-
che il 4 giugno 1999
l’Ufficio imposte alla fonte infliggeva alla __________ __________ una multa
disciplinare di fr. 200.-, poiché, nonostante una diffida raccomandata, non ha
presentato il conteggio annuale nominativo e dettagliato delle imposte trattenute
alla fonte nel 1998;
-
che il 16 luglio
successivo l’Ufficio imposte alla fonte respingeva il reclamo della __________
__________ del 24 giugno 1999, con cui affermava di non avere ancora ricevuto
dall’Ufficio la documentazione 1998 e 1999;
-
che il 5 agosto 1999 la
__________ __________ si rivolgeva nuovamente all’Ufficio imposte alla fonte,
ribadendo di non aver mai ricevuto la documentazione da compilare e contestando
quindi d’averla ricevuta già nel corso del gennaio del 1999;
-
che il 29 settembre 1999
la __________ __________ presentava ricorso a questa Camera contro la decisione
su reclamo del 16 luglio 1999, argomentando di essere stato invitato
dall’Ufficio imposte alla fonte, in risposta alla richiesta di annullamento
della multa del 5 agosto 1999, a ricorrere al tribunale e ribadendo che senza
aver prima ricevuto la tabella 1998 le è impossibile inoltrare il conteggio;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella
composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di
principio e non è di rilevante importanza;
-
che l'art. 227 cpv. 1 LT,
applicabile in virtù del rimando contenuto negli articoli 212 LT, 266 cpv. 4 LT
e 139 cpv. 2 LIFD, stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso
scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro 30 giorni
dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;
-
che questo termine,
stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT).
-
che è prevista una deroga
solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente
o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; inoltre art. 133 cpv. 3 LIFD).
-
che la Legge tributaria
cantonale, le cui norme procedurali sono sostanzialmente un calco della legge
federale (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p.
107 ss.), non contiene, al pari della Legge federale sull'imposta federale diretta
(LIFD), alcun disposto di procedura che prevede la sospensione del termine
durante le ferie giudiziarie (CDT n. ..__________
del 23 aprile 1999 in re A. L., con riferimenti, confermata da STF del
27 settembre 1999);
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che questa Camera ha per
altro già avuto modo di escludere che possa tornare applicabile per analogia la
Legge di procedura amministrativa (LPAmm.);
-
che, se l'art. 1 LPamm,
definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di
“procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di
Autorità cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici
analoghi”, esso è seguito immediatamente da una chiara limitazione: “Sono
riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi” (art. 1 cpv.
2 Lpamm);
-
che tra le leggi speciali
riservate dall’art. 1 LPAmm. rientrano per es. la legge tributaria e la legge
d’espropriazione (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale,
Bellinzona 1988, p. 195) , che contengono una propria disciplina procedurale
esauriente (cfr. CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P.L.).
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che pertanto il ricorso
presentato dalla __________ __________ il 29 settembre 1999 contro la decisione
su reclamo dell' Ufficio imposte alla fonte del 16 luglio 1999 in materia di
multa disciplinare è irrimediabilmente tardivo, il termine di ricorso essendo
infatti scaduto al più tardi il 16 agosto successivo;
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che, a titolo del tutto abbondanziale,
si rileva che la nota del 5 agosto 1999 in calce alla decisione su reclamo,
inviata per fax dal contribuente all' Ufficio di tassazione imposte alla fonte,
non può essere assimilata a un ricorso (DTF 121 II 252);
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che la ricorrente nemmeno
lo pretende, dal momento che l'Ufficio imposte alla fonte con lettera del 10
agosto 1999, prima della scadenza del termine di trenta giorni, la rendeva
attenta che il ricorso era da inoltrare alla Camera di diritto tributario;
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che, a titolo ancor più abbondanziale,
l'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione su reclamo era del
tutto corretta e non dava luogo a malintesi, non essendo compito dell'autorità
fiscale segnalare al potenziale ricorrente l'assenza in materia fiscale delle
ferie giudiziarie (STF del 27 settembre 1999 in re A. L.; Känzig/Behnisch,
Die direkte Bundessteuer, vol. III, 2a ed., Basilea 1992, n. 11 ad art. 74).
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che è infatti compito del
destinatario della decisione determinare l'ultimo giorno utile per poter agire
in giudizio, informandosi se del caso sulle modalità di computo dei termini (STF
del 27 settembre 1999 in re A. L.);
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che in ogni caso va
sottolineato nel merito che la ricorrente non ha reagito alla diffida inviatale
per lettera raccomandata dall' Ufficio imposte alla fonte il 14 maggio 1999 di
inoltrare il conteggio annuale nominativo e dettagliato delle imposta
trattenute, dando così origine alla sanzione disciplinare.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della
ricorrente.