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Numero d'incarto:
80.1999.186
Data decisione, Autorità:
22.10.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00186
Lugano
22 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 17 settembre 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ , __________
- __________,
rappr.
da: avv. __________ __________, __________ __________
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- I coniugi __________
e __________ __________, domiciliati in Germania, sono proprietari di sostanza
immobiliare nel Comune di __________ __________ e sono quindi assoggettati
limitatamente alla sovranità fiscale federale e cantonale.
Il 18 gennaio 1999
l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava ai coniugi __________ al loro
domicilio di __________ nella __________ federale tedesca la tassazione IC/IFD
1997-98.
Il reclamo presentato dai
coniugi __________ il 10 maggio 1999 veniva dichiarato tardivo dall' Ufficio di
tassazione con decisione del 23 agosto 1999, pure notificata al domicilio dei
contribuenti in Germania.
- Con il presente,
tempestivo ricorso i contribuenti chiedono che sia annullata la decisione su
reclamo del 23 agosto 1999 e che l'autorità fiscale entri nel merito della
contestazione.
degli argomenti ricorsuali
verrà detto in seguito, per quanto necessario.
- 3.1.
Le autorità fiscali
possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all'estero designi un
rappresentante in Svizzera (art. 191 LT; art.118 LIFD).
3.2.
L'elezione di domicilio in
Svizzera, segnatamente la designazione di un rappresentante nel nostro Paese
appare indispensabile, non appena si pensi che una notifica postale all'estero
in materia tributaria contrasterebbe con il diritto internazionale, poiché costituisce
un atto di sovranità nazionale, il quale esplica effetti unicamente all'interno
dello Stato che lo ha emanato (cfr. STF del 4 ottobre 1990 in re H.;
inoltre Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz,
vol. III, nota 34 al paragrafo 116).
Alcuni Cantoni prevedono
pertanto che al contribuente domiciliato all'estero, che non indica, malgrado
la richiesta dell'autorità, un rappresentante in Svizzera abilitato a ricevere
gli atti fiscali, venga comminato che in caso di inadempienza la notifica sarà
effettuata per via edittale. Analogamente il legislatore ticinese all'art. 189
cpv. 2 LT, in relazione alla notifica delle decisioni, stabilisce che se il
contribuente è d'ignota dimora o se risiede all'estero e non ha un
rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente
mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone (v. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2.a edizione, pag. 51; inoltre STF del 4 ottobre 1990 in re H).
- In assenza di un
rappresentante con domicilio in Svizzera, l'autorità di tassazione non poteva
notificare atti amministrativi, segnatamente la tassazione e la decisione su
reclamo, al domicilio estero dei contribuenti, ma doveva necessariamente
invitarli preliminarmente, secondo l'art. 189 cpv. 2 LT, a designare un rappresentante
con domicilio in Svizzera.
In simili condizioni
questa Camera non può che annullare la notifica della tassazione e retrocedere
gli atti all' Ufficio di tassazione per nuova intimazione al rappresentante in
Svizzera dei ricorrenti, designato, pendente causa, nella persona del signor
__________. __________ __________ di __________.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 23 agosto 1999 e la notifica di tassazione
del 18 gennaio 1999 sono annullate per difetto di notifica.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione perché
notifichi nuovamente la tassazione IC/IFD 1997-98 al rappresentante in Svizzera
dei contribuenti (consid. 4).
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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