividere determinate spese con figli maggiorenni conviventi ne
riduce l’incidenza per chi richiede un sussidio, senza che si possa concludere
che i figli “mantengono” i genitori;
-
che, d’altronde, qualora
il ricorrente decidesse di prendere in locazione un appartamento per abitarvi
da solo, nessuno lo obbligherebbe a provvedere al sostentamento dei genitori,
per i quali tuttavia il sussidio sarebbe verosimilmente destinato a crescere,
per effetto della maggiore incidenza delle spese che ora condividono con lui;
-
che deve infine essere
ricordato al ricorrente che la tassazione che lui contesta (periodo fiscale
1997/98) si fonda sui redditi e sulle spese del biennio 1995/96, mentre il
sussidio di cui beneficiano i suoi genitori è stato concesso solo a partire dal
1° gennaio 1997;
-
che il ricorso è pertanto
respinto, con la conseguenza che la tassa di giustizia e le spese processuali –
ridotte al minimo in considerazione della situazione economica della famiglia
del ricorrente – devono essere poste a carico di quest’ultimo;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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