Marriage during tax year does not trigger intermediate taxation

80.1999.210Other CourtNov 4, 1999Dismissed

Summary

The taxpayer moved to Ticino and married on the same day in 1995. The tax office treated her as a single taxpayer for the current tax period and applied the single-person rate. She appealed, arguing that she was already married when domiciled in Ticino and therefore entitled to the married rate. The court held that the 1994 Tax Act no longer treats marriage as a ground for intermediate taxation. Marriage becomes relevant only from the next tax period, when spouses are taxed jointly and at the married rate. The appeal was dismissed and costs of CHF 330 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 7, 8, 35, 53, 55 LT 1994; marriage during the tax period does not justify intermediate taxation. Under the 1994 Ticino Tax Act, the grounds for intermediate taxation are exhaustive and do not include marriage, in line with harmonized law. Spouses not legally or фактически separated are taxed jointly and at the married rate only from the beginning of the following tax period; a marriage concluded during the current period is fiscally irrelevant for that period. The decisive factor is the commencement of domicile and thus of tax liability in the canton, not the civil status change occurring within the ongoing period (consid. 4-5).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1999.210

Data decisione, Autorità: 04.11.1999, CDT

Incarto n. 80.1999.00210

Lugano 4 novembre 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 13 ottobre 1999

in materia di: IC 95/96

presentato da:


__________, __________, rappr. da: __________ __________ __________ Sig. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto


__________ è domiciliata in Ticino (), proveniente dal cantone dei Grigioni (), dal __________ 1995, giorno in cui ha contratto matrimonio con __________ __________. Il matrimonio è poi stato sciolto per divorzio il __________ 1997.

L' Ufficio circondariale di tassazione di Locarno ha pertanto assoggettato __________ __________ all'imposta cantonale dalla data del suo arrivo in Ticino, imponendola sul suo reddito del lavoro e sul suo reddito della sostanza con l'aliquota B per "altri contribuenti" prevista dall'art. 35 cpv. 1 LT-1994 (cfr. notifica di tassazione del 22 febbraio 1999).

  1. Assistita dalla __________ __________ __________, __________ __________ contestava la notifica di una tassazione separata da quella del marito, rilevando di essere coniugata dal giorno del suo arrivo in Ticino.

Il reclamo veniva respinto con decisione del 13 settembre 1999. Dei motivi della decisione si dirà in seguito, per quanto necessario.

  1. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistita dalla __________ __________ __________, chiede nuovamente la riforma della tassazione intermedia, postulando l'applicazione dell'aliquota A per coniugati.

L'UT, dal canto suo chiede la reiezione del ricorso, rinviando al parere espresso in sede di reclamo dal Servizio giuridico della Divisione cantonale delle contribuzioni.

  1. 4.1.

Va innanzi tutto ricordato che l'assoggettamento comincia il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora fiscali nel Cantone o vi sono acquisiti elementi imponibili (art. 7 cpv. 1 LT). Esso cessa con la morte o la partenza del contribuente dal Cantone o con l’ estinzione degli elementi imponibili nel Cantone (art. 7 cpv. 2 LT).

Va inoltre rammentato che si procede a una tassazione intermedia del reddito e della sostanza in caso di:

a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;

b) inizio o cessazione duraturi dell’ attività lucrativa;

c) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell’ attività lucrativa in seguito a cambiamento di professione;

d) devoluzione per causa di morte;

e) modificazione delle basi determinanti per l’ imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 LT).

All’ inizio dell’ assoggettamento, il reddito imponibile è calcolato:

a) per il periodo fiscale in corso, in base al reddito conseguito dall’ inizio dell’ assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi;

b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 LT)

I proventi e le spese straordinarie sono considerati soltanto per il periodo fiscale che segue quello in cui inizia l’ assoggettamento (art. 53 cpv. 2 LT). Le regole concernenti il calcolo del reddito all’ inizio dell’ assoggettamento si applicano anche al figlio imposto per la prima volta separatamente sul reddito della sua attività lucrativa (art. 53 cpv. 3 LT).

4.2.

La Legge tributaria del 21 giugno 1994, in vigore dal 1° gennaio 1995, non prevede più che il matrimonio sia motivo di tassazione intermedia, allineandosi così a quanto disposto dall'art. 17 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’ armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).

4.3.

Va infine ritenuto che il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni (art. 8 cpv. 1 LT).

I loro redditi e la loro sostanza sono tassati con l'aliquota per coniugati prevista dall'art. 35 cpv. 2 LT.

4.4.

La celebrazione del matrimonio durante il periodo fiscale è quindi del tutto irrilevante; è, in altre parole, durante il periodo fiscale come se non fosse avvenuta. Il matrimonio diviene fiscalmente rilevante soltanto all'inizio del periodo fiscale successivo, a partire dal quale le partite vengono congiunte e imposte con l'aliquota per coniugati.

  1. 5.1.

Per quanto esposto, l'Autorità fiscale non poteva decidere diversamente da quanto ha fatto.

La celebrazione del matrimonio (il giorno stesso della domiciliazione della ricorrente in Ticino) non è rilevante, poiché - come si è visto - il matrimonio non è motivo d'intermedia.

Di rilievo invece è la domiciliazione in Ticino, che fa sorgere l'inizio dell'assoggettamento della contribuente, la quale, fino alla fine del periodo fiscale in corso, deve essere assoggettata come persona sola con l'aliquota prevista dall'art. 35 cpv. 1 LT.

Il matrimonio, contratto durante il periodo fiscale in corso, sarà invece di rilievo a partire dal periodo successivo, determinando la congiunzione delle partite e l'imposizione con l'aliquota per coniugati (art. 35 cpv. 2 LT).

5.2.

La tesi ricorsuale appare chiaramente infondata. Se la si seguisse, si finirebbe per reintrodurre surretiziamente nella legge una tassazione intermedia per matrimonio, tuttavia limitata ai soli casi in cui la data del matrimonio coincide con la domiciliazione in Ticino o la precede, ma non nei casi in cui la domiciliazione in Ticino è antecedente alla data del matrimonio e inoltre nei casi - ed è la stragrande maggioranza

  • in cui entrambi i coniugi risiedevano in Ticino prima del matrimonio.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 330.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Keywords

intermediate taxationmarried ratesingle taxpayertax periodjoint taxationdomiciletax liabilitycourt costs