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Numero d'incarto:
80.1999.191
Data decisione, Autorità:
08.10.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00191
Lugano
8 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 23 settembre 1999
in
materia di: IC 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ è domiciliata in Ticino dal 1° settembre 1997, proveniente dal Canton
Basilea-Città. L' Ufficio di tassazione di __________ l'ha pertanto assoggettata
alla sovranità fiscale cantonale da quella data, esponendole per il periodo fiscale
IC 1997-98 (a decorrere dal 1° settembre 1997) un reddito del lavoro su base
annua di fr. 47'151.- (cfr. notifica di tassazione del 12 aprile 1999).
Il reclamo presentato da
__________ __________ veniva respinto con decisione del 23 agosto 1999.
-
Con il presente
tempestivo ricorso la ricorrente fa presente di essere già stata assoggettata
all'imposta cantonale nel Canton Basilea-Città dal 1° gennaio fino alla fine di
agosto del 1997 e chiede in particolare che il reddito imponibile dal 1° settembre
1997 venga calcolato sui salari percepiti negli anni 1995-.96.
-
Conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto
tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico le cause, che non
pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
-
4.1.
Se in linea di principio
l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due anni che
precedono il periodo fiscale (art. 52 cpv. 2 LT), tuttavia all'inizio dell'assoggettamento
il reddito imponibile è calcolato:
a) per il periodo fiscale in corso, in base
al reddito conseguito dall’ inizio dell’ assoggettamento e durante almeno un
anno, calcolato su dodici mesi;
b) per il periodo fiscale successivo, in
base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato
su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 LT).
4.2.
Non è quindi consentito
imporre il contribuente venuto a stabilirsi in Ticino in base al reddito da lui
realizzato durante un periodo anteriore nel cantone in cui aveva il domicilio
precedente (RTT 1980 p. 378 s.; Höhn, Steuerrecht, VII ediz.,
Berna 1993, p. 317 s.; DTF 94 I 146), poiché il diritto fiscale di
quest'ultimo cantone colpisce il reddito personale e della sostanza del
contribuente fino a quando questi sottostà alla sua sovranità fiscale, mentre
il nuovo cantone, alla cui sovranità fiscale il contribuente soggiace, non può
colpire un reddito conseguito dal contribuente prima di avervi preso domicilio(DTF
50 I 113; CDT n. ..__________ del 5 dicembre 1997 in
re M.).
In altri termini, la
delimitazione dell'oggetto dell'imposizione non può essere diversa da quella
della sovranità fiscale basata sul criterio temporale (cfr. la giurisprudenza
di questa Camera, p. es. CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re B.; CDT
n. 80.97.00140 del 5 dicembre 1997 in re M.).
- 5.1.
Nel caso in esame la
decisone dell' Ufficio di tassazione di __________ sfugge a ogni critica.
Conformemente a quanto
stabilito dalla legge, l'Ufficio di tassazione ha determinato il reddito
imponibile della ricorrente sul salario conseguito dall'inizio dell'assoggettamento,
cioè dal 1° settembre 1997 al 31 dicembre 1998, calcolato su base annua, ossia
riportato a dodici mesi.
Tale reddito è poi stato
imposto pro rata temporis per la durata dell'assoggettamento, dal 1° settembre
1997 alla fine del periodo fiscale.
Il ricorso, presentato con
manifesta leggerezza, si avvera pertanto manifestamente infondato.
5.2.
Per quanto concerne la
richiesta di informazioni circa il periodo fiscale IC 1999-2000, ci si limita a
rammentare che il Tribunale non è chiamato a assolvere simili incombenze. Se
necessario la ricorrente potrà rivolgersi all'autorità fiscale, vale a dire al
competente Ufficio di tassazione o a un professionista del ramo, che potrà
fornirle l'assistenza del caso.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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